Il tema del silenzio assenso nei procedimenti amministrativi, soprattutto in ambito edilizio, torna al centro del dibattito normativo con importanti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto PNRR (Dl 19/2026). Si tratta di un intervento che punta a rendere più semplice e concreta la vita di cittadini e professionisti, superando una delle criticità più diffuse: l’incertezza sull’effettiva approvazione delle istanze in caso di mancata risposta della Pubblica amministrazione.

Ma cosa cambia davvero con queste nuove regole? E in che modo i cittadini potranno finalmente dimostrare l’accoglimento delle proprie richieste?

Più garanzie per i cittadini

Con la conversione del decreto PNRR (Dl 19/2026) si interviene in modo deciso su uno dei nodi più critici del rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione: la difficoltà di dimostrare l’avvenuto accoglimento di un’istanza edilizia in assenza di risposta nei termini di legge. Il principio del silenzio assenso, già previsto dalla Legge 241/1990 e dal DPR 380/2001, viene ora rafforzato e reso più operativo.

La novità più rilevante consiste nell’obbligo per l’amministrazione di trasmettere automaticamente al cittadino un’attestazione che certifichi il decorso dei termini e, quindi, l’accoglimento dell’istanza. Non sarà più necessario, dunque, che il privato presenti una richiesta formale: l’invio dovrà avvenire d’ufficio, entro dieci giorni, all’indirizzo di posta elettronica (PEC o ordinaria) indicato nella domanda.

Questo meccanismo rappresenta un cambio di paradigma importante, perché trasforma un istituto spesso solo teorico in uno strumento concretamente utilizzabile. Il cittadino, infatti, non sarà più lasciato in una zona grigia, ma potrà contare su una prova formale dell’avvenuto assenso, riducendo contenziosi e incertezze operative.

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Il ruolo del progettista e la “supplenza” alla PA

Un’altra novità di grande rilievo introdotta dal decreto PNRR riguarda il ruolo dei professionisti tecnici, che diventano protagonisti nel garantire certezza giuridica ai procedimenti edilizi. Nel caso in cui il Comune non rispetti l’obbligo di trasmettere l’attestazione entro i dieci giorni previsti, la norma prevede un meccanismo sostitutivo estremamente innovativo.

Decorso inutilmente anche questo termine, infatti, l’attestazione potrà essere sostituita non solo da una dichiarazione del privato, ma soprattutto da una certificazione rilasciata da un progettista abilitato. Si tratta di una vera e propria “supplenza” nei confronti della Pubblica amministrazione: il tecnico assevera che i termini sono scaduti e che, di conseguenza, il silenzio assenso si è formato a tutti gli effetti.

Questa previsione rafforza in modo significativo il ruolo dei professionisti, attribuendo loro una funzione di garanzia e accelerazione dei procedimenti. Allo stesso tempo, si riducono i rischi legati all’inerzia amministrativa, offrendo ai cittadini uno strumento concreto per non restare bloccati in attesa di risposte che potrebbero non arrivare mai.

Limiti e poteri della pubblica amministrazione

Nonostante il rafforzamento del silenzio assenso, resta comunque uno spazio di intervento per la Pubblica amministrazione. Una volta formatosi l’assenso per decorso dei termini, infatti, l’ente potrà agire esclusivamente attraverso il potere di autotutela, annullando l’atto solo nei casi previsti dalla legge e in presenza di specifici presupposti di illegittimità.

Su questo aspetto è intervenuto anche il Consiglio di Stato, che negli ultimi orientamenti ha chiarito come il ricorso all’autotutela debba essere limitato a situazioni eccezionali, evitando un utilizzo eccessivo che finirebbe per svuotare di efficacia il silenzio assenso. In altre parole, l’amministrazione non potrà più intervenire in modo discrezionale o tardivo, ma dovrà rispettare criteri rigorosi e tempi ben definiti.

Questo equilibrio tra semplificazione e controllo rappresenta uno degli elementi più delicati della riforma: da un lato si tutela l’affidamento del cittadino, dall’altro si garantisce la possibilità di correggere eventuali errori o abusi, ma solo entro confini ben precisi.