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Decreto Alluvione: tutti i contributi e indennità dal 15 giugno (Guida completa)

Decreto Alluvione: tutti i contributi e indennità dal 15 giugno (Guida completa)Decreto Alluvione: tutti i contributi e indennità dal 15 giugno (Guida completa)
Ultimo Aggiornamento:

Con il Comunicato Stampa del 9 giugno 2023, l’INPS comunica tempi e modalità di richiesta per i contributi e le indennità previsti a favore delle imprese, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che, per la data del 1° maggio 2023, risultano avere la residenza o il luogo di lavoro all’interno delle aree colpite dall’alluvione.

Tali misure sono state disposte con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023 (cosiddetto “Decreto Alluvioni”, in vigore dal 2 giugno), che oltre alla concessione di contributi e indennità, ha previsto inoltre la sospensione di diverse scadenze e termini di pagamento in relazione a tutti gli adempimenti normalmente stabiliti.

Tra le concessioni previste, lo ricordiamo, c’è anche quella che ha esteso il Superbonus 110% per le spese che si sostengono fino al 31 dicembre 2023 a favore di determinati soggetti. Per saperne di più, leggi: “Decreto Alluvione: Superbonus 110% esteso, tutti i termini sospesi

I contributi e le indennità previsti a favore di imprese e lavoratori potranno essere richiesti a partire dal 15 giugno 2023 e, per gli autonomi, fino al 30 settembre 2023.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Decreto Alluvione: istituiti Ammortizzatore sociale e Indennità una tantum

Sono interessati dalle novità previste con il Decreto Alluvione le aree che a partire dal 1° maggio 2023 sono state colpite dagli eventi calamitosi.

Non si parla qui sono dell’Emilia-Romagna, ma anche di diversi comuni della Toscana e delle Marche. È possibile consultare qui l’elenco completo dei Comuni interessati.

Le modalità di richiesta e i tempi legati a tali forme di incentivazione sono stati stabiliti:

Ammortizzatore sociale per lavoratori subordinati e agricoli

Nel primo caso, la Circolare n. 53 approfondisce quanto già disposto dall’art. 7 del decreto alluvione, che ha introdotto appunto un ammortizzatore sociale unico come strumento di sostegno al reddito.

L’ammortizzatore unico viene concesso al fine di tutelare sia i datori di lavoro, sia i lavoratori dipendenti del settore privato che – a causa degli eventi calamitosi verificatisi – sono impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi sul luogo di lavoro.

Nello specifico, potranno accedere all’ammortizzatore unico le seguenti tipologie di beneficiari:

  1. Lavoratori subordinati del settore privato che:
    • Alla data del 1° maggio 2023, risultano svolgere attività lavorativa presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni coinvolti dagli eventi alluvionali (a prescindere dall’effettivo Comune di residenza o di domicilio) – e che sono impossibilitati a lavorare poiché i datori hanno sospeso l’attività. Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 90 giornate;
    • Alla data del 1° maggio 2023, hanno la residenza o il domicilio presso uno dei Comuni colpiti dalle alluvioni e che, a causa di ciò, non possono recarsi presso il luogo di lavoro che si svolge al di fuori delle aree interessate dal maltempo. Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 15 giornate.
  1. Lavoratori agricoli che:
    • Alla data del 1° maggio, risultano avere un rapporto di lavoro attivo con datori di lavoro la cui attività lavorativa si svolge presso uno dei Comuni interessati, a prescindere dall’effettivo luogo di residenza o di domicilio del lavoratore. Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 90 giornate;
    • Alla data del 1° maggio, sono residenti o domiciliati presso le aree interessate dalle alluvioni e hanno un rapporto di lavoro attivo presso datori di lavoro che svolgono la propria attività al di fuori dei Comuni interessati, in cui sono impossibilitati a recarsi. Il contributo può essere riconosciuto per un massimo di 15 giornate;
    • Alla data del 1° maggio 2023 – a prescindere dalla residenza o dal domicilio – non avevano ancora un rapporto di lavoro attivo presso datori di lavoro che svolgono attività presso i Comuni interessati, ma che vengono assunti dagli stessi entro il 31 agosto 2023. Anche in questo caso, si deve dimostrare che il lavoratore è impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro per via degli eventi alluvionali. L’ammortizzatore unico sarà riconosciuto comunque solo a partire dalla data di assunzione, e per un massimo di 90 giornate;
    • Alla data del 1° maggio, sono residenti o domiciliati presso uno dei Comuni alluvionati e non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, ma vengono assunti entro il 31 agosto 2023 presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori degli stessi Comuni. Anche qui si dovrà dimostrare l’impossibilità a recarsi presso il luogo di lavoro, ed inoltre la misura di sostegno potrà essere riconosciuta solo a decorrere dalla data di assunzione, e per un massimo di 15 giornate.

Ammortizzatore sociale: impossibilità a recarsi a lavoro, come si dimostra

Per dimostrare l’impossibilità a recarsi presso il luogo di lavoro, con il decreto alluvione si fa presente che la condizione impeditiva deve risultare legata a:

  1. Un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;
  2. L’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  3. L’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  4. L’inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  5. Le condizioni di salute di familiari conviventi;
  6. Ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Gli avvenimenti devono comunque essere ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 1 dell’elenco qui sopra, si precisa che il datore di lavoro – nel compilare la domanda – sarà tenuto a specificare un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità; ordinanza prefettizia o comunale) che sia riferito alla situazione emergenziale verificatasi a partire dal 1° maggio 2023.

In relazione invece alle condizioni richieste ai punti da 2 a 6, il lavoratore dovrà produrre una dichiarazione di responsabilità (dove specifica la tipologia di motivazione invocata) sa consegnare al datore di lavoro. Quest’ultimo, in sede di compilazione della domanda per l’ammortizzatore unico, dovrà indicare di essere in possesso di tale dichiarazione.

Il datore di lavoro sarà tenuto a conservare tutta la documentazione, che dovrà essere esibita in caso di eventuali future attività di controllo.

Ammortizzatore del Decreto Alluvione: importi concessi

L’ammortizzatore unico istituito a causa dell’emergenza dovuta all’alluvione è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale.

I datori di lavoro che avessero già fatto richiesta per tali misure (Cassa integrazione ordinaria, Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e/o dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015 nonché di Cassa integrazione speciale agricola) potranno richiedere, con la massima urgenza, alla Struttura territoriale competente, l’annullamento dell’originaria istanza.

Successivamente, potranno presentare domanda di accesso al nuovo Ammortizzatore unico sociale.

Le strutture competenti saranno tenute a procedere tempestivamente con l’annullamento della prima istanza al fine di evitare eventuali incompatibilità tra le richieste.

L’importo mensile dell’ammortizzatore sociale – spettante per ogni lavoratore dipendente del settore privato – sarà pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali di cui all’art. 3, comma 5-bis del D.lgs. n. 148/2015, tenendo conto inoltre degli aumenti previsti dal comma 6 dello stesso articolo 3.

In sostanza, per quanto riguarda il 2023, l’importo mensile non potrà superare i 1.321,53 euro.

Si precisa inoltre che:

L’importo massimo di € 1.321,53, al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, si attesta, per l’anno in corso, in misura pari a € 1.244,36.

Ammortizzatore sociale: la richiesta spetta ai datori di lavoro

L’ammortizzatore unico sociale istituito a causa dell’alluvione sarà erogato con pagamento diretto da parte dell’Istituto in favore dei lavoratori dipendenti destinatari.

La richiesta di accesso alla misura, tuttavia, potrà essere disposta esclusivamente dal datore di lavoro.

L’istanza potrà essere presentata a partire dal 15 giugno 2023.

In quanto al termine di scadenza, si dispone che le richieste potranno essere proposte entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui non si riuscisse a rispettare il termine, l’accesso al contributo non andrà a decadere, tuttavia si invitano i datori di lavoro a procedere tempestivamente con le richieste.

Il datore di lavoro nello specifico dovrà compilare, direttamente o mediante intermediari, un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura.

Il file dovrà essere compilato secondo il tracciato e le regole contenuti nell’Allegato n. 3 (scaricabile qui).

Dovrà poi essere trasmesso all’Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.

La misura di sostegno riconosciuta ai lavoratori sarà correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

Decreto Alluvione: Indennità una tantum per gli autonomi

Come detto, anche per i lavoratori autonomi è prevista un’indennità una tantum istituita per via della situazione emergenziale data dalle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023 in determinati Comuni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche.

Le regole in questo caso sono state disposte con la Circolare n. 54 dell’8 giugno.

L’indennità una tantum viene riconosciuta alle categorie di lavoratori autonomi iscritte a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati oppure lavorano (esclusivamente o prevalentemente) in uno dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli stessi.

Nello specifico, possono accedervi:

  1. I collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  2. I titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  3. I lavoratori autonomi e professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, quali:
    • Gli iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani dell’INPS, ai sensi della Legge n. 463 del 4 luglio 1959 art. 3;
    • Gli iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali dell’INPS, ai sensi della Legge n. 613 del 22 luglio 1966 art. 5;
    • Gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri (compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla stessa gestione), ai sensi della Legge n. 1047 del 26 ottobre 1957 art 6;
    • I pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250 del 13 marzo 1958. Sono compresi i soggetti che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo o esercitino tale attività per proprio conto. Sono compresi inoltre i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché gli armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave che gestiscono;
    • I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
    • I lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale è ancora in vigore l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals;
    • I lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
    • I professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ai sensi del D.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e del D.lgs. n. 103 del 10 febbraio 1996.

Indennità una tantum: scadenza, importi, durata

L’indennità una tantum viene riconosciuta ai lavoratori autonomi per il periodo che va dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Spetta nella misura di 500 euro per ogni 15 giorni di sospensione dell’attività lavorativa. In ogni caso, l’importo massimo erogabile per ogni beneficiario non può essere superiore ai 3.000 euro.

A tal proposito, in sede di compilazione della richiesta, il lavoratore sarà tenuto a dichiarare il periodo (o i periodi) durante il quale l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

È possibile:

  • Presentare una domanda diversa per ogni periodo di sospensione;
  • Presentare una domanda in riferimento a due o più periodi di sospensione;
  • Presentare una sola domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione potranno essere anche continuativi, ma solo per un massimo di 6 periodi totali, ovvero di 90 giorni.

Viene fatto presente che in ogni richiesta di accesso all’indennità una tantum, sarà possibile indicare esclusivamente periodi già trascorsi.

A contrario di quanto accade per i beneficiari dell’Ammortizzatore unico sociale, ai lavoratori autonomi non sarà riconosciuta la contribuzione figurativa per l’indennità percepita.

Indennità Decreto Alluvione: come presentare domanda

I lavoratori autonomi potranno presentare (direttamente o tramite intermediario) la domanda di riconoscimento per l’indennità una tantum istituita a causa delle alluvioni verificatesi dal 1° maggio 2023, accedendo alla propria Area Riservata sul sito dell’INPS.

Sarà necessario seguire poi il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti”, e nella sezione Strumenti, cliccare su “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

A quel punto, tra le prestazioni disponibili sarà presente la nuova:

Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni indicati nell’allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

La domanda potrà essere presentata dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Una volta presentata la domanda, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e, se necessario, aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.

Si fa presente che l’indennità una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in sede di compilazione della domanda da parte del richiedente, della documentazione allegata nonché dei dati a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.

A questo proposito, i lavoratori autonomi che intendono accedere all’indennità dovranno dichiarare:

  • Di rientrare nell’ambito di una delle categorie di lavoratori previste dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023 (Decreto Alluvione);
  • Di essere residente, domiciliato o di operare in uno dei Comuni individuati nell’allegato 1 dello stesso decreto-legge alla data del 1° maggio 2023;
  • Di possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

Nel caso in cui da successivi controlli dovessero emergere dati o dichiarazioni non veritieri, per i quali dovesse emergere la non spettanza dell’indennità ricevuta, l’INPS avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto, con l’applicazione delle sanzioni (anche penali) previste dalla legge.

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TAGS: alluvione, contributi, Decreto Alluvioni, indennità

Autore: Redazione Online

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