Detrazione del 19% sugli interessi del mutuo solo per proprietari o nudi proprietari. Escluso l’usufruttuario, anche se stipula e paga il finanziamento per l’abitazione principale.

Acquistare casa rappresenta uno dei passi più importanti nella vita di una persona. Spesso, per farlo, si ricorre a un mutuo ipotecario confidando anche nei benefici fiscali previsti dalla normativa italiana.
Ma cosa accade quando chi stipula il mutuo è titolare del solo diritto di usufrutto e non della piena proprietà? Può comunque beneficiare della detrazione del 19% sugli interessi passivi? La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto fondamentale che può fare la differenza in sede di dichiarazione dei redditi.
Quali sono i requisiti richiesti dalla legge? E perché l’usufruttuario resta escluso dal beneficio?
Sommario
Sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, è stata pubblicata la seguente domanda:
“Il titolare del solo diritto di usufrutto che stipuli un mutuo ipotecario per l’acquisto della propria abitazione principale può beneficiare della detrazione degli interessi passivi?”
Un quesito tutt’altro che raro, soprattutto nei casi di pianificazione patrimoniale familiare, dove si distingue tra nuda proprietà e usufrutto.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria richiama espressamente l’articolo 15, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
La norma stabilisce che:
Si tratta di una delle agevolazioni fiscali più utilizzate dai contribuenti italiani, applicabile entro i limiti di spesa previsti dalla legge.
Tuttavia, la disposizione è chiara su un punto essenziale: la detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo proprietario” dell’immobile, purché ricorrano tutti i requisiti richiesti.
Questo paragrafo è corretto e scritto bene? Vuoi che approfondisca ulteriormente il riferimento normativo o procediamo?
Leggi anche: Interessi mutuo: si possono detrarre anche quelli del coniuge a carico?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto che la detrazione non spetta mai all’usufruttuario, anche se:
Il motivo è giuridico e sostanziale: l’usufruttuario non acquista la proprietà dell’unità immobiliare.
Nel nostro ordinamento, infatti, il diritto di usufrutto attribuisce la facoltà di godere del bene e trarne utilità, ma non trasferisce la titolarità del diritto di proprietà, che rimane in capo al nudo proprietario.
Di conseguenza, non si realizza uno dei presupposti fondamentali richiesti dall’articolo 15 del TUIR: la coincidenza tra soggetto mutuatario e titolare del diritto di proprietà (piena o nuda).
Questo passaggio è chiaro e ben strutturato? Desideri un esempio pratico per rendere il concetto ancora più comprensibile?
Il chiarimento fornito su FiscoOggi richiama anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate in materia di mutui e detrazioni fiscali, ribadendo che:
Si tratta di un orientamento consolidato che evita interpretazioni estensive della norma e conferma un principio fondamentale in ambito fiscale: le agevolazioni devono essere applicate nel rispetto rigoroso dei requisiti previsti dalla legge.
Il tono e il contenuto di questo paragrafo ti sembrano adeguati? Vuoi inserire un richiamo a eventuali casi giurisprudenziali o restiamo sul piano interpretativo dell’Agenzia?




