Abuso edilizio: la responsabilità del progettista
Sono considerati abusi edilizi tutte le opere che vengono realizzate senza permessi o autorizzazioni, ove necessarie. Vediamo quali sono le responsabilità del progettista in caso di realizzazione di abusi edilizi.
Sono considerati abusi edilizi tutte le opere che vengono realizzate senza permessi o autorizzazioni, ove necessarie, o senza rispettare i criteri imposti dagli stessi titoli abilitativi o dalle normative tecniche in vigore.
Sia che si tratti di lavori di nuova costruzione, sia nel caso in cui fossero lavori di ristrutturazione edilizia che necessitano di essere autorizzati, in ogni caso, il mancato rispetto delle norme in ambito edile e urbanistico comporta la costituzione di un abuso edilizio.
Vediamo di seguito quali sono le responsabilità del progettista in caso di realizzazione di abusi edilizi.
Abusi edilizi: responsabilità di progettista, direttore e costruttore
Per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di opere che siano influenti dal punto di vista statico, che possano comportare un pericolo per la pubblica incolumità e che siano realizzate in conglomerato armato normale o precompresso, o con struttura metallica, è fondamentale il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa tecnica del Testo Unico per l’Edilizia.
Qui si richiede innanzitutto, che per gli interventi sia predisposto un progetto esecutivo redatto da un progettista iscritto all’apposito albo.
Il progettista avrà la responsabilità piena e diretta di tutte le opere che saranno realizzate seguendo il relativo progetto. Pertanto, nel caso in cui il progetto dovesse contemplare disposizioni che non rispettano le norme tecniche generali e specifiche, sarà lo stesso progettista a risponderne.
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Richiedi informazioni gratisIl direttore dei lavori e il costruttore, invece, ognuno per le proprie competenze, saranno ritenuti responsabili nei seguenti casi:
- Se l’opera realizzata non dovesse corrispondere ai criteri stabiliti nel progetto;
- Se le prescrizioni di esecuzione indicate nel progetto non dovessero essere rispettate;
- Se i materiali impiegati non dovessero essere di qualità;
- Se la posa in opera degli elementi prefabbricati non dovesse essere eseguita a regola d’arte.
Responsabilità per manufatti in serie e barriere architettoniche
Per le imprese che procedono alla costruzione, in serie, di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in struttura metallica, sarà richiesto alle ditte produttrici di fornire tutte le prescrizioni necessarie per le operazioni di trasporto e di montaggio dei manufatti.
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In particolare, la ditta produttrice dovrà corredare la fornitura con i disegni del manufatto e con le indicazioni necessarie circa le sue caratteristiche di impiego. La responsabilità del mancato rispetto di questo requisito sarà imputabile alle stesse ditte.
Per quanto riguarda il progettista invece, in questo caso, egli dovrà provvedere all’organico inserimento e alla previsione di utilizzazione dei manufatti nel progetto delle strutture dell’opera al fine di non costituire degli abusi edilizi. Qualora tali elementi non dovessero essere inseriti nel progetto, sarà il progettista a doverne risponderne.
L’art. 82 del TUE, al comma 7, disciplina inoltre la responsabilità del progettista e di tutti gli altri professionisti coinvolti, in relazione alle opere che vengono realizzate con difformità tali da rendere impossibile l’utilizzo dell’opera da parte delle persone con mobilità ridotta o impedita.
Qui si dispone in particolare che:
“Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili […] delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.”
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