L’usufrutto è quel diritto reale di godimento che conferisce a chi lo ottiene il potere di godere di un bene che appartiene a qualcun altro, e di raccoglierne inoltre i frutti naturali e civili.
L’usufrutto è quel diritto reale di godimento che conferisce a chi lo ottiene il potere di godere di un bene che appartiene a qualcun altro, e di raccoglierne inoltre i frutti naturali e civili.
Si differenzia dal diritto di enfiteusi principalmente per il fatto che l’usufruttuario – al contrario dell’enfiteuta – non può modificare la destinazione d’uso del bene.
In entrambi i casi comunque, sia con il diritto di usufrutto che con quello di enfiteusi, nel momento in cui questi si costituiscono, al proprietario del bene in questione rimane solo la nuda proprietà, ovvero la proprietà del bene senza il diritto di poterlo utilizzare.
Quando questo accade, l’immobile non risulterà avere più un solo proprietario che detiene il potere assoluto sul bene, ma diversi soggetti che detengono diversi diritti su quel bene. Questi diritti possono essere esercitati da ogni soggetto in maniera assoluta, ma comunque limitata al solo diritto che possiedono.
Per i casi in cui, dunque, esistono più soggetti che esercitano diversi diritti su un immobile, quale di questi soggetti è tenuto a dichiarare il reddito fondiario? E in che modo deve farlo?
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Sommario
Il tema è stato trattato di recente in un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi in data 12 maggio 2023, dove un contribuente ha chiesto quanto segue:
“Ho ricevuto in donazione nel gennaio 2022 un appartamento dai miei genitori. Loro vivono in quell’appartamento e hanno l’usufrutto dell’immobile. Devo dichiarare sul mio modello 730 la casa?”
In assenza di ulteriori specifiche sul contratto esistente, il Fisco presuppone che lo scrivente abbia ricevuto in donazione dai genitori la sola nuda proprietà dell’immobile.
Ciò in quanto appunto il soggetto dichiara che i genitori continuano a detenere il diritto di usufrutto dell’immobile, pertanto questo porta alla conclusione che sia stato predisposto un contratto di donazione con riserva di usufrutto, ai sensi dell’art. 796 del Codice Civile.
In casi come questi, fa presente il Fisco, è il soggetto che detiene il diritto di usufrutto a dover dichiarare il reddito fondiario derivante dall’immobile.
Il diritto di usufrutto infatti conferisce a chi lo esercita il potere di abitare all’interno dell’immobile o di affittarlo. Oltre a questo però, gli attribuisce anche il dovere di:
Il nudo proprietario sarà tenuto invece a corrispondere le spese legate ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria.
Advertisement - PubblicitàSulla base di quanto spiegato, è chiaro dunque che il soggetto che detiene il diritto di usufrutto sull’immobile sarà tenuto a dichiararne il reddito fondiario derivante, e a pagarne quindi le relative imposte.
Il punto viene espressamente specificato nelle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2023, dove in relazione al reddito derivante dai fabbricati si chiarisce che:
“In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato.”
La stessa cosa è prevista comunque anche per i redditi dei terreni. Sarà sempre l’usufruttuario, l’enfiteuta o il proprietario di altro diritto reale a dover dichiarare nel 730 i terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione al Catasto con attribuzione di rendita.
Il nudo proprietario invece non sarà tenuto alla dichiarazione in quanto, appunto, le imposte dovranno comunque essere pagate da chi possiede la disponibilità materiale del bene immobile, e quindi da chi possiede il diritto di utilizzarlo e goderne.
Il reddito derivante dai fabbricati dev’essere dichiarato nel Quadro B del Modello 730/2023, recante “Redditi dei fabbricati e altri dati”.
A dover utilizzare questo quadro per dichiarare il reddito fondiario sono:
I fabbricati che non devono essere dichiarati in questo Quadro (perché non producono reddito o perché il reddito che producono è già compreso in altre categorie) sono:
Le abitazioni principali poi, in genere, non concorrono a formare reddito da fabbricati – ad eccezione delle abitazioni di lusso (A/1, A/8, A/9) – in quanto concorrono invece alla formazione del reddito delle persone fisiche.
Lo stesso vale anche per le pertinenze appartenenti all’abitazione principale, ma solo se comprese nelle categorie C/2, C/6, C/7, e solo per un massimo di un’unità pertinenziale per ogni categoria.
È prevista in ogni caso la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’importo totale della rendita catastale dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
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