Con due nuove risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare del Bonus Affitto previsto per le aziende e i negozi che hanno subito un calo del fatturato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’agevolazione è stata introdotta con il Decreto Rilancio del Governo Conte II lo scorso anno. Dapprima il Decreto Cura Italia lo aveva previsto solo per negozi e botteghe, successivamente l’incentivo è stato esteso a tutte le attività commerciali che hanno subito notevoli cali di fatturato nel periodo più critico della pandemia. Si è disposto inoltre che il bonus affitto potrà essere richiesto anche in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
In particolare, entrambe le risposte ad interpello trattano il caso delle attività commerciali che dispongono di diversi punti vendita dislocati in tutta Italia.
Il Bonus Affitto spetta anche in questi casi, ma in che modo si applica? Quali sono i dati ai quali far riferimento e le condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione?
Scopriamolo di seguito.
Sommario
Il Bonus Affitto per attività commerciali così com’è, è stato introdotto quindi con il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020), convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020.
Allora, l’art. 28 definiva la nascita di un credito d’imposta dedicato ai canoni di locazione, di leasing o di concessione per gli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda.
L’agevolazione era destinata in particolare agli immobili ad uso:
Il credito d’imposta veniva concesso nella misura del:
Il Bonus Affitto era destinato a titolari di attività che avessero registrato ricavi e compensi per un importo non superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL Rilancio (19 maggio 2020). Il periodo d’imposta a cui far riferimento dunque è l’anno 2019.
Successivamente, con la conversione in legge del decreto Rilancio, l’agevolazione è stata estesa anche in favore delle attività che, nel periodo d’imposta 2019, hanno registrato compensi superiori a 5 milioni di euro.
In questo caso però il credito d’imposta spettava nella misura del:
Non è finita qui. Al comma 5, sempre dell’art. 28 del DL Rilancio, era stato stabilito che l’agevolazione si sarebbe potuta applicare solo in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. E solo nel caso in cui si fosse registrato, con riferimento ai suddetti mesi, un calo di fatturato almeno del 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.
Solo per le attività turistiche, i mesi da considerare erano invece: aprile, maggio, giugno e luglio.
Advertisement - PubblicitàIn seguito, con l’entrata in vigore del Decreto Ristori e con le modifiche apportate dalla sua conversione nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, l’agevolazione è stata estesa anche in riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
In questo caso però, il bonus affitto è stato esteso per ulteriori 3 mesi solo a beneficio delle attività con Codice Ateco riferito ai settori turistico, culturale, di ristorazione e dello spettacolo. Per conoscere tutte le attività beneficiarie, consultare l’Allegato 1 del Decreto Ristori.
Si disponeva che il beneficio sarebbe spettato ai suddetti beneficiari, “a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”.
Dopo poi, con l’entrata in vigore del Decreto Ristori BIS del 9 novembre 2020, l’estensione del bonus affitto per ulteriori 3 mesi è stata approvata anche per i Codici ATECO elencati all’Allegato 2 dello stesso decreto.
Questo racchiude sinteticamente le attività di commercio al dettaglio e i grandi magazzini, le agenzie di viaggio e i tour operator, ma solo se:
La suddetta normativa contenuta nel Decreto Ristori BIS è stata poi abrogata, ma le stesse disposizioni sono rimaste effettive grazie alla traslazione del suo contenuto nel DL n. 137 del 28 ottobre 2020, e in particolare nell’art. 8-bis aggiunto dalla Legge di conversione.
Advertisement - PubblicitàChiarito in che modo funzioni e a chi spetti il bonus affitto per aziende e negozi, analizziamo brevemente il contenuto delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta n. 711 del 15 ottobre 2021, l’istante è una società che esercita attività di commercio al dettaglio nell’ambito delle confezioni per adulti (ATECO 47.71.10).
L’istante dichiara che l’attività dispone di numerosi punti vendita dislocati in tutta Italia, e che il fatturato complessivo del 2019 ha superato l’importo di 5 milioni di euro.
La risposta n. 747 del 27 ottobre 2021 presenta difatti uno scenario molto simile.
Qui l’istante è una società esercente attività commerciale che produce e vende capi di abbigliamento, sia attraverso la vendita al dettaglio, sia mediante la vendita all’ingrosso. Anche in questo caso, la società rappresenta di possedere numerosi punti vendita in territorio nazionale.
A tal proposito, le due differenti società pongono pressoché gli stessi quesiti a Fisco, ovvero:
L’Agenzia delle Entrate fa presente che, come osservato da entrambi gli istanti, le normative che regolano il Bonus Affitto in vigore nulla accennano in riferimento alle attività che possiedono diversi punti vendita ubicati in diverse regioni d’Italia.
Tuttavia, per quanto riguarda il requisito che richiede il calo del fatturato, è possibile far riferimento alla Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.
Qui ovviamente ci si riferiva al Bonus Affitto per aziende e negozi in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, ma le regole di applicazione risultano comunque valide.
In sostanza, si chiariva che il calo del fatturato deve essere registrato mese per mese singolarmente. Ovvero, ad esempio, per ottenere il beneficio in relazione al mese di aprile 2020, si doveva valutare unicamente il fatturato di aprile 2019, e la stessa cosa vale per gli altri mesi.
Per quanto riguarda il riferimento al fatturato dell’intera società oppure dei singoli punti vendita, visto che la normativa non regola il caso, il Fisco ritiene che si debba considerare il fatturato complessivo della società.
Advertisement - PubblicitàAnche in merito alla reale valutazione delle aree di contagio e a quanti giorni di “zona rossa” siano necessari al mese per rientrare nell’ottenimento del Bonus Affitto, l’Agenzia fa presente che non ci sono chiarimenti specifici.
Per questo motivo, si ritiene che in questo caso si debbano considerare, inevitabilmente, i singoli punti vendita, in quanto situati in diverse regioni e province d’Italia.
Tenendo conto delle numerose variazioni delle zone di rischio “gialle, arancioni e rosse” che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del 2020, Il Fisco crede che non sia necessario che il punto vendita abbia passato il mese intero in “zona rossa” per ottenere l’agevolazione.
Si ritiene quindi che le società istanti possano fruire del Bonus Affitti in riferimento ai soli punti vendita che abbiano passato almeno 1 giorno in zona rossa per ogni mese di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Ovviamente, ciò nel caso in cui le società abbiano, in riferimento agli stessi mesi del 2019, registrato un calo di fatturato pari ad almeno il 50% dei ricavi complessivi della società.
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