Il progettista non risponde automaticamente di ogni problema che si manifesta durante o dopo un intervento edilizio. La sua responsabilità nasce quando un errore, un’omissione o un’asseverazione non corretta rientrano nell’incarico ricevuto e hanno causato un danno verificabile. Per capire chi deve pagare occorre quindi ricostruire con precisione il mandato professionale, la fase in cui è nato il problema e il comportamento degli altri soggetti coinvolti.

La distinzione è decisiva: un calcolo strutturale sbagliato non è la stessa cosa di una posa eseguita male; un progetto urbanisticamente irrealizzabile è diverso da una variante decisa in cantiere senza coinvolgere il progettista. In alcuni casi risponde soltanto il tecnico, in altri l’impresa o il direttore dei lavori, in altri ancora più soggetti possono essere obbligati a risarcire lo stesso danno.

Questa guida chiarisce gli obblighi del progettista in edilizia, le responsabilità civili, urbanistiche, penali e disciplinari, i termini per contestare gli errori e le verifiche da effettuare prima di chiedere un risarcimento.

Chi è il progettista e perché conta l’incarico ricevuto

Il termine “progettista” non identifica un unico ruolo valido per ogni lavorazione. Un intervento può richiedere un progettista architettonico, un progettista strutturale, uno specialista degli impianti, un tecnico energetico, un professionista antincendio o altri soggetti abilitati. Lo stesso tecnico può assumere più incarichi, ma le funzioni non si sovrappongono automaticamente.

Il primo documento da esaminare in caso di contestazione è perciò il disciplinare d’incarico, insieme al preventivo accettato, alle comunicazioni successive e agli elaborati consegnati. Da questi atti deve risultare se al professionista sono stati affidati, per esempio:

  • rilievo dell’immobile e verifica dello stato dei luoghi;
  • controllo della conformità urbanistica e individuazione del titolo edilizio;
  • progetto architettonico, strutturale, impiantistico o energetico;
  • redazione di CILA, SCIA, domanda di Permesso di Costruire o altre asseverazioni;
  • computo metrico, capitolato e assistenza nella scelta dell’impresa;
  • direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza o collaudo.

Se una prestazione non era compresa nell’incarico, non si può attribuirla al tecnico soltanto perché compare il suo nome nella pratica. Resta però necessario verificare se il professionista, secondo la diligenza richiesta dalla sua specializzazione, avrebbe dovuto rilevare e segnalare un problema evidente che rendeva inutile, illegittima o pericolosa la prestazione affidata.

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Quali responsabilità può avere il progettista

Le responsabilità possono coesistere, ma hanno presupposti e conseguenze differenti. Una progettazione negligente può generare un obbligo di risarcimento; una falsa attestazione può avere anche rilevanza penale e disciplinare; la violazione di una regola di sicurezza può aggiungere ulteriori conseguenze.

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Tipo di responsabilità Quando può sorgere Conseguenze principali
Civile contrattuale Inadempimento o esecuzione negligente dell’incarico professionale Rifacimento della prestazione, restituzioni e risarcimento dei danni provati
Extracontrattuale Condotta che provoca un danno ingiusto anche a soggetti diversi dal cliente; nei casi previsti può rilevare l’articolo 1669 Risarcimento del danno e possibile responsabilità solidale con altri autori
Amministrativa e urbanistica Progetto non conforme, titolo edilizio errato, asseverazioni carenti o non veritiere Blocco dei lavori, annullamento, sanzioni, ripristino e segnalazioni agli organi competenti
Penale False attestazioni, lesioni o eventi colposi, violazioni della sicurezza o altri reati verificati nel caso concreto Procedimento penale e pene previste dalla fattispecie applicabile
Disciplinare Violazione di legge, deontologia, competenza professionale o correttezza verso cliente e colleghi Procedimento davanti all’Ordine o Collegio e relative sanzioni

Responsabilità contrattuale verso il committente

Il rapporto tra committente e progettista è normalmente regolato dal contratto d’opera professionale. Il tecnico deve eseguire l’incarico con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività, ai sensi dell’articolo 1176, secondo comma, del Codice civile. Se la prestazione non viene eseguita correttamente, la responsabilità si valuta secondo le regole dell’inadempimento, compreso l’articolo 1218.

Il committente deve dimostrare l’incarico, il danno e il collegamento causale tra l’inadempimento denunciato e il pregiudizio. Il professionista può provare di avere adempiuto correttamente oppure che il risultato negativo dipende da una causa non imputabile: informazioni nascoste dal proprietario, modifiche introdotte da altri, difetti esecutivi non riconducibili al progetto o eventi imprevedibili.

L’articolo 2236 del Codice civile limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Questa regola non è una protezione generale per ogni errore: non giustifica l’omissione di controlli ordinari, il mancato rispetto di norme note o una condotta negligente e imprudente.

Obbligazione professionale e risultato utile

Definire la progettazione come semplice “obbligazione di mezzi” non significa che il professionista possa consegnare un elaborato inutilizzabile. Il progetto deve essere tecnicamente e giuridicamente idoneo allo scopo indicato nel mandato. Se l’obiettivo è ottenere un titolo edilizio per realizzare un’opera conforme, il tecnico deve studiare lo stato legittimo, le regole urbanistiche e la procedura amministrativa appropriata.

La Cassazione, con la sentenza n. 18069/2019, ha ribadito che il professionista incaricato del progetto deve assicurarne la conformità urbanistica e individuare correttamente la procedura amministrativa necessaria. Il principio è particolarmente importante quando progettista e direttore dei lavori coincidono, perché agli obblighi della progettazione si aggiungono quelli di controllo dell’esecuzione.

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Controllo urbanistico, stato legittimo e titolo edilizio

Uno degli errori più rilevanti consiste nel progettare un intervento senza avere verificato la situazione reale e documentale dell’immobile. La presenza di difformità pregresse, vincoli, distanze non rispettate o destinazioni d’uso incompatibili può impedire il rilascio del titolo, rendere inefficace una comunicazione o imporre modifiche costose.

Il livello di indagine dipende dal mandato e dalla pratica, ma il progettista chiamato ad asseverare la conformità non può limitarsi a riprodurre dichiarazioni del proprietario senza un controllo tecnico coerente con la prestazione. Deve confrontare rilievo, titoli edilizi disponibili, elaborati comunali e disciplina applicabile, evidenziando per iscritto gli elementi non verificabili.

Tra gli errori ricorrenti rientrano:

  • rilievo metrico incompleto o rappresentazione errata dello stato di fatto;
  • mancata ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile;
  • scelta della CILA quando è necessaria la SCIA o del titolo ordinario quando occorre il Permesso di Costruire;
  • omessa verifica di vincoli paesaggistici, culturali, idrogeologici o sismici;
  • violazione di distanze, altezze, volume, superficie, destinazione d’uso o standard locali;
  • mancata acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta necessari.

Il D.P.R. 380/2001 attribuisce un rilievo specifico alle dichiarazioni e asseverazioni del tecnico. Nei procedimenti che le prevedono, il controllo successivo dell’amministrazione non elimina la responsabilità professionale per ciò che è stato attestato.

Per distinguere le pratiche è utile consultare anche le guide sulla CILA e sul Permesso di Costruire.

Asseverazioni non veritiere e responsabilità penale

La responsabilità penale non nasce per ogni errore tecnico e non può essere affermata in modo automatico. Richiede una fattispecie prevista dalla legge, un comportamento riferibile al professionista e l’elemento soggettivo richiesto dal reato. È tuttavia essenziale sapere che alcune dichiarazioni del progettista non sono semplici opinioni private.

Per le opere eseguite mediante SCIA, l’articolo 29 del D.P.R. 380/2001 attribuisce al progettista la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, richiamando gli articoli 359 e 481 del Codice penale. Dichiarazioni non veritiere possono comportare la segnalazione all’Ordine professionale e alla Procura. Anche l’articolo 20 del Testo unico edilizia disciplina le conseguenze delle false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni presentate per il Permesso di Costruire.

La valutazione cambia se il documento contiene:

  • una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi;
  • l’attestazione non veritiera della conformità urbanistica;
  • dati o calcoli consapevolmente alterati;
  • un errore interpretativo in una disciplina realmente complessa;
  • informazioni inesatte ricevute dal committente e non controllabili con la diligenza richiesta.

Non ogni illegittimità amministrativa equivale dunque a falso, ma la firma digitale o autografa su una pratica non è una formalità. Il professionista deve conservare rilievi, visure, accessi agli atti, calcoli e note che documentano le verifiche compiute.

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Responsabilità del progettista strutturale

La progettazione strutturale richiede competenza professionale, conoscenza del terreno, corretta modellazione, scelta dei materiali e osservanza della normativa tecnica. L’articolo 64 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera.

Possono costituire errori rilevanti, a seconda del caso:

  • calcoli o modelli strutturali non coerenti con l’opera;
  • carichi, azioni sismiche o caratteristiche dei materiali valutati in modo errato;
  • dettagli costruttivi insufficienti o incompatibili;
  • mancato coordinamento con relazione geologica e indagini geotecniche necessarie;
  • omesso deposito o procedure strutturali non correttamente individuate;
  • varianti strutturali non progettate o non regolarizzate.

Il progettista strutturale non risponde però automaticamente se l’impresa usa materiali diversi, modifica armature o geometrie senza autorizzazione oppure esegue male un dettaglio correttamente progettato. In tali ipotesi devono essere analizzati anche il comportamento dell’esecutore e i controlli spettanti alla direzione dei lavori strutturali.

Impianti, efficienza energetica, antincendio e accessibilità

La progettazione edilizia deve essere coordinata con le discipline specialistiche applicabili. Per gli impianti, il D.M. 37/2008 stabilisce quando il progetto è necessario, chi può sottoscriverlo e quali contenuti deve avere. Un progetto sottodimensionato, incompatibile con le condizioni d’uso o privo delle misure di sicurezza necessarie può determinare costi di adeguamento e responsabilità.

Analoga attenzione serve per:

  • prestazioni energetiche e relazione tecnica prevista dalla disciplina di settore;
  • requisiti acustici e isolamento tra ambienti;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • prevenzione incendi e compatibilità delle vie di esodo;
  • requisiti igienico-sanitari e ventilazione;
  • coordinamento degli attraversamenti impiantistici con le strutture.

Non è richiesto che un unico progettista possieda tutte le specializzazioni. È invece necessario definire chi deve occuparsi di ogni parte e coordinare gli elaborati, evitando zone prive di responsabilità.

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Obblighi del progettista in materia di sicurezza

Nel testo precedente di questa guida gli obblighi erano ricondotti erroneamente agli articoli 80 e 81 del D.Lgs. 81/2008, dedicati al rischio elettrico e agli obblighi del datore di lavoro. La disposizione generale pertinente è l’articolo 22.

L’articolo 22 prevede che i progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione nelle scelte progettuali e tecniche e scelgano attrezzature, componenti e dispositivi conformi alle norme di sicurezza. Il testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato a gennaio 2026 è pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Questo ruolo non deve essere confuso con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il CSP, quando la sua nomina è obbligatoria, ha compiti specifici previsti dall’articolo 91, tra cui la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera. Il progettista architettonico non diventa CSP automaticamente: serve un incarico e devono essere posseduti i requisiti professionali.

Progettista e direttore dei lavori: responsabilità diverse

Il progettista definisce l’opera negli elaborati; il direttore dei lavori controlla che l’esecuzione sia conforme al progetto, al contratto e alle regole dell’arte. Le funzioni possono essere affidate alla stessa persona, ma restano concettualmente distinte.

In linea generale:

  • un errore presente negli elaborati può essere attribuibile al progettista;
  • una lavorazione difforme o eseguita male può riguardare impresa e direttore dei lavori;
  • una variante decisa dal committente senza informare il progettista richiede una diversa ricostruzione delle responsabilità;
  • un’anomalia progettuale evidente, ignorata durante l’esecuzione, può coinvolgere anche chi aveva il dovere professionale di controllare e contestare;
  • se lo stesso tecnico svolge entrambe le funzioni, la condotta va valutata separatamente per ciascun incarico.

Il direttore dei lavori non deve garantire una presenza continua in cantiere, ma deve organizzare controlli adeguati alla natura e alle fasi dell’opera, soprattutto prima che lavorazioni importanti vengano coperte. Per i contratti pubblici, funzioni e attività sono oggi disciplinate dall’articolo 114 e dall’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023; questa disciplina non va trasferita automaticamente agli incarichi privati.

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Quando rispondono anche impresa, committente o altri tecnici

La presenza di un errore progettuale non libera automaticamente l’appaltatore. L’impresa deve eseguire l’opera a regola d’arte e valutare criticamente le istruzioni ricevute secondo la propria competenza. Se l’errore è riconoscibile e l’appaltatore procede senza segnalarlo, può concorrere al danno. L’esclusione della sua responsabilità richiede circostanze concrete, per esempio istruzioni rigidamente imposte nonostante una contestazione chiara e documentata.

Anche il committente può concorrere quando nasconde informazioni, impone soluzioni rischiose, modifica l’opera, affida lavorazioni a soggetti non idonei o prosegue nonostante gli avvertimenti ricevuti. Un semplice desiderio del cliente non autorizza però il professionista ad asseverare ciò che non è conforme.

Possono inoltre essere coinvolti:

  • geologo e progettista strutturale per valutazioni del terreno e fondazioni;
  • specialisti degli impianti o dell’antincendio;
  • coordinatore per la sicurezza, nei limiti dei compiti affidati;
  • collaudatore, quando omette controlli di sua competenza;
  • produttori o fornitori, se il difetto riguarda prodotti e materiali.

Responsabilità solidale: non è sempre automatica

Quando condotte autonome di più soggetti concorrono a produrre lo stesso danno, può applicarsi la responsabilità solidale dell’articolo 2055 del Codice civile. Il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento a uno dei corresponsabili; i rapporti interni e le rispettive quote vengono poi determinati in base alla gravità delle colpe e all’incidenza causale.

La solidarietà non significa che progettista, direttore lavori e impresa siano sempre responsabili nella stessa misura. Se i danni sono separabili o un soggetto non ha contribuito causalmente al problema, occorre distinguere le singole conseguenze.

Articoli 1667 e 1669: differenze e termini

Gli articoli 1667 e 1669 del Codice civile non devono essere confusi con la responsabilità contrattuale del progettista.

L’articolo 1667 riguarda la garanzia dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera. In via generale prevede la denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta e la prescrizione dell’azione in due anni dalla consegna, salve le condizioni e le eccezioni previste dalla norma.

L’articolo 1669 riguarda edifici e altre cose immobili destinate per natura a lunga durata. Opera quando, entro dieci anni dal compimento, l’opera rovina, presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti dovuti a vizio del suolo o difetto della costruzione. La denuncia deve avvenire entro un anno dalla scoperta e il diritto si prescrive in un anno dalla denuncia.

Per “scoperta” non basta sempre la prima manifestazione visibile. La Cassazione ha chiarito che il termine può decorrere quando il danneggiato acquisisce una conoscenza sufficientemente sicura della gravità del difetto e delle sue cause, anche attraverso accertamenti tecnici. Non è comunque prudente attendere: la contestazione deve essere inviata tempestivamente e formulata con assistenza professionale.

La giurisprudenza applica l’articolo 1669 anche a progettisti e direttori dei lavori quando la loro condotta ha concorso causalmente ai gravi difetti, nonostante la norma nomini l’appaltatore. La natura extracontrattuale della tutela non elimina l’eventuale responsabilità contrattuale del tecnico verso il proprio cliente.

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Quali errori possono essere risarciti

Non ogni imperfezione genera un risarcimento. Servono un inadempimento o un illecito, un danno concreto e il nesso causale. Il costo richiesto deve riportare il committente, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato con una prestazione corretta, senza produrre un arricchimento.

Tra i danni che possono essere valutati rientrano:

  • costo per correggere il progetto o ottenere una nuova pratica;
  • demolizione, rimozione e rifacimento delle opere inutilizzabili;
  • maggiori costi tecnici e di cantiere direttamente causati dall’errore;
  • danni materiali prodotti ad altre parti dell’edificio;
  • perdita o limitazione dell’uso dell’immobile, se provata;
  • riduzione di valore non eliminabile mediante riparazione;
  • perdita di un’agevolazione quando era concretamente ottenibile e la perdita dipende dall’errore professionale;
  • spese tecniche necessarie per accertare il problema e progettare il rimedio.

Una sanzione amministrativa non è automaticamente trasferibile al professionista. Bisogna verificare la condotta del committente, la conoscenza della violazione e il rapporto causale. Lo stesso vale per extracosti derivanti da varianti liberamente richieste dal proprietario o da lavorazioni ulteriori non previste nel progetto originario.

Come dimostrare un errore progettuale

La sola presenza di crepe, infiltrazioni o extracosti non dimostra che la causa sia il progetto. Occorre confrontare quanto progettato con quanto autorizzato e realmente costruito. Una perizia ben impostata dovrebbe individuare:

  1. incarichi e responsabilità di ciascun soggetto;
  2. norme tecniche e amministrative applicabili alla data dell’intervento;
  3. errore o omissione specifica;
  4. differenze tra progetto, varianti e opera eseguita;
  5. causa tecnica del difetto;
  6. interventi necessari per eliminarlo;
  7. costi e ulteriori danni direttamente collegati.

Prima di interventi invasivi è opportuno documentare lo stato dei luoghi con fotografie, misurazioni e verbali. Un rifacimento eseguito subito può eliminare prove decisive. Se esiste un pericolo per persone o cose, la messa in sicurezza ha priorità, ma deve essere documentata e comunicata ai soggetti interessati.

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Cosa fare quando si scopre un possibile errore

Una procedura ordinata riduce il rischio di perdere termini o prove:

  1. Raccogliere i documenti: disciplinare, fatture, pratiche edilizie, elaborati, calcoli, capitolato, varianti, ordini di servizio, fotografie e messaggi.
  2. Fermare le lavorazioni coinvolte: se proseguire può aggravare il danno, il committente deve coordinarsi con direzione lavori e impresa.
  3. Affidare una verifica indipendente: il consulente deve avere competenza nella materia contestata e non essere coinvolto nell’opera.
  4. Inviare una contestazione formale: descrivere i problemi, riservare ogni diritto e chiedere una risposta entro un termine ragionevole.
  5. Chiedere l’apertura del sinistro: il professionista deve trasmettere la contestazione alla propria compagnia secondo i termini della polizza.
  6. Valutare un accertamento tecnico preventivo: quando la prova può cambiare o serve favorire una conciliazione, il legale può valutare gli strumenti degli articoli 696 e 696-bis del Codice di procedura civile.
  7. Eseguire il rimedio con tracciabilità: conservare preventivi, fatture, fotografie e relazione sulle opere correttive.

La contestazione dovrebbe essere predisposta con il supporto di un tecnico e, quando i valori o i rischi sono rilevanti, di un avvocato. Questa guida offre informazioni generali e non sostituisce la valutazione del caso concreto.

Assicurazione professionale del progettista

Il D.P.R. 137/2012 impone al professionista di stipulare un’idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’attività e di comunicare al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale.

La presenza della polizza non equivale a un pagamento automatico. Occorre controllare:

  • periodo di efficacia e regime “claims made”;
  • retroattività e ultrattività;
  • attività professionali effettivamente coperte;
  • massimale, franchigia e scoperto;
  • esclusioni per attività specialistiche o dichiarazioni dolose;
  • termini e modalità per denunciare la richiesta di risarcimento.

Il committente dovrebbe chiedere i dati assicurativi al conferimento dell’incarico e verificarli nuovamente per lavori importanti o di lunga durata. Il professionista, ricevuta una contestazione, non dovrebbe riconoscere responsabilità o concordare lavori senza coordinarsi con la compagnia, se la polizza lo richiede.

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Responsabilità disciplinare e competenze professionali

Architetti, ingegneri, geometri e periti devono operare nei limiti delle rispettive competenze e rispettare le regole deontologiche. Accettare un incarico che richiede conoscenze o abilitazioni non possedute può generare responsabilità anche se il progetto viene materialmente sviluppato con l’aiuto informale di altri.

Una segnalazione all’Ordine o Collegio non sostituisce la richiesta di risarcimento. Il procedimento disciplinare tutela il corretto esercizio della professione, mentre il risarcimento viene definito mediante accordo, assicurazione o giudizio civile. Analogamente, una denuncia penale non determina da sola il recupero delle somme necessarie a correggere l’opera.

Come prevenire le contestazioni

Per il committente è utile:

  • affidare incarichi scritti e dettagliati;
  • verificare iscrizione professionale, competenze e assicurazione;
  • fornire tutta la documentazione conosciuta sull’immobile;
  • pretendere che esclusioni e verifiche non eseguite siano indicate per iscritto;
  • non ordinare modifiche direttamente all’impresa senza aggiornare progetto e titolo;
  • conservare una copia completa e firmata degli elaborati.

Per il progettista è fondamentale delimitare il mandato, documentare le verifiche, formulare riserve quando mancano dati, coordinare gli specialisti e non firmare elaborati che non ha controllato. Se il cliente insiste per una soluzione illegittima o pericolosa, la posizione deve essere contestata formalmente e, quando necessario, l’incarico deve essere rifiutato o interrotto secondo le regole professionali.

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Domande frequenti

Il progettista risponde sempre se il Comune respinge la pratica?

No. Bisogna capire perché la pratica è stata respinta e quale attività era compresa nell’incarico. Un errore nella scelta del titolo o una verifica urbanistica negligente può essere imputabile al tecnico; un mutamento normativo, un documento non disponibile o informazioni false del proprietario richiedono una valutazione diversa.

Chi paga se il progetto è corretto ma l’impresa esegue male?

In linea generale risponde chi ha causato il difetto esecutivo. Possono essere coinvolti l’impresa e il direttore dei lavori se non ha svolto i controlli richiesti. Il progettista non risponde soltanto perché ha redatto gli elaborati, salvo che anche il progetto presenti errori causali o ricopra ulteriori ruoli.

Il direttore dei lavori deve controllare il progetto?

Non è automaticamente incaricato di riprogettare l’opera, ma deve esercitare la diligenza richiesta dal proprio ruolo e non ignorare anomalie evidenti che compromettono l’esecuzione. Se progettista e direttore dei lavori sono la stessa persona, risponde degli obblighi relativi a entrambi gli incarichi.

La firma su una SCIA comporta responsabilità penale?

La firma attribuisce al tecnico la responsabilità delle attestazioni rese, ma un procedimento penale richiede gli elementi della specifica fattispecie. Non ogni errore amministrativo è automaticamente un falso. Rappresentazioni consapevolmente non veritiere dello stato dei luoghi o della conformità hanno però conseguenze molto più gravi.

Quanto tempo c’è per contestare il progettista?

Non esiste un solo termine valido per ogni caso. Cambiano la natura contrattuale o extracontrattuale dell’azione, l’eventuale applicazione degli articoli 1667 o 1669, la data di conoscenza del danno e gli atti interruttivi. È necessario agire subito e fare verificare i termini da un legale.

Le crepe dimostrano automaticamente un errore strutturale?

No. Le fessurazioni possono dipendere da struttura, fondazioni, terreno, assestamenti, materiali, esecuzione, dilatazioni o semplici finiture. Serve una diagnosi tecnica prima di attribuire responsabilità.

Il progettista può essere responsabile della perdita di un bonus?

Può esserlo se l’agevolazione era concretamente ottenibile, la verifica o l’asseverazione rientrava nell’incarico e la perdita deriva causalmente dall’errore. Devono essere esclusi problemi imputabili al committente, all’impresa, all’intermediario fiscale o a requisiti mancanti.

La polizza professionale copre ogni errore?

No. Copertura, retroattività, massimale, franchigie ed esclusioni variano. Gli atti dolosi non sono normalmente assicurabili e alcune attività specialistiche richiedono estensioni specifiche.

Si può correggere l’opera prima della perizia?

Se non esiste un’urgenza, è preferibile accertare e documentare il problema prima di modificare i luoghi. In presenza di pericolo occorre mettere in sicurezza immediatamente, conservando fotografie, campioni, verbali e fatture.

Il progettista risponde anche verso il successivo acquirente?

Può accadere, soprattutto quando ricorrono i presupposti della responsabilità extracontrattuale o dell’articolo 1669. La posizione del successivo acquirente e i termini devono essere valutati sulla base del difetto e delle circostanze concrete.

Fonti normative e giurisprudenziali