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Bonus Riqualificazione: pubblicato elenco imprese, con importi e Codice

Bonus Riqualificazione: pubblicato elenco imprese, con importi e CodiceBonus Riqualificazione: pubblicato elenco imprese, con importi e Codice
Ultimo Aggiornamento:

Il Bonus Riqualificazione è stato introdotto per la prima volta dall’art. 10 del DL n. 83 del 31 maggio 2014. Allora l’agevolazione veniva concessa nella misura del 30% per le spese legate alla riqualificazione delle strutture alberghiere e turistico-ricettive.

Anni dopo, con il decreto “Agosto” (DL n. 104 del 14 agosto 2020), è stato concesso l’incremento dell’aliquota prevista per le spese legate ai lavori ammissibili al Bonus riqualificazione alberghi, che dal 30% è passato al 65% per i due periodi d’imposta 2020 e 2021.

Ad oggi ci sono novità sull’agevolazione. Il ministero del Turismo infatti ha pubblicato di recente un provvedimento contenente l’elenco delle 598 strutture ammesse alla fruizione del credito d’imposta, con anche i relativi importi assegnati ad ogni beneficiario. Due giorni dopo, è stato divulgato inoltre il Codice Tributo che consente alle strutture di utilizzare il credito in compensazione.

Approfondiamo di seguito.

Bonus Riqualificazione: come nasce, quali strutture beneficiarie

Il Bonus riqualificazione alberghi, come detto, è una misura in vigore dal 2014 che concedeva un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute.

Nel 2020 tuttavia, in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19 e alla crisi economica che ne è derivata, il Governo Conte I decise di affidare il rilancio del Paese (con il “Decreto Rilancio” appunto) ad uno dei settori portanti dell’economia italiana, ovvero l’edilizia.

Il settore edile difatti, dopo più di 10 anni di grande crisi, nel corso degli ultimi due anni ha registrato una netta ripartenza, che è da attribuire in gran parte all’introduzione del Superbonus 110% e della possibilità di usufruire dei Bonus Casa mediante cessione del credito o sconto in fattura.

Oltre alla nascita di nuovi bonus edilizi e all’estensione di quelli già esistenti, si è pensato però di “utilizzare” il settore edile per fare da traino alla ripresa economica legata anche agli altri ambiti professionali. Tra questi c’è appunto quello del turismo, uno tra i settori che sono stati maggiormente penalizzati per via della pandemia da Covid-19 e dei vari periodi di lockdown.

In quest’ottica, con il Decreto Agosto, entrato in vigore circa un mese dopo rispetto al Superbonus, è stato stabilito appunto l’incremento dell’aliquota al 65%.

Il Bonus Riqualificazione, nello specifico, è destinato alle seguenti tipologie di strutture che, alla data del 1° gennaio 2012, erano già esistenti:

  1. Strutture alberghiere, ovvero strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che sono dotate di servizi centralizzati, e che presentano un minimo di 7 camere destinate al pernottamento degli ospiti, situate in uno o più edifici. Rientrano tra queste strutture:
    • Gli alberghi;
    • I villaggi albergo;
    • Le residenze turistico-alberghiere;
    • Gli alberghi diffusi;
    • Tutte le strutture assimilabili alle precedenti che sono individuate da normative regionali.
  1. Strutture che svolgono attività agrituristica, ai sensi della Legge n. 96 del 20 febbraio 2006 e delle pertinenti normative regionali.
  2. Stabilimenti termali, di cui alla Legge n. 323 del 24 ottobre 2000, art. 3;
  3. Strutture ricettive all’aria aperta, a gestione unitaria, che siano aperte al pubblico e allestite su aree recintate destinate al soggiorno di turisti. Rientrano qui:
    • Villaggi turistici;
    • Campeggi;
    • Campeggi in ambito agrituristico;
    • Parchi di vacanza;
    • Strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato;
    • Le strutture assimilabili alle precedenti che sono individuate da norme regionali.

Interventi ammissibili: manutenzione, restauro, ristrutturazione

In merito agli interventi edilizi che possono essere ammessi ai fini dell’ottenimento del Bonus riqualificazione alberghi al 65%, esiste un lungo elenco di lavori che si possono eseguire.

Tra le prime categorie di interventi ammessi, ci sono quelli di cui al DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera b), c), d), ovvero i lavori di:

  1. Manutenzione straordinaria;
  2. Restauro e risanamento conservativo;
  3. Ristrutturazione edilizia.

In merito a queste categorie di interventi, si precisa che le spese ammissibili saranno quelle riguardanti, nello specifico:

  • Demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
  • Ripristino, mediante la ricostruzione, di interi edifici o parte di essi, che sono eventualmente crollati o sono stati demoliti. Ciò a patto che si possa dimostrare la preesistente consistenza dell’edificio prima dell’avvenuto crollo o della demolizione;
  • Modifica dei prospetti dell’edificio, anche con apertura di nuove porte esterne e finestre;
  • Sostituzione dei prospetti esistenti con degli altri nuovi che abbiano caratteristiche differenti. Tali caratteristiche possono essere i materiali, le finiture e i colori;
  • Realizzazione di balconi e logge;
  • Recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
  • Ripristino dei servizi igienici e/o costruzione dei servizi igienici, anche se con ampliamento rispetto a quelli pre-interventi;
  • Sostituzione dei serramenti esterni esistenti, come porte, finestre, vetrine e assimilabili, anche se non apribili, con dei nuovi serramenti aventi le stesse caratteristiche;
  • Sostituzione di serramenti interni al fine di installarne dei nuovi che siano maggiormente efficienti in termini di sicurezza e di isolamento acustico;
  • Installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della pavimentazione esistente – anche con modifica di superficie e/o materiali – prediligendo però l’impiego di nuovi materiali che siano sostenibili e provenienti da fonti rinnovabili;
  • Installazione o sostituzione di impianti di prevenzione incendi e di impianti di comunicazione ed allarme.

Interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche

Sono inoltre ammissibili al Bonus Riqualificazione gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, delle barriere sensoriali e delle barriere della comunicazione.

Sono inclusi tra questi i lavori relativi a:

  1. Sostituzione di finiture, tra cui:
    • Sostituzione di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
    • Rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici, come servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica.
  1. Interventi edilizi di entità maggiore, come:
    • Rifacimento di scale e ascensori;
    • Inserimento di rampe interne ed esterne, di servoscala e di piattaforme elevatrici.
  1. Realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusi rubinetti) a favore dei portatori di handicap. Possibile anche la sostituzione di impianti sanitari già esistenti con dei nuovi adeguati alle esigenze dei disabili.
  2. Sostituzione di serramenti interni, ovvero di porte interne, anche di comunicazione, se l’intervento viene fatto in concomitanza di interventi volti all’abbattimento delle barriere.
  3. Installazione di sistemi di domotica che siano finalizzati a controllare da remoto l’apertura e la chiusura di infissi o schermature solari.
  4. Sistemi e tecnologie mirati a facilitare la comunicazione ai fini del principio di accessibilità.

Sempre nell’ottica dei lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere ammissibili le seguenti spese legate agli interventi elencati sopra:

  • Progettazione;
  • Realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutti, nella misura più estesa possibile, senza la necessità di ulteriori adattamenti o progettazioni specializzate;
  • Realizzazione di strumenti che favoriscano la mobilità interna ed esterna mediante la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici.

Interventi volti all’efficientamento energetico

Possono inoltre essere ammessi al bonus riqualificazione alberghi gli interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica.

Nello specifico, sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

  1. Interventi mirati all’incremento dell’efficienza energetica globale di cui alla Legge di Bilancio 2007, art. 1, comma 344, ovvero che consentono all’edificio di conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, che sia inferiore almeno del 20% rispetto ai valori di cui al D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, Allegato C, numero 1), tabella 1.
  2. Interventi sull’involucro edilizio, di cui al comma 345, dell’art. 1, della stessa Legge di Bilancio 2007, ovvero interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, su strutture opache verticali, orizzontali, finestre comprensive di infissi;
  3. L’installazione di collettori solari, di cui al comma 346, dell’art. 1 della Legge di cui sopra, e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del decreto Rilancio, dove si ammettono:
    • L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico o industriale, e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università;
    • Installazione di pannelli solari finalizzati a sostituire le funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria prima ricoperte da un impianto di climatizzazione esistente.
  1. Interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, di cui alla Legge di Bilancio 2007, art. 1, comma 347, ovvero:
    • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
    • Lo stesso intervento di cui sopra, con anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
    • Gli stessi interventi di cui ai due punti sopra, eseguiti ai sensi della lettera b), comma 1, art. 119 del Decreto Rilancio, oppure eseguiti su impianti di edifici unifamiliari o unità (funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso dall’esterno autonomo) site all’interno di edifici plurifamiliari;
    • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di generatori d’aria a condensazione;
    • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza (anche con sistemi geotermici a bassa entalpia), destinati alla climatizzazione invernale (con o senza produzione di acqua calda sanitaria), e alla climatizzazione estiva, se reversibili;
    • Lo stesso intervento di cui sopra, eseguito ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 119 del decreto Rilancio;
    • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale, dotati di apparecchi ibridi, anche se eseguiti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 119;
    • Sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
    • Installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione ad un sistema di produzione di acqua calda se avviene con lo stesso generatore destinato alla climatizzazione invernale, ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, dell’art. 119 del decreto Rilancio;
    • Installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati da biomasse combustibili;
    • Installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation;
    • Installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e dotati di sistema di accumulo;
    • Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Ulteriori interventi ammissibili al Bonus Riqualificazione

Il bonus riqualificazione energetica è inoltre ammissibile per i seguenti ulteriori interventi:

  1. Interventi mirati all’adozione di misure antisismiche;
  2. Acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che la finalità sia quella di incrementare l’efficienza energetica;
  3. Per i soli stabilimenti termali:
    • Realizzazione di piscine termali;
    • Acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività termali.

Bonus Riqualificazione: elenco beneficiari, importi spettanti, Codice Tributo

Il Bonus riqualificazione alberghi è valido per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 6 novembre 2021. La richiesta doveva essere presentata invece tra il 13 giugno e il 16 giugno 2022.

Ebbene, pochi giorni fa è stato pubblicato l’elenco delle 598 imprese che, in seguito ai controlli, sono risultate idonee ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione al 65%.

Con il Decreto Direttoriale del Ministero del Turismo del 21 novembre 2022, in particolare, oltre all’elenco delle imprese beneficiarie e ai relativi importi spettanti per ognuno, si concede l’autorizzazione per l’utilizzo di tali crediti.

Qui è disponibile l’elenco delle imprese che hanno diritto al credito d’imposta (con relativo importo spettante), che possono già procedere al loro utilizzo.

L’utilizzo del credito d’imposta derivante è consentito esclusivamente in compensazione con l’F24.

A questo proposito, con la Risoluzione n. 70/E del 23 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo che dev’essere utilizzato per la compensazione del credito, ovvero:

6991”, denominato “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104.

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TAGS: Bonus Riqualificazione, restauro, riqualificazione, ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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