Il Bonus Sicurezza 2026 consente di detrarre le spese sostenute per proteggere gli immobili residenziali dal rischio di furti, aggressioni e altri atti illeciti. Sono agevolabili, tra gli altri, porte blindate, grate, serrature rinforzate, impianti antifurto e telecamere stabilmente installate.

Non si tratta di un incentivo autonomo e non è necessario ristrutturare tutta la casa: l’agevolazione deriva dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera f), del TUIR e può essere utilizzata anche per un singolo intervento di sicurezza. Occorre però rispettare beneficiari, aliquote, pagamenti e documenti previsti per il recupero del patrimonio edilizio.

Aggiornato al 22 luglio 2026. La guida considera la proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2026, le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e le regole del Garante per le telecamere.

Bonus Sicurezza 2026: aliquote e limite di spesa

Per le spese pagate nel 2026 l’aliquota dipende sia dal rapporto del contribuente con l’immobile sia dal suo utilizzo come abitazione principale.

Situazione del contribuente Detrazione 2026 Detrazione 2027 Limite di spesa
Proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale 50% 36% 96.000 euro per unità immobiliare
Altri beneficiari ammessi e immobili diversi dall’abitazione principale 36% 30% 96.000 euro per unità immobiliare

Il 50% spetta quindi, nel 2026, quando la spesa è sostenuta dal proprietario, nudo proprietario oppure dal titolare di usufrutto, uso o abitazione e l’intervento riguarda l’unità adibita ad abitazione principale. La nozione non coincide automaticamente con quella di “prima casa” usata al momento dell’acquisto.

Inquilini, comodatari, familiari conviventi e proprietari di seconde case possono accedere alla detrazione se possiedono i requisiti generali, ma nel 2026 applicano normalmente il 36%. La spesa viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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Il limite di 96.000 euro non è un plafond separato

Il limite di 96.000 euro è riferito all’unità immobiliare e alle pertinenze considerate unitariamente. Non si rinnova per ogni porta, telecamera o impianto e deve essere condiviso con le altre spese di recupero edilizio sostenute sullo stesso immobile.

Se, per esempio, nel 2026 sono già stati utilizzati 80.000 euro per altri lavori agevolati, per gli interventi di sicurezza rimangono 16.000 euro di plafond. Quando i lavori sono la prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, nel calcolo vanno considerate anche le spese già sostenute per il medesimo intervento.

Come si calcola la detrazione: formula ed esempio

Il calcolo può essere riassunto in due passaggi:

Detrazione totale = spesa agevolabile × aliquota spettante
Quota annuale = detrazione totale ÷ 10

La spesa agevolabile è l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente, entro il plafond ancora disponibile. L’aliquota è il 50% o il 36% nel 2026 in base ai requisiti descritti sopra.

Con una spesa di 12.000 euro, il proprietario che interviene sull’abitazione principale ottiene una detrazione complessiva di 6.000 euro, pari a 600 euro l’anno per dieci anni. Per una seconda casa, applicando il 36%, la detrazione è di 4.320 euro, pari a 432 euro l’anno.

La detrazione riduce l’IRPEF dovuta. Se l’imposta disponibile in un anno è inferiore alla rata, la parte eccedente non viene normalmente rimborsata né trasferita agli anni successivi: prima di sostenere una spesa elevata è quindi utile valutare la propria capienza fiscale.

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Quali interventi rientrano nel Bonus Sicurezza

L’Agenzia delle Entrate ammette le opere realizzate sull’immobile per prevenire atti penalmente illeciti compiuti da terzi. L’elenco è esemplificativo, ma la finalità antintrusione deve risultare concreta e documentabile.

Protezioni fisiche di porte, finestre e accessi

  • installazione, rafforzamento o sostituzione di cancellate e recinzioni murarie;
  • grate e inferriate alle finestre;
  • porte blindate o rinforzate;
  • serrature, lucchetti, catenacci e spioncini;
  • saracinesche e tapparelle metalliche dotate di sistemi di bloccaggio;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro.

La semplice sostituzione di un elemento usurato con uno equivalente deve essere valutata con attenzione: fattura e caratteristiche tecniche dovrebbero rendere riconoscibile il miglioramento della protezione contro le intrusioni.

Allarmi, antifurto, videocitofoni e telecamere

  • centraline e impianti antifurto stabilmente installati;
  • rilevatori di apertura, movimento o effrazione;
  • sirene e dispositivi di segnalazione integrati nell’impianto;
  • citofoni e videocitofoni utilizzati per controllare gli accessi;
  • telecamere e sistemi di videosorveglianza a protezione dell’immobile;
  • cablaggi, opere murarie e componenti indispensabili alla messa in funzione.

Un kit acquistato per il fai da te può essere agevolabile se diventa un impianto al servizio dell’immobile e la spesa è pagata e documentata correttamente. Quando l’intervento rientra nel decreto ministeriale 37/2008, installazione e dichiarazione di conformità devono essere affidate a un’impresa abilitata.

Garage, cancelli e pertinenze

Gli interventi possono interessare anche una pertinenza di un’abitazione. Una basculante rinforzata, un nuovo sistema di chiusura del garage o un cancello antintrusione possono rientrare nel bonus; la normale manutenzione o la sostituzione di un telecomando, da sole, non bastano.

Spese collegate che possono essere detratte

Oltre al bene installato possono rientrare, quando sono necessarie all’intervento, le spese per progettazione e sopralluoghi, posa, opere murarie, collegamenti elettrici, certificazioni, smontaggio e smaltimento dei vecchi componenti. Sono agevolabili anche i materiali acquistati direttamente per lavori eseguiti in proprio, ferma restando la necessità di rispettare le norme tecniche.

La fattura dovrebbe separare con chiarezza fornitura, posa, opere accessorie ed eventuali servizi periodici. Diciture generiche come “materiale elettronico” rendono più difficile dimostrare la finalità di sicurezza.

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Quali costi non sono ammessi

La detrazione riguarda interventi sull’immobile, non qualsiasi spesa collegata alla sicurezza. Sono normalmente esclusi:

  • il contratto e il canone di un istituto di vigilanza;
  • abbonamenti periodici a centrali operative, SIM o servizi cloud;
  • guardiania e sorveglianza privata;
  • smartphone, tablet, computer e monitor di uso generale;
  • telecamere portatili non configurabili come impianto dell’immobile;
  • rilevatori di fumo, incendio o gas, se manca un diverso presupposto agevolativo;
  • beni o servizi destinati esclusivamente alla protezione di attività commerciali o professionali autonome.

Se un fornitore propone hardware, installazione e abbonamento in un unico contratto, le voci devono essere distinte: soltanto la parte riferibile all’intervento agevolabile può concorrere alla detrazione.

Chi può richiedere il Bonus Sicurezza

Possono utilizzare la detrazione i contribuenti soggetti a IRPEF che sostengono effettivamente la spesa e possiedono o detengono l’immobile con un titolo idoneo. Tra questi rientrano:

  • proprietari e nudi proprietari;
  • titolari di usufrutto, uso o abitazione;
  • inquilini e comodatari, con il consenso richiesto;
  • familiari conviventi e conviventi di fatto, alle condizioni previste;
  • futuri acquirenti immessi nel possesso con preliminare registrato;
  • soci di cooperative e altri soggetti ammessi dall’articolo 16-bis.

Il pagamento, la fattura e la dichiarazione devono consentire di individuare chi sostiene la spesa. Se più persone partecipano, la documentazione deve permettere di ricostruire la quota rimasta a carico di ciascuna.

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Su quali immobili si può utilizzare

Il Bonus Sicurezza riguarda immobili residenziali esistenti e relative pertinenze. Non è l’agevolazione corretta per dotare di allarme una nuova costruzione né per proteggere un negozio, ufficio o capannone autonomo.

Per un’abitazione utilizzata promiscuamente anche per un’attività professionale o commerciale, la detrazione può essere ridotta del 50%. Nei cambi di destinazione d’uso e negli immobili in corso di trasformazione va verificato che al termine dei lavori ricorrano i presupposti richiesti.

Bonifico parlante: cosa deve contenere

Le spese devono essere pagate con il bonifico dedicato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il bonifico parlante deve riportare:

  • la causale con il riferimento all’articolo 16-bis del DPR 917/1986;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa o del professionista pagato.

Quando i beneficiari sono più di uno, è opportuno indicare i codici fiscali di tutti. Per le parti comuni vanno riportati anche il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o del condòmino che esegue il pagamento.

Se è stato utilizzato per errore un bonifico ordinario, la soluzione preferibile è ripetere il pagamento dopo la restituzione della somma. Quando ciò non è possibile, l’Agenzia ammette la detrazione se l’impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva che attesti la corretta contabilizzazione del corrispettivo.

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Documenti da conservare

Per un eventuale controllo servono fatture dettagliate, ricevute dei bonifici, dati catastali dell’immobile, preventivi e schede tecniche. A seconda dell’intervento devono essere conservati anche:

  • titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva con la data di inizio lavori quando non è richiesto;
  • consenso del proprietario per chi detiene l’immobile;
  • delibera e tabella di ripartizione per le parti comuni;
  • dichiarazione di conformità degli impianti, quando prevista;
  • autorizzazioni paesaggistiche o condominiali eventualmente necessarie;
  • documentazione che dimostri l’utilizzo come abitazione principale per l’aliquota maggiorata.

Le spese sostenute nel 2026 vengono indicate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026, presentata nel 2027. La prima delle dieci rate decorre da quella dichiarazione.

Servono CILA o altri permessi?

Molti dispositivi installati senza opere edilizie rilevanti possono ricadere nell’edilizia libera. Il Bonus Sicurezza, però, comprende lavori molto diversi: nuove recinzioni, modifiche ai cancelli, opere murarie, interventi strutturali o trasformazioni della facciata possono richiedere CILA, SCIA o un altro titolo.

In presenza di vincolo paesaggistico o storico possono essere necessarie autorizzazioni ulteriori. In condominio vanno rispettati proprietà comuni, regolamento e decoro architettonico. L’agevolazione fiscale non rende automaticamente legittima un’opera edilizia.

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IVA al 10% e beni significativi

Per le prestazioni di manutenzione su fabbricati a prevalente destinazione abitativa può applicarsi l’IVA agevolata al 10%. Se il contratto comprende beni significativi, tra i quali rientrano gli impianti di sicurezza e i videocitofoni, il 10% sul valore del bene si applica soltanto entro il limite previsto dalle regole fiscali; l’eventuale eccedenza resta al 22%.

L’acquisto diretto di materiali o dispositivi senza posa non beneficia automaticamente dell’IVA al 10%, anche se la spesa può essere detraibile ai fini IRPEF. IVA agevolata e detrazione sono due questioni distinte, da verificare separatamente in fattura.

Telecamere domestiche e privacy

La detrazione non autorizza a riprendere indiscriminatamente strada, vicini o parti comuni. Per l’uso esclusivamente domestico il Garante richiede che l’angolo di visuale sia limitato agli spazi di propria pertinenza; se una porzione esterna è inevitabile, devono essere utilizzate funzioni di oscuramento.

Le smart camera vanno protette con credenziali robuste e aggiornamenti, le immagini non devono essere diffuse e i collaboratori presenti nell’abitazione devono essere informati. Per gli impianti condominiali valgono regole ulteriori su delibera, cartelli e conservazione delle registrazioni.

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Bonus Sicurezza in condominio

Portoni, cancelli, recinzioni, videocitofoni e telecamere sulle parti comuni possono essere agevolati se l’intervento è deliberato e documentato correttamente. L’amministratore paga con il bonifico previsto, ripartisce la spesa e rilascia la certificazione ai condòmini.

Nel 2026 i requisiti per il 50% sono verificati per ciascun condòmino. Nello stesso edificio un proprietario che usa l’appartamento come abitazione principale può applicare il 50%, mentre un altro soggetto può avere diritto al 36%.

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Bonus Sicurezza, Bonus Infissi ed Ecobonus

Una porta o una finestra può migliorare contemporaneamente sicurezza ed efficienza energetica, ma la stessa spesa non può essere detratta due volte. Se vengono usate agevolazioni differenti per opere diverse, preventivo, fatture e pagamenti devono separare gli importi.

Per serramenti con prestazioni energetiche occorre valutare requisiti di trasmittanza, massimali e comunicazione ENEA previsti dall’agevolazione scelta. Questi adempimenti non si applicano automaticamente a una grata o a un allarme.

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ENEA, Bonus Mobili, sconto in fattura e cessione

Per un intervento esclusivamente antintrusione che non comporta risparmio energetico non è richiesta la comunicazione ENEA. L’invio può diventare necessario quando il lavoro comprende interventi energetici soggetti a comunicazione.

Il solo intervento contro gli atti illeciti non dà automaticamente diritto al Bonus Mobili. Può costituire un presupposto soltanto se, per caratteristiche concrete, rientra anche in una categoria edilizia che apre l’accesso a tale bonus.

Per le nuove spese del 2026 il Bonus Sicurezza viene normalmente recuperato nella dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione del credito non sono disponibili in via generale, salvo residue deroghe transitorie da verificare caso per caso.

Redditi superiori a 75.000 euro

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro opera il limite generale agli oneri detraibili dell’articolo 16-ter del TUIR. Il tetto dipende dalla fascia di reddito e dalla composizione familiare e può ridurre l’importo utilizzabile anche quando la spesa rispetta il limite di 96.000 euro.

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Procedura pratica prima di pagare

  1. verificare che l’intervento protegga un immobile residenziale esistente;
  2. controllare chi sosterrà la spesa e quale aliquota gli spetta;
  3. calcolare il plafond residuo dell’unità immobiliare;
  4. far descrivere nel preventivo beni, posa, opere accessorie e servizi esclusi;
  5. verificare permessi, vincoli, condominio e conformità impiantistica;
  6. richiedere una fattura dettagliata e pagare con bonifico parlante;
  7. conservare tutta la documentazione per la dichiarazione presentata nel 2027.

Errori frequenti che possono compromettere la detrazione

  • confondere prima casa e abitazione principale;
  • considerare il limite di 96.000 euro separato dagli altri lavori;
  • pagare hardware e abbonamento con una voce indistinta;
  • utilizzare un bonifico ordinario senza correggere l’errore;
  • ritenere detraibile qualsiasi telecamera acquistata online;
  • ignorare permessi edilizi, vincoli o regole condominiali;
  • inquadrare aree pubbliche o proprietà altrui con le telecamere;
  • non valutare la capienza IRPEF prima di sostenere la spesa.
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Domande frequenti sul Bonus Sicurezza 2026

Serve una ristrutturazione completa?

No. Una porta blindata, una grata o un impianto antifurto possono essere agevolati anche come interventi singoli contro gli atti illeciti.

La porta blindata e la sostituzione della serratura sono detraibili?

Sì, se l’intervento aumenta la protezione dell’immobile ed è correttamente fatturato e pagato. Rientrano porte blindate o rinforzate e serrature con finalità antintrusione.

Posso detrarre un kit antifurto installato da me?

I materiali per lavori in proprio possono essere detraibili. Restano però obbligatorie le regole tecniche e, quando l’impianto lo richiede, l’intervento di un’impresa abilitata e la dichiarazione di conformità.

Il canone di vigilanza o del cloud è detraibile?

No. È possibile separare l’eventuale hardware stabilmente installato e la posa, se agevolabili, ma abbonamenti, vigilanza e servizi periodici rimangono esclusi.

Il Bonus Sicurezza vale per la seconda casa?

Sì, purché ricorrano i requisiti generali. Per le spese 2026 l’aliquota ordinaria applicabile alla seconda casa è il 36%.

Si può usare per una casa in costruzione?

No, non per la semplice installazione su un edificio nuovo. L’articolo 16-bis agevola il recupero di immobili residenziali esistenti.

È possibile pagare con carta di credito?

Per questa detrazione il pagamento deve essere effettuato con il bonifico dedicato al recupero edilizio, salvo le specifiche spese che per loro natura non possono essere pagate con tale modalità.

La videosorveglianza dà diritto anche al Bonus Mobili?

Non automaticamente. L’intervento antintrusione, da solo, non è sufficiente; occorre che il lavoro rientri anche in una categoria edilizia che costituisce presupposto per il Bonus Mobili.

Fonti ufficiali