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Sismabonus 2026: aliquote 50% o 36%, limite di 96.000 euro, lavori ammessi, asseverazione, documenti e regole del Sismabonus Acquisti.
Il Sismabonus 2026 agevola gli interventi che riducono il rischio sismico degli edifici situati nelle zone 1, 2 e 3. Per le spese sostenute nel 2026 l’aliquota è del 50% quando il proprietario o titolare di un diritto reale interviene sull’abitazione principale; negli altri casi ammessi è del 36%. Il limite resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 2025 non si applicano più le vecchie percentuali del 70%, 75%, 80% e 85% legate al salto di una o due classi di rischio. La riduzione del rischio e la documentazione tecnica restano centrali, ma nel 2026 non aumentano l’aliquota oltre il 50% o il 36%.
Aggiornato al 19 luglio 2026. La guida considera la Legge di Bilancio 2026, il decreto ministeriale 58/2017 e le modifiche sulla ripartizione decennale delle spese.
Sommario
| Spesa | Aliquota 2026 | Condizione principale | Limite |
|---|---|---|---|
| Intervento antisismico | 50% | Proprietario o titolare di diritto reale; unità adibita ad abitazione principale | 96.000 euro per unità |
| Intervento antisismico | 36% | Generalità degli altri casi ammessi | 96.000 euro per unità |
| Sismabonus Acquisti | 50% o 36% | Acquisto di unità in edificio demolito e ricostruito da impresa nelle zone 1, 2 o 3 | 96.000 euro sul prezzo per unità |
La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote già applicate nel 2025. Nel 2027, salvo nuove modifiche, le percentuali scenderanno al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi.
Advertisement - PubblicitàIl Sismabonus è la detrazione prevista per le spese relative all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica. Riguarda edifici esistenti situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e può interessare immobili abitativi, parti comuni condominiali e costruzioni utilizzate per attività produttive.
Non è sufficiente eseguire una normale ristrutturazione in zona sismica. Il progetto deve riguardare strutture e sicurezza dell’edificio ed essere predisposto, depositato e asseverato dai professionisti abilitati secondo le norme tecniche e il decreto ministeriale 58/2017.
Possono beneficiare del Sismabonus i contribuenti IRPEF e IRES che sostengono le spese e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo, nei limiti previsti dalla disciplina. Rientrano, a seconda dei casi, proprietari, titolari di diritti reali, locatari, comodatari, condomini e soggetti che utilizzano immobili per attività produttive.
L’aliquota del 50% è più restrittiva: richiede che chi sostiene la spesa sia proprietario o titolare di un diritto reale e che l’unità sia adibita ad abitazione principale. Un inquilino o comodatario può avere diritto al bonus, ma normalmente applica il 36%.
Advertisement - PubblicitàL’immobile deve trovarsi in un Comune classificato in zona sismica 1, 2 o 3. Gli edifici in zona 4 non accedono al Sismabonus specifico, anche se alcune opere possono essere valutate nel Bonus Casa ordinario.
Prima di progettare l’intervento occorre verificare la classificazione vigente del Comune, perché Regioni e Province autonome possono aggiornare le mappe sismiche. La zona non va dedotta dall’esperienza di terremoti locali o da vecchi documenti non aggiornati.
Tra gli interventi che possono rientrare figurano:
La manutenzione non strutturale, il rifacimento di finiture o un intervento eseguito soltanto su elementi secondari non accedono automaticamente. Il tecnico deve motivare l’efficacia delle opere rispetto alla sicurezza sismica.
Advertisement - PubblicitàFino al 2024 il passaggio a una o due classi di rischio inferiori consentiva aliquote maggiorate. Per le spese 2026 le percentuali sono state uniformate: il miglioramento di classe non porta più il bonus al 70-85%.
Questo non rende inutile la classificazione. Il metodo del decreto 58/2017 e le asseverazioni servono a descrivere il rischio prima e dopo l’intervento, a dimostrare l’efficacia del progetto e a gestire correttamente la pratica. Per alcuni interventi locali la normativa tecnica consente valutazioni specifiche, che devono essere motivate dal progettista.
Il tetto di 96.000 euro è riferito all’unità immobiliare e, per i lavori sulle parti comuni, viene moltiplicato per il numero delle unità che compongono l’edificio, comprese le pertinenze autonomamente accatastate secondo i criteri fiscali applicabili.
Per le spese sostenute direttamente dal 2024, la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Una spesa 2026 di 60.000 euro produce:
Ogni quota è utilizzabile nei limiti dell’imposta dovuta. Per redditi superiori a 75.000 euro può inoltre incidere il limite complessivo alle spese detraibili introdotto dall’articolo 16-ter del TUIR.
Advertisement - PubblicitàNegli edifici condominiali il progetto deve normalmente affrontare la sicurezza delle parti strutturali comuni. L’amministratore conserva delibera, ripartizione millesimale, bonifici e documentazione tecnica; ogni condomino applica alla propria quota l’aliquota che gli spetta.
Il proprietario che usa l’unità come abitazione principale può beneficiare del 50%, mentre il proprietario di una seconda casa, una società o un soggetto privo dei requisiti per la maggiorazione applica normalmente il 36%. Nello stesso condominio possono quindi convivere aliquote differenti.
Il decreto ministeriale 58/2017 disciplina classificazione e attestazioni. Il progettista strutturale assevera il rischio nello stato di fatto e quello conseguibile dopo l’intervento; direttore dei lavori e collaudatore attestano, per le rispettive competenze, la conformità dell’esecuzione.
Il progetto e l’asseverazione devono essere allegati alla pratica edilizia e depositati secondo i termini previsti. Una trasmissione tardiva o una pratica incoerente può compromettere la detrazione. Prima della presentazione occorre quindi coordinare progettista architettonico, strutturista, direttore lavori e consulente fiscale.
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti del settore.
Il Sismabonus Acquisti riguarda l’acquisto di unità immobiliari in edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione nei Comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3. L’impresa deve vendere le unità entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e devono essere rispettati progetto, asseverazioni e adempimenti richiesti.
Nel 2026 la detrazione non è più del 75% o 85%: si applica il 50% se l’acquirente è proprietario dell’unità adibita ad abitazione principale, oppure il 36% negli altri casi. Il limite è 96.000 euro per unità e si calcola sul prezzo risultante dall’atto, entro il tetto previsto.
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L’approfondimento sul Sismabonus Acquisti 2026 analizza anche l’assenza ordinaria dello sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàPer gli interventi eseguiti direttamente il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante, indicando causale, codice fiscale del beneficiario e dati fiscali del fornitore. Nel Sismabonus Acquisti il beneficio è collegato al prezzo pagato secondo l’atto e alle modalità previste per la compravendita.
Sconto in fattura e cessione del credito non sono più alternative liberamente disponibili per le nuove pratiche. Restano deroghe circoscritte, che devono essere verificate sulla singola situazione.
Non si possono applicare due detrazioni alla stessa spesa. Quando nello stesso cantiere coesistono lavori antisismici, energetici e di ristrutturazione, fatture e computi devono separare chiaramente costi, limiti e agevolazioni.
No. Per le spese 2026 le aliquote sono del 50% sull’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale e del 36% negli altri casi ammessi.
No per ottenere un’aliquota più alta, perché le maggiorazioni per salto di classe non si applicano più. L’intervento deve comunque essere una misura antisismica reale e correttamente asseverata.
Il Sismabonus specifico riguarda le zone 1, 2 e 3. In zona 4 si può verificare l’eventuale accesso al Bonus Casa ordinario per lavori che ne possiedono i requisiti.
Le spese professionali sono agevolabili quando risultano collegate a un intervento ammesso e concretamente realizzato. Una consulenza isolata o uno studio non seguito da lavori non genera automaticamente il beneficio.
No. La CILA, la SCIA o il permesso disciplinano la legittimità edilizia; l’asseverazione sismica documenta rischio ed efficacia dell’intervento strutturale. Possono essere necessari entrambi.
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