Ristrutturare casa è spesso un passo necessario, ma può trasformarsi in un’esperienza amara quando il cantiere diventa un punto di accesso privilegiato per i ladri. Ponteggi montati lungo la facciata, sistemi di allarme disattivati per consentire i lavori e abitazioni improvvisamente più esposte: in questi casi, di chi è la responsabilità se avviene un furto?

A rispondere è una recente sentenza del Tribunale di Milano, che chiarisce fino a che punto l’impresa appaltatrice sia tenuta a garantire la sicurezza dell’immobile durante i lavori e quando può essere chiamata a risarcire i danni subiti dal proprietario. Ma cosa accade se nel contratto è previsto un obbligo preciso di protezione del cantiere? E il committente può essere ritenuto corresponsabile per aver disattivato l’allarme di casa?

I fatti: il contratto di appalto e il furto durante i lavori

La vicenda nasce da un intervento di ristrutturazione affidato a un’impresa edile tramite un regolare contratto di appalto. Non si trattava di un accordo generico: tra le clausole era inserita una previsione puntuale che attribuiva all’impresa l’onere di garantire la sicurezza del cantiere e dell’immobile durante tutta la durata dei lavori.

In particolare, il contratto stabiliva che i ponteggi dovessero essere dotati di sistemi di allarme e di ogni altro accorgimento utile a prevenire rischi e pericoli, con costi interamente a carico dell’appaltatore.

Nel corso dei lavori, il ponteggio venne montato lungo l’intera facciata dell’abitazione, rendendo più agevole l’accesso ai piani dell’edificio. Proprio in quel periodo, i proprietari subirono un furto all’interno della casa: ignoti si introdussero nell’immobile e sottrassero beni di rilevante valore, che risultavano custoditi in una cassaforte domestica. L’episodio avvenne mentre alcuni sistemi di allarme perimetrali erano stati disattivati per consentire l’esecuzione delle opere esterne, su richiesta degli addetti ai lavori.

Secondo i proprietari, l’evento criminoso era stato chiaramente agevolato dalla presenza del ponteggio privo di qualsiasi sistema di sicurezza, in violazione degli obblighi assunti contrattualmente dall’impresa. Da qui la decisione di agire in giudizio, sostenendo che il furto non potesse essere considerato un fatto imprevedibile, ma la diretta conseguenza della mancata adozione delle misure di protezione promesse in fase di accordo.

La responsabilità dell’impresa: perché non è una semplice disattenzione

Il punto centrale della decisione riguarda la natura della responsabilità dell’impresa esecutrice. Secondo il Tribunale di Milano, non si è in presenza di una generica mancanza di attenzione o di una condotta imprudente, ma di un vero e proprio inadempimento contrattuale. L’obbligo di installare sistemi di sicurezza sui ponteggi, infatti, non aveva carattere accessorio o marginale, bensì era espressamente previsto nel contratto ed era finalizzato a tutelare l’integrità dell’immobile durante l’esecuzione dei lavori.

Il giudice ha chiarito che, quando un’impresa assume contrattualmente un obbligo di protezione, questo diventa parte integrante della prestazione dovuta al committente. In altre parole, la sicurezza del cantiere non rappresenta un favore o una cautela opzionale, ma una componente essenziale dell’appalto. La mancata installazione degli allarmi sui ponteggi ha quindi determinato la violazione di un impegno preciso, innalzando il livello di diligenza richiesto all’appaltatore rispetto a quello normalmente imposto dalle regole generali.

Proprio per questo motivo, l’impresa non ha potuto invocare né l’imprevedibilità del furto né l’assenza di un obbligo specifico di vigilanza.

Avendo accettato per iscritto di adottare tutte le misure necessarie a limitare i rischi per la sicurezza, l’appaltatore si è assunto una responsabilità qualificata che non può essere elusa richiamando principi generici o sostenendo che l’evento criminoso sia dipeso esclusivamente dall’azione di terzi.

Ponteggi senza protezioni e furto: il nesso causale secondo il giudice

Uno degli aspetti più delicati affrontati dal Tribunale di Milano tramite la sentenza n. 9451 riguarda il rapporto di causa tra l’inadempimento dell’impresa e il furto subito dai proprietari. L’appaltatore aveva sostenuto che il reato fosse comunque imputabile esclusivamente all’azione dei ladri e che l’assenza degli allarmi sui ponteggi non avesse avuto un ruolo determinante.

Una tesi che il giudice ha respinto con decisione.

In materia di responsabilità contrattuale, il Tribunale ha ricordato che il nesso causale deve essere valutato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Non è quindi necessario dimostrare con certezza assoluta che, se gli allarmi fossero stati installati, il furto non sarebbe mai avvenuto. È sufficiente accertare che l’omissione dell’impresa abbia creato una condizione di rischio tale da rendere l’evento dannoso più verosimile.

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Nel caso concreto, la presenza di un ponteggio privo di sistemi di sicurezza ha rappresentato un evidente fattore di vulnerabilità dell’immobile. Secondo il giudice, è ragionevole ritenere che un sistema di allarme avrebbe potuto quantomeno ostacolare l’azione dei malintenzionati, attirando l’attenzione di vicini o passanti e riducendo il tempo a disposizione per compiere il furto. Proprio questa maggiore esposizione al rischio consente di affermare che l’inadempimento dell’impresa sia stato causalmente rilevante.

Non hanno convinto nemmeno le argomentazioni secondo cui il furto sarebbe avvenuto in pieno giorno o attraverso un accesso al piano terra. Per il Tribunale, tali circostanze non escludono affatto il nesso causale: al contrario, rafforzano l’idea che un allarme sonoro avrebbe potuto essere ancora più efficace, indipendentemente dal punto preciso di ingresso utilizzato dai ladri. Il ponteggio, infatti, ha comunque contribuito a creare un contesto favorevole all’azione criminosa.

Perché non c’è concorso di colpa del proprietario dell’immobile

Un altro profilo centrale esaminato dal Tribunale di Milano riguarda la presunta corresponsabilità dei proprietari dell’abitazione. L’impresa aveva infatti sostenuto che il furto fosse stato favorito anche dal comportamento dei committenti, accusati di aver disattivato l’allarme e di non aver adottato sufficienti cautele nella custodia dei beni di valore.

Il giudice ha però escluso in modo netto qualsiasi concorso di colpa. Dalle risultanze processuali è emerso che la disattivazione dell’allarme perimetrale non fu una scelta autonoma dei proprietari, bensì una conseguenza diretta delle richieste avanzate dall’impresa e dai soggetti incaricati dei lavori, per consentire l’esecuzione delle opere sulle parti esterne dell’immobile. In un contesto simile, il committente non può essere rimproverato per aver dato seguito alle indicazioni del professionista cui si è affidato.

Particolare rilievo è stato attribuito anche al principio dell’affidamento. Chi commissiona lavori a un’impresa specializzata ha il diritto di confidare nel fatto che gli obblighi di sicurezza assunti contrattualmente vengano rispettati. Dopo aver chiesto la disattivazione dell’allarme esistente, l’appaltatore non poteva ragionevolmente aspettarsi che i proprietari adottassero misure straordinarie di protezione, diverse e ulteriori rispetto a quelle promesse nel contratto.

Neppure l’argomento relativo alla custodia dei beni ha trovato accoglimento. Il Tribunale ha ritenuto del tutto adeguato il fatto che gli oggetti di valore fossero conservati in una cassaforte domestica, considerata una misura di sicurezza ordinaria e proporzionata. Pretendere che i proprietari trasferissero temporaneamente i beni in cassette di sicurezza esterne avrebbe significato imporre un livello di diligenza eccessivo, soprattutto a fronte di lavori temporanei e di un preciso impegno dell’impresa a garantire la sicurezza del cantiere.

Come si quantifica il danno da furto: la liquidazione equitativa

Accertata la responsabilità dell’impresa e il nesso causale con il furto, il Tribunale di Milano ha affrontato il tema, spesso più complesso, della quantificazione del danno. Nei casi di furto in abitazione, infatti, la prova dell’esatto valore dei beni sottratti presenta difficoltà oggettive: gioielli, orologi e oggetti di pregio vengono normalmente conservati con cura e non sempre sono accompagnati da fatture, certificati o perizie aggiornate.

Il giudice ha ricordato che, quando l’esistenza del danno è certa ma risulta impossibile o particolarmente difficile determinarne con precisione l’ammontare, l’ordinamento consente di ricorrere alla liquidazione equitativa. Questo strumento non serve a colmare totale assenza di prove, ma permette al giudice di stimare il danno sulla base degli elementi disponibili, adottando criteri di ragionevolezza e prudenza.

Nel caso esaminato, sono stati valorizzati diversi indizi convergenti: l’elenco dettagliato dei beni contenuto nella denuncia presentata poco dopo il furto, le testimonianze che hanno confermato il possesso di parte degli oggetti e la coerenza complessiva tra quanto dichiarato e il tenore di vita dei proprietari. Al tempo stesso, il Tribunale ha escluso dal risarcimento quei beni per i quali non era emersa una prova sufficiente del possesso o del valore, applicando un criterio selettivo e rigoroso.

Proprio per questo motivo, l’importo riconosciuto è risultato inferiore rispetto alla somma inizialmente richiesta. Il danno è stato liquidato in via equitativa in una misura ritenuta congrua, capace di compensare il pregiudizio effettivamente subito senza trasformare il risarcimento in una fonte di arricchimento ingiustificato.