Nel 2025 la coibentazione di tetti, pareti e pavimenti consente una detrazione del 65%, con requisiti tecnici specifici, spese ammesse dettagliate e obblighi documentali precisi da rispettare.
Intervenire sull’involucro dell’edificio per migliorare l’isolamento termico è una delle azioni più efficaci per ridurre il fabbisogno energetico e aumentare il comfort abitativo. Tetti, pareti perimetrali e pavimenti disperdenti rappresentano i punti critici principali attraverso cui si perdono grandi quantità di calore in inverno (e si accumula in estate), con conseguente aumento dei consumi per riscaldamento e raffrescamento.
Per incentivare questi interventi, anche nel 2025 l’Ecobonus prevede una detrazione fiscale del 65% per chi realizza lavori di coibentazione su edifici esistenti, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti tecnici e che l’intervento contribuisca a migliorare l’efficienza energetica complessiva dell’immobile.
Ma quali superfici si possono isolare? Che materiali sono ammessi? E soprattutto: quali spese si possono portare in detrazione?
Scopriamo tutto nel dettaglio.
Sommario
La normativa vigente riconosce la detrazione fiscale per gli interventi di coibentazione effettuati su tutte le strutture opache che delimitano il volume riscaldato di un edificio esistente. In particolare, sono agevolabili i lavori su:
L’obiettivo dell’intervento deve essere quello di ridurre la trasmittanza termica delle superfici, cioè la capacità delle stesse di disperdere il calore verso l’esterno. A tal fine, è necessario utilizzare materiali isolanti certificati e rispettare i valori limite imposti dalla normativa tecnica in vigore, che variano in base alla zona climatica.
La detrazione fiscale per la coibentazione, prevista dall’art. 1, comma 345 della legge n. 296/2006, è pari al 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di:
A partire dal 2018, se l’intervento riguarda la sostituzione di infissi e serramenti, la detrazione scende al 50%, mentre resta al 65% per le opere sulle superfici opache (come cappotti termici su pareti o isolamenti del tetto).
È importante sottolineare che l’intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e dotati di impianto di riscaldamento attivo o riattivabile.
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Advertisement - PubblicitàPerché l’intervento di coibentazione possa accedere alla detrazione fiscale del 65%, è necessario che vengano rispettati precisi requisiti tecnici minimi stabiliti dalla normativa. In particolare, i lavori devono garantire un’effettiva riduzione della trasmittanza termica (U, espressa in W/m²K) delle strutture interessate, al di sotto dei valori limite indicati nelle tabelle ufficiali, che variano in base alla zona climatica dell’edificio.
I riferimenti normativi principali sono:
Il rispetto di questi valori deve essere asseverato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che dovrà redigere la documentazione tecnica e trasmetterla all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La normativa non limita il tipo di materiale isolante utilizzabile, purché esso garantisca le prestazioni richieste e sia conforme alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 (CPR). Possono quindi essere impiegati:
Il materiale deve essere dotato di marcatura CE e deve essere installato a regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore e del progettista termotecnico.
In caso di interventi su pareti o coperture esterne, l’isolamento può essere realizzato con tecniche differenti:
L’intervento può includere anche opere accessorie (intonaci, rivestimenti, sistemazione dei serramenti), se strettamente funzionali all’esecuzione della coibentazione.
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Advertisement - PubblicitàAffinché la coibentazione di tetti, pareti e pavimenti sia effettivamente agevolabile con l’Ecobonus, è necessario che tutte le spese sostenute siano pertinenti, correttamente documentate e pagate con le modalità prescritte dalla normativa. La corretta gestione amministrativa dell’intervento è tanto importante quanto il rispetto dei requisiti tecnici.
Sono considerate spese ammissibili quelle direttamente collegate all’intervento, incluse le opere accessorie, purché funzionali alla coibentazione e correttamente documentate:
È ammessa anche la spesa per l’acquisto di materiali e prodotti isolanti non installati direttamente dall’impresa, ma solo se la posa è effettuata da operatori qualificati e risulta da fattura.
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, contenente:
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è ammesso anche il pagamento tramite mezzi ordinari, purché tracciabili.
Il beneficiario dell’agevolazione deve conservare con cura la seguente documentazione, da esibire in caso di controlli:
La mancata conservazione anche solo di uno di questi documenti può comportare la perdita del diritto alla detrazione, anche se l’intervento è stato eseguito correttamente.
Advertisement - PubblicitàLa coibentazione degli edifici può presentare diverse variabili a seconda della tipologia di immobile, della natura dell’intervento e dell’eventuale presenza di altri incentivi edilizi. È importante conoscere questi aspetti per pianificare correttamente i lavori e massimizzare il beneficio fiscale, evitando sovrapposizioni o incompatibilità.
Gli interventi di isolamento termico possono essere effettuati anche su parti comuni di edifici condominiali (come facciate, tetti e solai), beneficiando dell’Ecobonus secondo le stesse regole previste per le singole unità. In questi casi:
La coibentazione condominiale è inoltre potenzialmente compatibile con altri strumenti incentivanti, come il Bonus Facciate (fino al 2022) o il Superbonus (se i lavori rientrano tra gli interventi trainanti), ma non è possibile usufruire contemporaneamente di due detrazioni per la stessa spesa.
In generale, la detrazione per la coibentazione non è cumulabile:
Tuttavia, è ammessa la cumulabilità parziale per interventi diversi, purché siano contabilmente e tecnicamente separati. Ad esempio:
La chiave è sempre la separazione delle spese e una corretta impostazione contabile e progettuale, che permetta di tracciare chiaramente l’ambito di ciascun intervento.
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