Adeguare un impianto elettrico obsoleto, mettere a norma l’impianto del gas, sostituire un quadro elettrico non conforme o aggiornare un impianto idraulico datato non è solo una questione di sicurezza. Nel 2026 può diventare anche un’opportunità fiscale.

La messa a norma degli impianti rientra tra gli interventi detraibili con il Bonus Ristrutturazione, ma non sempre in modo automatico. La qualificazione dell’intervento, la documentazione tecnica, il rispetto del Decreto Ministeriale 37/2008 e le modalità di pagamento corrette sono elementi determinanti per non perdere la detrazione.

Quando la messa a norma è davvero agevolabile? Serve sempre una CILA? È sufficiente la dichiarazione di conformità? E l’aliquota è del 50% o del 36%?

In questa guida analizziamo in modo completo cosa prevede la normativa nel 2026 e come evitare errori.

Cos’è la messa a norma impianti secondo il DM 37/2008

Quando si parla di “messa a norma impianti” si utilizza un’espressione molto diffusa nel linguaggio comune, ma giuridicamente occorre fare riferimento preciso al Decreto Ministeriale 37/2008, che disciplina l’installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il DM 37/2008 stabilisce i requisiti tecnici e professionali che devono rispettare gli impianti:

  • elettrici;
  • radiotelevisivi;
  • di riscaldamento e climatizzazione;
  • idrici e sanitari;
  • a gas;
  • di protezione antincendio.

La “messa a norma” consiste nell’adeguamento di un impianto esistente alle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Non si tratta necessariamente di rifare tutto l’impianto da zero.

In molti casi l’intervento può riguardare:

  • sostituzione del quadro elettrico;
  • installazione di differenziali salvavita;
  • adeguamento delle sezioni dei cavi;
  • rifacimento parziale delle tubazioni gas;
  • adeguamento delle ventilazioni;
  • installazione di sistemi di sicurezza obbligatori.

Il punto centrale è uno: l’impianto deve risultare conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica.

La dichiarazione di conformità è obbligatoria?

Sì. Ogni intervento di installazione o adeguamento deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità, rilasciata dall’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008.

Questo documento certifica che l’impianto è stato realizzato secondo:

  • la normativa vigente;
  • le regole dell’arte;
  • i progetti eventualmente previsti.

Senza dichiarazione di conformità, la messa a norma non può considerarsi formalmente completata.

Ed è proprio questo documento che diventa fondamentale anche ai fini fiscali.

Quando la messa a norma degli impianti è detraibile nel 2026?

La messa a norma degli impianti rientra tra gli interventi agevolabili con il Bonus Ristrutturazione 2026, ma non in modo indistinto. È necessario comprendere come l’intervento viene inquadrato dal punto di vista edilizio.

La normativa fiscale consente la detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari e, in generale, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.

La messa a norma degli impianti, nella maggior parte dei casi, si configura come intervento di manutenzione straordinaria, perché comporta un adeguamento tecnico e funzionale dell’impianto esistente senza alterare la volumetria dell’immobile.

Rientrano quindi nella detrazione:

  • rifacimento o adeguamento dell’impianto elettrico;
  • sostituzione del quadro elettrico con adeguamento alle norme CEI;
  • adeguamento impianto gas alle prescrizioni di sicurezza;
  • rifacimento impianto idrico-sanitario;
  • messa a norma impianto di riscaldamento.

Non si tratta semplicemente di “riparazioni”, ma di interventi che migliorano la sicurezza e la conformità tecnica dell’immobile.

Qual è l’aliquota applicabile nel 2026?

Nel 2026 l’aliquota dipende dalla situazione dell’immobile e del contribuente. Se l’intervento riguarda l’abitazione principale e il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale, l’aliquota può essere del 50%.

Negli altri casi – seconde case, inquilini, familiari conviventi – l’aliquota è del 36%.

Il limite massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Serve sempre una pratica edilizia?

Non sempre. Molti interventi di messa a norma possono rientrare nell’edilizia libera, ma questo non significa che siano automaticamente detraibili senza alcuna documentazione.

Se non è richiesta CILA o SCIA, è comunque opportuno predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti:

  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia di intervento;
  • il fatto che rientra tra quelli agevolabili.

La dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa ai sensi del DM 37/2008 diventa elemento essenziale sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo fiscale.

Differenza tra semplice riparazione e messa a norma detraibile

Non ogni intervento su un impianto dà automaticamente diritto alla detrazione. La distinzione tra semplice manutenzione ordinaria e vera messa a norma è decisiva.

Se un intervento si limita a riparare un guasto senza modificare o adeguare l’impianto alle prescrizioni normative, potrebbe non essere detraibile sulla singola unità immobiliare.

Facciamo un esempio concreto.

Se si sostituisce una presa elettrica rotta o si cambia un rubinetto difettoso, si tratta di manutenzione ordinaria. In una singola abitazione questo tipo di intervento non dà diritto al Bonus Ristrutturazione.

Diverso è il caso in cui si intervenga per adeguare l’impianto elettrico ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica, installando dispositivi differenziali, rifacendo il quadro generale o sostituendo linee non conformi. In questo caso l’intervento assume carattere di manutenzione straordinaria, perché migliora la sicurezza e la conformità dell’impianto.

La differenza non è solo terminologica, ma sostanziale.

La messa a norma implica:

  • adeguamento alle norme vigenti;
  • miglioramento delle condizioni di sicurezza;
  • rilascio di dichiarazione di conformità.

Una semplice riparazione non comporta necessariamente questi elementi.

Quando la riparazione diventa detraibile?

Esiste però una zona intermedia che genera dubbi.

Se l’intervento di riparazione è parte di un’opera più ampia qualificabile come manutenzione straordinaria, anche le opere accessorie rientrano nella detrazione.

Ad esempio, se si rifà completamente l’impianto elettrico e contestualmente si sostituiscono prese e interruttori, anche queste ultime voci sono comprese nel beneficio.

Il principio è quello dell’assorbimento dell’intervento minore in quello di categoria superiore.

E nei condomini?

Sulle parti comuni condominiali la manutenzione ordinaria è detraibile. Questo significa che anche interventi più semplici possono rientrare nel beneficio se riguardano impianti comuni.

Tuttavia, resta sempre necessario che l’intervento sia effettivamente riferibile a una parte comune e correttamente documentato.

Documenti necessari per detrarre la messa a norma degli impianti

La messa a norma degli impianti è un intervento tecnico che diventa fiscale solo se è correttamente documentato. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate non si limita a verificare il bonifico, ma può richiedere prova della natura dell’intervento e della sua qualificazione come manutenzione straordinaria.

Per questo motivo, la gestione documentale è centrale.

La dichiarazione di conformità: il documento chiave

Il documento fondamentale è la dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008.

Questo certificato attesta che l’impianto:

  • è stato realizzato o adeguato secondo la normativa vigente;
  • rispetta le regole tecniche applicabili;
  • è conforme al progetto, se previsto.

Senza dichiarazione di conformità, l’intervento non può essere qualificato come vera messa a norma.

In sede di controllo, questo documento dimostra che non si tratta di una semplice riparazione, ma di un adeguamento tecnico.

Leggi anche: Dichiarazione di conformità impianti: cos’è, quando serve e chi la rilascia

Serve una pratica edilizia (CILA o SCIA)?

Dipende dall’entità dell’intervento.

Molti adeguamenti impiantistici rientrano nell’edilizia libera. Tuttavia, anche in questi casi è opportuno predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si indichino:

  • data di inizio lavori;
  • tipologia di intervento;
  • riferimento alla categoria edilizia (manutenzione straordinaria).

Se invece l’intervento è inserito in una ristrutturazione più ampia, sarà la pratica edilizia principale (CILA o SCIA) a coprire anche l’adeguamento impiantistico.

Fatture e bonifici: attenzione ai dettagli

Le fatture devono essere:

  • intestate al soggetto che beneficia della detrazione;
  • descrittive dell’intervento (non generiche);
  • coerenti con la dichiarazione di conformità.

È importante che nella descrizione compaiano riferimenti chiari come “adeguamento impianto elettrico ai sensi del DM 37/2008” o formule equivalenti, evitando diciture vaghe come “riparazione impianto”.

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico parlante, con corretta indicazione:

  • della causale per interventi di recupero edilizio;
  • del codice fiscale del beneficiario;
  • della partita IVA dell’impresa.

Un errore formale può generare contestazioni, soprattutto quando l’intervento si colloca al confine tra ordinaria e straordinaria manutenzione.

Quanto tempo conservare la documentazione?

Considerando che la detrazione è ripartita in dieci anni, è prudente conservare tutta la documentazione fino alla scadenza dei termini di accertamento relativi all’ultima rata fruita.

Archiviazione ordinata e digitale può evitare problemi futuri.