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APE senza libretto d’impianto: è possibile?

APE senza libretto d’impianto: è possibile?APE senza libretto d’impianto: è possibile?
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Il Decreto Legislativo 192/2005 ha lasciato diversi dubbi sulla possibilità di stilare l’Attestato di Prestazione Energetica senza possedere il libretto dell’impianto. Da qui sono scaturite diverse incomprensioni sull’argomento, che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha provveduto a chiarire con una nota sul sito ufficiale.

Ricordiamo che l’APE è un attestato che è necessario allegare obbligatoriamente alla documentazione, nel momento in cui si effettua un atto di compravendita o affitto di un immobile. La sua funzione è quella di verificare lo stato degli impianti presenti nell’abitazione, e la loro efficienza energetica. La sua presenza è diventata obbligatoria con il decreto legge n. 63/2013, seppur esistono alcuni casi in cui non è necessario allegare l’APE (vedi Certificazione Energetica: quando non serve allegare l’APE).

Ma torniamo a noi, è possibile redigere l’APE senza il libretto d’impianto?

Il dubbi emersi dal decreto n.192/05

Prima di rispondere a questa domanda, è necessario fare un passo indietro e analizzare il decreto n.192/2005, per capire come mai è nato il dubbio suddetto.

Nell’articolo 6 comma 5 della legge, si afferma che l’APE può avere un tempo di validità massimo di 10 anni dal suo rilascio. Ed è necessario aggiornarlo qualora vengano fatti degli interventi di modifica della classe energetica degli impianti. Dice inoltre che questa validità è “subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo alla prima scadenza non rispettata.”

È proprio questo punto che ha fatto sorgere dei dubbi in merito alla possibilità di stilare l’Attestato senza il libretto d’impianto, e anche per quanto riguarda la corretta data di scadenza da rispettare. In molti hanno cercato di interpretare il testo, non trovando scritto chiaramente che non si può stilare l’APE senza libretto. Si sono chiesti quindi:

  • Se redigo l’APE senza allegare il libretto d’impianto, ma dichiaro che comunque ho preso visione del rapporto di controllo e che la revisione e il controllo dei fumi sono stati rispettati, possono sanzionarmi oppure no?
  • La validità dell’APE c’entra qualcosa con il fatto di allegare o no il libretto d’impianto?

I chiarimenti del MISE

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato il MISE, affermando prima di tutto che l’esistenza del libretto d’impianto, se si possiede un impianto, è obbligatorio a prescindere dall’APE. Chiarisce inoltre che l’unico caso in cui non sarà necessaria la presenza del libretto, è che non sia presente neanche un impianto. Dichiara poi che nel momento in cui il proprietario dell’impianto emette l’APE senza il libretto, egli stia indirettamente affermando che l’impianto sia stato “esercìto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs. 192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art.15 dello stesso D.lgs. 192/05”.

In sostanza quindi è vero, non sta scritto da nessuna parte che l’assenza del libretto non sia una soluzione possibile. C’è scritto però che il responsabile dell’impianto si prende ogni conseguenza della decisione di non allegare il libretto. E che per questo motivo potrebbe subire delle sanzioni.

Per quanto riguarda invece la scadenza dell’APE, la legge dice che:

  • Se esiste l’impianto ma non è presente il libretto, è necessario che venga fatto il libretto. Nel momento in cui questo viene stilato, la validità dell’APE sarà di 10 anni. Se invece il libretto non si fa, la valenza dell’Attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo, a partire dal momento in cui è stato stilato l’APE;
  • Se non esiste un impianto, si potrà redigere l’APE senza la presenza del libretto e senza il pericolo di subire sanzioni. La sua validità durerà 10 anni.

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TAGS: ape, attestato prestazione energetica, dl 192, impianto, libretto

Autore: Redazione Online

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