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Stufe a pellet e a legna: quando si possono detrarre con il Bonus Ristrutturazioni

Le stufe a pellet e a legna possono essere detratte con il Bonus Ristrutturazioni se rispettano precisi requisiti tecnici e fiscali. Attenzione alla documentazione e ai limiti di spesa.

Stufe a pellet e a legna: quando si possono detrarre con il Bonus Ristrutturazioni Stufe a pellet e a legna: quando si possono detrarre con il Bonus Ristrutturazioni
Ultimo Aggiornamento:

Negli ultimi anni, sempre più famiglie scelgono di installare stufe a pellet o a legna per riscaldare la propria casa, attratte dall’efficienza energetica, dal risparmio sui costi in bolletta e dall’atmosfera accogliente che questi sistemi riescono a creare. Ma c’è un altro motivo che spinge a fare questo tipo di intervento: la possibilità di usufruire del Bonus Ristrutturazioni, una detrazione fiscale che permette di recuperare una parte importante della spesa sostenuta.

Ma attenzione: non tutte le stufe sono agevolabili e, con le nuove regole in vigore dal 2025, è fondamentale sapere quali requisiti tecnici servono, in quale categoria edilizia rientrano gli interventi e chi può effettivamente beneficiare della detrazione. Inoltre, è essenziale non confondere il Bonus Ristrutturazioni con l’Ecobonus, perché non sono sempre cumulabili.

Quali stufe rientrano davvero tra quelle detraibili? Serve una certificazione specifica? E quanto si può effettivamente risparmiare grazie all’agevolazione fiscale?

Scopriamolo insieme.

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Quando le stufe a pellet e a legna sono detraibili con il Bonus Ristrutturazioni

Secondo la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, l’installazione di stufe a pellet e a legna può rientrare tra gli interventi agevolabili con la detrazione Irpef del 50%, prevista per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali o parti comuni degli edifici abitativi.

Questi interventi sono agevolabili quando comportano la sostituzione dell’impianto esistente, oppure quando costituiscono un miglioramento dell’impianto termico preesistente, finalizzato al risparmio energetico. In pratica, se la stufa viene installata in sostituzione di un vecchio sistema di riscaldamento oppure come integrazione funzionale, l’intervento può essere detratto. La detrazione spetta anche se i lavori sono realizzati in proprio, ma in questo caso sono detraibili solo i costi dei materiali acquistati (es. stufa, tubazioni, materiali per l’installazione).

È importante ricordare che, dal 1° gennaio 2025, non sono più detraibili gli interventi che prevedono la sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili (come le caldaie a gas), ma le stufe a pellet e a legna restano agevolabili, in quanto alimentate da fonti rinnovabili o biomassa.

Infine, per poter fruire della detrazione, è necessario che l’intervento sia eseguito su un immobile residenziale già esistente (non su nuove costruzioni), e che il pagamento avvenga con bonifico parlante, riportante tutti i dati fiscali richiesti dalla normativa.

Leggi anche: Il pellet: Come scegliere quello migliore?

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Aliquote e limiti di spesa nel 2025: quanto si può detrarre

Nel 2025, le spese sostenute per l’installazione di stufe a pellet o a legna possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50% se l’intervento viene eseguito sull’abitazione principale e la spesa è sostenuta da chi è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione). In tutti gli altri casi – ad esempio, se i lavori sono eseguiti da un familiare convivente o un inquilino – la detrazione scende al 36%.

Il massimale di spesa agevolabile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, e la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Ciò significa che, a fronte di una spesa di 5.000 euro per l’acquisto e l’installazione di una stufa, si può recuperare fino a 2.500 euro in dieci anni (250 euro all’anno), se si hanno i requisiti per la detrazione al 50%.

Attenzione: per usufruire della percentuale massima, l’immobile deve risultare adibito a dimora abituale del soggetto avente diritto al termine dei lavori, anche se al momento dell’inizio non lo era ancora. Questo requisito è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 19 giugno 2025.

Inoltre, se il contribuente ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’ammontare delle spese detraibili (comprese quelle per il bonus ristrutturazioni) è soggetto a limiti specifici, calcolati secondo le nuove regole dell’articolo 16-ter del TUIR.

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Requisiti tecnici delle stufe e documentazione necessaria per la detrazione

Per rientrare nell’agevolazione fiscale prevista dal Bonus Ristrutturazioni, le stufe a pellet e a legna devono rispettare precisi requisiti tecnici e devono essere correttamente documentate.

In particolare, è necessario che:

  • la stufa sia certificata secondo le normative europee in materia di rendimento energetico ed emissioni (es. certificazione ambientale a 4 o 5 stelle in base alla classificazione del D.M. 186/2017);
  • venga indicata nella documentazione tecnica la potenza termica, il rendimento e il tipo di combustibile utilizzato;
  • l’intervento sia inquadrabile tra quelli di manutenzione straordinaria (ad esempio, se si sostituisce un impianto esistente o si interviene sull’impiantistica).

Inoltre, per poter ottenere la detrazione è fondamentale conservare tutta la documentazione, che deve includere:

  • le fatture relative all’acquisto della stufa e all’eventuale manodopera;
  • il bonifico parlante (con causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e P.IVA o codice fiscale del fornitore);
  • l’eventuale Dichiarazione di Conformità dell’impianto rilasciata da un tecnico abilitato, come previsto dal D.M. 37/2008;
  • eventuali permessi edilizi o comunicazioni CILA/SCIA, se richieste dal Comune (dipende dal tipo di intervento e dalla zona).

In caso di lavori superiori a 70.000 euro, è necessario che l’impresa applichi un contratto collettivo di lavoro del settore edile, come richiesto dalle disposizioni in vigore dal 2022 (art. 1 comma 43-bis, legge 234/2021).

Ricorda che l’assenza anche di uno solo dei documenti richiesti può compromettere il diritto alla detrazione.

Leggi anche: Lasciare sempre accesi i termosifoni conviene davvero?

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Bonus Ristrutturazioni o Ecobonus? le differenze da conoscere

Quando si installa una stufa a pellet o a legna, ci si trova spesso davanti a una scelta: usare il Bonus Ristrutturazioni o optare per l’Ecobonus? Entrambe le detrazioni permettono di risparmiare, ma con modalità, requisiti e adempimenti diversi. La cosa più importante da sapere è che non si possono cumulare: occorre scegliere una sola agevolazione per le stesse spese.

Bonus Ristrutturazioni: semplicità e ampia applicabilità

Il Bonus Ristrutturazioni è ideale per chi:

  • intende sostituire una vecchia stufa con una nuova;
  • vuole installare una nuova stufa nell’ambito di una manutenzione straordinaria, anche senza un progetto di efficientamento energetico globale;
  • cerca una procedura più semplice: non serve l’invio all’ENEA (salvo risparmio energetico), né l’asseverazione tecnica;
  • vuole detrarre fino al 50% della spesa sostenuta (se proprietario dell’abitazione principale), con un tetto massimo di 96.000 euro per immobile.

Esempio pratico: hai una stufa a legna vecchia e decidi di sostituirla con una a pellet certificata. Se l’intervento è parte di una manutenzione straordinaria, puoi detrarre il 50% della spesa, anche senza dover dimostrare un risparmio energetico specifico.

Ecobonus: più vantaggi, ma solo con prestazioni elevate

L’Ecobonus è pensato per chi:

  • installa una stufa ad alta efficienza energetica, con certificazione ambientale a 4 o 5 stelle;
  • è disposto a fornire una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato;
  • è in grado di inviare la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
  • vuole accedere a una detrazione fino al 65% della spesa (in alcuni casi 50%), ma solo se il nuovo impianto garantisce un effettivo risparmio energetico.

Attenzione: se non si rispettano tutti i requisiti tecnici ed amministrativi dell’Ecobonus, il diritto alla detrazione decade.

Esempio pratico: stai ristrutturando casa con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza energetica complessiva. Decidi di installare una stufa a pellet con elevata efficienza (rendimento > 85%) e certificata 5 stelle. In questo caso, l’Ecobonus può essere la scelta più vantaggiosa, a patto che tu segua tutti i passaggi previsti dalla normativa.

Quale scegliere?

  • Vuoi fare un intervento semplice (sostituzione o nuova installazione senza riqualificazione energetica)? → Bonus Ristrutturazioni.
  • Hai una stufa ad altissime prestazioni e un progetto di risparmio energetico ben strutturato? → Ecobonus.

Il consiglio pratico è confrontare l’effettivo vantaggio economico con la complessità burocratica: in molti casi, soprattutto per installazioni domestiche standard, il Bonus Ristrutturazioni è più accessibile e sufficiente.

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Chi può beneficiare della detrazione: proprietari, affittuari, familiari conviventi

La detrazione per l’installazione di una stufa a pellet o a legna non è riservata solo ai proprietari dell’immobile: la platea dei beneficiari è molto più ampia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella guida ufficiale aggiornata a ottobre 2025.

Hanno diritto alla detrazione, se sostengono la spesa e rispettano i requisiti previsti, i seguenti soggetti:

  • Proprietari o nudi proprietari dell’immobile;
  • Usufruttuari, titolari del diritto di uso o abitazione;
  • Affittuari e comodatari, a condizione che la detenzione dell’immobile risulti da un contratto regolarmente registrato e che ci sia il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;
  • Familiari conviventi del proprietario o detentore (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), anche se non risultano intestatari del contratto o dell’immobile, purché convivano alla data di inizio dei lavori e abbiano sostenuto le spese con bonifico a loro nome;
  • Conviventi di fatto, secondo quanto previsto dalla Legge Cirinnà (L. 76/2016), se in possesso dei requisiti di stabilità della convivenza;
  • Futuri acquirenti dell’immobile, a condizione che il compromesso di vendita sia registrato e siano già immessi nel possesso al momento dei lavori.

Attenzione: per usufruire dell’aliquota del 50% (anziché del 36%), il contribuente deve essere titolare del diritto di proprietà o di godimento reale e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale. In tutti gli altri casi (es. affittuario o familiare convivente), si applica l’aliquota ridotta.

Nota operativa: se le spese sono sostenute da più persone (es. due comproprietari), è possibile ripartire la detrazione anche se fattura e bonifico sono intestati a uno solo, purché sia indicata sulla fattura la quota di spesa sostenuta da ciascuno.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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