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Coibentazione nel 2025: come ottenere il 65% di detrazione

Nel 2025 la coibentazione di tetti, pareti e pavimenti consente una detrazione del 65%, con requisiti tecnici specifici, spese ammesse dettagliate e obblighi documentali precisi da rispettare.

Coibentazione nel 2025: come ottenere il 65% di detrazione Coibentazione nel 2025: come ottenere il 65% di detrazione
Ultimo Aggiornamento:

Intervenire sull’involucro dell’edificio per migliorare l’isolamento termico è una delle azioni più efficaci per ridurre il fabbisogno energetico e aumentare il comfort abitativo. Tetti, pareti perimetrali e pavimenti disperdenti rappresentano i punti critici principali attraverso cui si perdono grandi quantità di calore in inverno (e si accumula in estate), con conseguente aumento dei consumi per riscaldamento e raffrescamento.

Per incentivare questi interventi, anche nel 2025 l’Ecobonus prevede una detrazione fiscale del 65% per chi realizza lavori di coibentazione su edifici esistenti, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti tecnici e che l’intervento contribuisca a migliorare l’efficienza energetica complessiva dell’immobile.

Ma quali superfici si possono isolare? Che materiali sono ammessi? E soprattutto: quali spese si possono portare in detrazione?

Scopriamo tutto nel dettaglio.

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Superfici coibentabili e limiti di detrazione

La normativa vigente riconosce la detrazione fiscale per gli interventi di coibentazione effettuati su tutte le strutture opache che delimitano il volume riscaldato di un edificio esistente. In particolare, sono agevolabili i lavori su:

  • Strutture opache verticali: come le pareti perimetrali esterne;
  • Strutture opache orizzontali: ossia coperture (tetti e sottotetti) e pavimenti verso l’esterno, verso ambienti non riscaldati o contro terra.

L’obiettivo dell’intervento deve essere quello di ridurre la trasmittanza termica delle superfici, cioè la capacità delle stesse di disperdere il calore verso l’esterno. A tal fine, è necessario utilizzare materiali isolanti certificati e rispettare i valori limite imposti dalla normativa tecnica in vigore, che variano in base alla zona climatica.

La detrazione fiscale per la coibentazione, prevista dall’art. 1, comma 345 della legge n. 296/2006, è pari al 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di:

  • 60.000 euro per singola unità immobiliare, se i lavori riguardano una casa o appartamento;
  • lo stesso tetto massimo vale per ciascun immobile, anche nel caso di interventi su parti comuni condominiali, con ripartizione tra i condòmini.

A partire dal 2018, se l’intervento riguarda la sostituzione di infissi e serramenti, la detrazione scende al 50%, mentre resta al 65% per le opere sulle superfici opache (come cappotti termici su pareti o isolamenti del tetto).

È importante sottolineare che l’intervento deve essere realizzato su edifici esistenti, accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e dotati di impianto di riscaldamento attivo o riattivabile.

Leggi anche: Bonus infissi 2025: come funziona e perché conviene approfittarne

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Requisiti tecnici minimi e materiali isolanti ammessi

Perché l’intervento di coibentazione possa accedere alla detrazione fiscale del 65%, è necessario che vengano rispettati precisi requisiti tecnici minimi stabiliti dalla normativa. In particolare, i lavori devono garantire un’effettiva riduzione della trasmittanza termica (U, espressa in W/m²K) delle strutture interessate, al di sotto dei valori limite indicati nelle tabelle ufficiali, che variano in base alla zona climatica dell’edificio.

I riferimenti normativi principali sono:

  • il Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 (per lavori avviati prima del 6 ottobre 2020);
  • il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 (per lavori iniziati dal 6 ottobre 2020), in particolare l’Allegato E – Tabella 1, che indica i valori massimi di trasmittanza termica ammessi.

Il rispetto di questi valori deve essere asseverato da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra), che dovrà redigere la documentazione tecnica e trasmetterla all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Materiali isolanti ammessi

La normativa non limita il tipo di materiale isolante utilizzabile, purché esso garantisca le prestazioni richieste e sia conforme alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 (CPR). Possono quindi essere impiegati:

  • materiali sintetici (es. polistirene, poliuretano, polietilene espanso);
  • materiali minerali (es. lana di roccia, lana di vetro, perlite, vermiculite);
  • materiali naturali ed ecologici (es. fibra di legno, sughero, canapa, lana di pecora, cellulosa).

Il materiale deve essere dotato di marcatura CE e deve essere installato a regola d’arte, secondo le indicazioni del produttore e del progettista termotecnico.

In caso di interventi su pareti o coperture esterne, l’isolamento può essere realizzato con tecniche differenti:

  • cappotto termico esterno;
  • isolamento dall’interno (in caso di vincoli architettonici);
  • isolamento in intercapedine, ove tecnicamente possibile.

L’intervento può includere anche opere accessorie (intonaci, rivestimenti, sistemazione dei serramenti), se strettamente funzionali all’esecuzione della coibentazione.

Leggi anche: Cappotto termico: il piano regolatore del comune può vietarlo?

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Spese ammissibili e documentazione richiesta per l’Ecobonus

Affinché la coibentazione di tetti, pareti e pavimenti sia effettivamente agevolabile con l’Ecobonus, è necessario che tutte le spese sostenute siano pertinenti, correttamente documentate e pagate con le modalità prescritte dalla normativa. La corretta gestione amministrativa dell’intervento è tanto importante quanto il rispetto dei requisiti tecnici.

Spese detraibili

Sono considerate spese ammissibili quelle direttamente collegate all’intervento, incluse le opere accessorie, purché funzionali alla coibentazione e correttamente documentate:

  • fornitura e posa in opera del materiale isolante termico;
  • demolizione e ricostruzione di parti esistenti (es. rivestimenti, intonaci);
  • opere murarie connesse all’intervento;
  • ponteggi e dispositivi di sicurezza per lavorare in quota;
  • spese professionali: progettazione, relazioni tecniche, asseverazioni, direzione lavori;
  • redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento, se previsto;
  • IVA, imposte di bollo e diritti comunali eventualmente richiesti;
  • collaudi e verifiche finali di tenuta e continuità termica.

È ammessa anche la spesa per l’acquisto di materiali e prodotti isolanti non installati direttamente dall’impresa, ma solo se la posa è effettuata da operatori qualificati e risulta da fattura.

Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, contenente:

  • causale del versamento con riferimento alla normativa (art. 1, comma 345, Legge 296/2006);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • partita IVA o codice fiscale del fornitore o dell’impresa esecutrice.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è ammesso anche il pagamento tramite mezzi ordinari, purché tracciabili.

Documentazione da conservare

Il beneficiario dell’agevolazione deve conservare con cura la seguente documentazione, da esibire in caso di controlli:

  • fatture dettagliate per l’acquisto e la posa dei materiali;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • asseverazione tecnica redatta da un professionista abilitato;
  • Attestato di Prestazione Energetica (APE), se previsto;
  • ricevuta dell’invio telematico all’ENEA della scheda informativa dell’intervento (entro 90 giorni dalla fine lavori);
  • eventuali autorizzazioni edilizie (CILA, SCIA, ecc.), ove richieste;
  • documentazione fotografica prima e dopo l’intervento, utile in fase di verifica.

La mancata conservazione anche solo di uno di questi documenti può comportare la perdita del diritto alla detrazione, anche se l’intervento è stato eseguito correttamente.

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Casi particolari, parti comuni e cumulabilità con altri bonus

La coibentazione degli edifici può presentare diverse variabili a seconda della tipologia di immobile, della natura dell’intervento e dell’eventuale presenza di altri incentivi edilizi. È importante conoscere questi aspetti per pianificare correttamente i lavori e massimizzare il beneficio fiscale, evitando sovrapposizioni o incompatibilità.

Interventi su parti comuni condominiali

Gli interventi di isolamento termico possono essere effettuati anche su parti comuni di edifici condominiali (come facciate, tetti e solai), beneficiando dell’Ecobonus secondo le stesse regole previste per le singole unità. In questi casi:

  • la detrazione è ripartita tra i condòmini in base alla quota millesimale di spesa;
  • ciascun condòmino può detrarre la sua parte nella dichiarazione dei redditi, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta e documentata;
  • la comunicazione all’ENEA può essere effettuata cumulativamente per l’intero edificio, da parte dell’amministratore o di un tecnico incaricato.

La coibentazione condominiale è inoltre potenzialmente compatibile con altri strumenti incentivanti, come il Bonus Facciate (fino al 2022) o il Superbonus (se i lavori rientrano tra gli interventi trainanti), ma non è possibile usufruire contemporaneamente di due detrazioni per la stessa spesa.

Cumulabilità con altri bonus

In generale, la detrazione per la coibentazione non è cumulabile:

  • con il Superbonus 110% o 90%, se per il medesimo intervento;
  • con altri incentivi pubblici (es. bandi regionali), se riguardano le stesse spese.

Tuttavia, è ammessa la cumulabilità parziale per interventi diversi, purché siano contabilmente e tecnicamente separati. Ad esempio:

  • si può detrarre la coibentazione con l’Ecobonus al 65%;
  • e usufruire del Bonus Ristrutturazioni al 50% per lavori interni (es. rifacimento degli impianti o dei bagni), purché distinti.

La chiave è sempre la separazione delle spese e una corretta impostazione contabile e progettuale, che permetta di tracciare chiaramente l’ambito di ciascun intervento.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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