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Direttore lavori: obblighi e responsabilità

Direttore lavori: obblighi e responsabilitàDirettore lavori: obblighi e responsabilità
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All’interno di un cantiere vengono eseguite diverse attività che, per complessità e sicurezza, necessitano di essere seguite da una figura ben precisa. Tutti i lavori, infatti, possono coinvolgere differenti aziende e professionisti, creando così una fitta rete di rapporti finalizzata alla realizzazione dell’opera che si sta svolgendo.

Proprio per questa ragione, è importante definire i ruoli di ognuno, tra cui il Direttore Lavori (DL). Stiamo parlando di un incarico fondamentale sia dal punto di vista delle responsabilità sia dal punto di vista professionale.

Per poter nominare un Direttore Lavori, è fondamentale che vi siano determinate caratteristiche e che tutti i requisiti vengano rispettati. Inoltre, essendo una figura professionale di rilievo, è necessario che questa sia dotata di conoscenze tecniche approfondite e specifiche nell’ambito urbanistico ed edilizio.

Il Direttore Lavori è colui il quale verrà delegato per verificare che i lavori procedano correttamente e che tutte le norme vengano seguite scrupolosamente, diventando così consulente e rappresentante del committente.

Chi è il Direttore Lavori e perché si nomina?

Il Direttore Lavori viene scelto e nominato prima che il cantiere abbia inizio ed è, solitamente, un professionista che opera all’interno del settore tecnico in qualità di ingegnere, di architetto o di geometra. Il suo ruolo, oltre che fondamentale, è assolutamente necessario per far sì che il lavoro proceda nel modo più corretto possibile, rispettando sia il progetto che tutte le leggi in vigore.

La nominata del Direttore Lavori deve essere fatta da parte della committenza, ai sensi dell’art. 1662 del Codice Civile, secondo il quale si prevede l’obbligo di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. Quando l’appalto è pubblico, coinvolge opere di natura strutturale oppure necessita di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, è obbligatorio designare questo tipo di figura, mentre nel privato rimane una scelta opzionale seppur fortemente consigliata.

Quando si procede con la scelta ufficiale del Direttore lavori, bisogna rispettare due condizioni: per prima cosa, si deve procedere prima che le procedure di gara abbiano inizio; come seconda cosa, tutti i compiti e le funzioni della direzioni lavori devono essere attribuite a un unico soggetto.

Secondo la normativa attualmente in vigore, ai sensi dell’articolo 24, comma 1 del Codice appalti, la persona che andrà a rivestire il ruolo di Direttore Lavori deve essere in possesso di tutta una serie di caratteristiche e di requisiti “di adeguata professionalità e competenza”, tra cui quelli previsti all’art. 80 del dlgs 50/2016 e quelli di cui al decreto del MIT 263/2016, oltre a essere iscritta all’albo professionale di riferimento.

In particolare, stiamo parlando di figure appartenenti alle seguenti categorie:

  • Uffici consortili di progettazione e di direzione lavori;
  • Uffici tecnici;
  • Pubbliche amministrazioni;
  • Uffici di ingegneria e di architettura;
  • Società private di professionisti.

I compiti del Direttore Lavori

Parliamo ora dei compiti specifici che un Direttore Lavori deve svolgere, andando così a definire mansioni e caratteristiche del suo lavoro dal punto di vista pratico.

Generalmente, questa figura dovrà svolgere un’opera di verifica in qualità di persona delegata dal committente, vigilando che il cantiere proceda correttamente. In particolare, i lavori dovranno essere realizzati in piena conformità al progetto, al capitolato e alla normativa.

Inoltre, il ruolo indicato dovrà controllare che tutti gli accorgimenti previsti vengano adottati durante tutte le fasi di lavorazione, garantendo in questo modo che ogni step realizzativo sia privo di difetti costruttivi potenzialmente dannosi o pericolosi, segnalando eventualmente all’appaltatore possibili anomalie e problematiche.

Volendo analizzare questi compiti nel dettaglio, è necessario capire a livello pragmatico cosa significa tutto ciò, dal momento che le funzioni del Direttore Lavori cambiano in base all’avanzamento del cantiere. L’intero processo, quindi, si può suddividere in tre momenti specifici, per cui si avrà uno stadio preliminare, uno stadio esecutivo e, infine, uno stadio post-operam.

Fase preliminare

Questa è la fase che precede l’inizio dei lavori e, seppur ancora poco operativa, è comunque di grande importanza affinché le opere procedano correttamente. Questo, infatti, è il momento della progettazione e delle verifiche, tale per cui il DL dovrà accertarsi di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni affinché il cantiere possa avere inizio.

Da questo punto di vista, bisognerà fare riferimento al Comune presso cui è situato l’immobile oggetto dei lavori, definendo nel dettaglio le pratiche urbanistiche e i titoli abilitativi necessari, in mancanza dei quali non è possibile aprire il cantiere. Una volta completato questo passaggio fondamentale, si assiste al momento della presa in consegna dei lavori da parte dell’impresa, predisponendo un apposito verbale attestante lo stato dei luoghi.

L’azienda che riceve l’appalto dovrà comunicare la data prevista per il termine delle opere, così come precedentemente definito nel capitolato accettato dalla committenza.

Il cantiere dovrà prevedere, sotto la verifica della direzione lavori, l’accessibilità all’area di interesse dal punto di vista strettamente pratico. Inoltre, il DL dovrà accertarsi che non vi siano di eventuali ostacoli che possano impedire la realizzabilità del progetto, così come approvato e convenuto tra le parti.

Fase esecutiva

Eccoci arrivati al cuore operativo del lavoro, tale per cui il DL dovrà obbligatoriamente recarsi in cantiere con cadenza regolare, in modo da poter seguire le opere e controllarne l’andamento.

In questa fase, sarà necessario eseguire una costante verifica dei materiali impiegati, seguendo scrupolosamente quanto indicato nel capitolato, con indicazione analitica dei lavori e di come devono essere realizzati. L’impresa, quindi, dovrà utilizzare solamente materie prime che rispecchino i parametri stabiliti, con l’obbligo di rimuoverli se non conformi o di bassa qualità.

Il Direttore Lavori dovrà anche verificare che tutti gli operai presenti in cantiere siano correttamente autorizzati, vigilando sulle relative autorizzazioni e controllando che essi svolgano esclusivamente le mansioni previste.

Parallelamente, si dovrà procedere alla verifica del SAL (Stato Avanzamento Lavori), così che si possano effettuare i pagamenti dovuti.

Durante l’esecuzione delle diverse lavorazioni, è anche possibile che si possano concordare delle varianti dovute a diversi fattori, quali ad esempio la scelta dei materiali, la struttura o il dimensionamento dell’opera. Ciò vuol dire che il DL dovrà comunicare le eventuali modificazioni rispetto al progetto originario, assicurandosi che tutti ne vengano messi a conoscenza.

Una volta controllato che ogni cosa stia procedendo correttamente, è importante che i lavori non si dilunghino e che vengano terminati entro il termine comunicato. La direzione dei lavori dovrà farsi carico di questo, autorizzando sospensioni solo per casi eccezionali indicati nel contratto firmato.

Nell’ipotesi in cui i patti dovessero venire meno, il Direttore dei Lavori ha la l’incarico di diffidare l’impresa, risolvendo di fatto ogni accordo a meno che il vizio riscontrato non venga risolto con effetto immediato.

Dal punto di vista della sicurezza, è importante che la figura professionale designata per questo ruolo effettui un controllo particolarmente attento, assicurandosi che tutti i dispositivi previsti siano correttamente indossati e utilizzati. Se dovessero accadere incidenti in cantiere che abbiano arrecato danni a terzi (cose o persone), il DL ha il compito di gestire l’intera situazione, registrandone i dettagli.

Termine dei lavori e post-operam

Nell’ultima fase, il Direttore Lavori avrà il compito di aggiornare il piano di manutenzione, certificando l’ultimazione delle opere.

È questo il momento in cui egli dovrà, in contraddittorio con l’impresa esecutrice, accertarsi che tutto sia stato completato così come previsto e nei termini indicati, applicando eventuali penali.

Se la situazione si è conclusa regolarmente, il DL rilascerà il Certificato di Fine Lavori ed effettuerà il collaudo, provvedendo parallelamente a vari adempimenti burocratici.

Quali sono le responsabilità del Direttore Lavori

Durante un iter così complesso e variegato, nascono delle importanti responsabilità in capo al Direttore Lavori, il quale deve farsene carico ottemperando a tutti gli obblighi di cui sopra.

Dal momento che questa figura professionale viene nominata sulla base di specifiche competenze tecniche, egli dovrà mettere in pratica tutte le sue conoscenze per gestire il cantiere in ogni sua fase, restituendo al committente il risultato previsto. Di conseguenza, un atteggiamento che non sia in linea con quanto concordato, condurrà a una sua responsabilità in tal senso.

Il Direttore Lavori dovrà inoltre rispondere, in modo diretto, di possibili problematiche o eventuali danni a terzi che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle opere; in particolare, si evidenzieranno delle responsabilità specifiche nell’ipotesi in cui egli non dovesse aver controllato determinate mancanze o comportamenti non conformi rispetto alle direttive impartite.

Il DL, infatti, non può esimersi da un’attenta e puntuale verifica di tutto ciò che accade all’interno del cantiere, avendo lui il compito di supervisionare operai e stato dei lavori.

La sua responsabilità si prefigura, quindi, come un’obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché la sua competenza si prefigura come un’attività di controllo di lavori eseguiti da altri, declinandosi come:

  • verifica delle opere e di come queste vengono realizzate;
  • conformità tecnica e amministrativa;
  • conformità contabile delle spese.

Ci sono diversi livelli di responsabilità, che variano in base alla possibile gravità della conseguenza, in connessione a un esercizio inadeguato delle sue funzioni.

Il Direttore Lavori può operare sia in ambito privato che pubblico e, in entrambi i casi, le responsabilità rimangono le stesse anche se possono cambiare le sanzioni cui si può incontro. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, se il DL è un funzionario pubblico amministrativo, egli sarà sottoposto anche all’autorità disciplinare dell’amministrazione, per cui il suo giudizio dovrà essere affidato alla Corte dei Conti; se, invece, il Direttore Lavori opera nel privato, dovrà essere giudicato dalla magistratura ordinaria.

Esiste poi l’evenienza tale per cui si possono verificare danni derivanti da inadempimenti che coinvolgono sia il Direttore Lavori che l’Appaltatore; in tal caso, la responsabilità dovrà ricadere su entrambi in modo solidale, dal momento che le rispettive azioni possono aver concorso al verificarsi del problema.

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TAGS: architetto, cantiere, direttore lavori, geometra, ingegnere, responsabilità

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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