Detrazione fiscale ammessa solo sulle spese condominiali rimaste a carico dei proprietari dopo il rimborso assicurativo per danni da grandine, secondo l’articolo 16-bis del Tuir.

Quando un evento atmosferico improvviso, come una violenta grandinata, provoca danni alle parti comuni di un edificio, uno dei primi interrogativi che sorgono tra i condomini riguarda il corretto trattamento fiscale delle spese di riparazione. In particolare, cosa succede se interviene un’assicurazione condominiale che rimborsa una parte consistente dei costi? È possibile portare comunque tutto in detrazione o solo la quota effettivamente rimasta a carico dei proprietari?
Il tema, tutt’altro che marginale, è stato recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito pubblicato su FiscoOggi.
Ma cosa prevede davvero la normativa e quali sono gli errori da evitare in dichiarazione dei redditi?
Sommario
Il chiarimento nasce da un quesito molto concreto posto da un contribuente e pubblicato sul sito FiscoOggi, il canale di informazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate. La domanda del lettore, che riportiamo integralmente, è la seguente:
“I danni al tetto provocati dalla grandine e rimborsati all’80 per cento dall’assicurazione condominiale (coperti da polizza per eventi calamitosi) si possono detrarre interamente al 100 per cento o solo per la parte 20 per cento rimasta a carico dei condomini?”
Si tratta di una situazione piuttosto frequente nei condomìni dotati di polizze assicurative contro eventi atmosferici: l’intervento dell’assicurazione copre gran parte della spesa, ma non sempre la totalità. Da qui il dubbio se la detrazione fiscale per gli interventi di riparazione possa essere calcolata sull’intero importo dei lavori o solo sulla quota effettivamente pagata dai condomini.
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Alla domanda del lettore, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta netta, richiamando principi già consolidati nella prassi fiscale. In particolare, viene chiarito che l’ottenimento di un indennizzo assicurativo totale esclude il diritto alla detrazione fiscale per le stesse spese. Diversamente, se il rimborso è solo parziale, il contribuente può accedere all’agevolazione esclusivamente per la quota di spesa rimasta effettivamente a suo carico.
Come precisato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta n. 459/2022, il beneficio fiscale non può mai sovrapporsi a somme già rimborsate dall’assicurazione. In altre parole, la detrazione spetta solo sulla differenza tra l’importo complessivo dei lavori sostenuti dal condominio e l’indennizzo ricevuto dalla compagnia assicurativa, sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e con l’obbligo di conservare tutta la documentazione giustificativa.
Il principio richiamato dall’Agenzia delle Entrate trova fondamento diretto nell’articolo 16-bis del TUIR, che disciplina le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La norma stabilisce infatti che la detrazione spetta esclusivamente per le spese “rimaste a carico del contribuente”.
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Questo significa che, dal punto di vista fiscale, non possono essere considerate spese agevolabili quelle coperte da un rimborso assicurativo, poiché non rappresentano un costo effettivamente sostenuto dal condomino. Nel caso dei danni al tetto causati dalla grandine, se l’assicurazione condominiale rimborsa l’80% della spesa, tale importo deve essere sottratto dal totale dei lavori prima di calcolare la detrazione.
Di conseguenza, solo il restante 20% può essere portato in detrazione da ciascun condomino, in proporzione alla propria quota millesimale.
Dal punto di vista operativo, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha effetti molto concreti sulla gestione delle spese condominiali e sulla compilazione della dichiarazione dei redditi. In presenza di lavori di riparazione al tetto per danni da grandine, l’amministratore deve innanzitutto distinguere con precisione tra costo complessivo dell’intervento e somma rimborsata dall’assicurazione.
Solo la quota non indennizzata costituisce una spesa detraibile. Questo importo residuo deve essere correttamente certificato nella documentazione rilasciata ai condomini, che riporterà esclusivamente la parte di spesa rimasta a loro carico. In assenza di questa distinzione, il rischio è quello di indicare in dichiarazione importi superiori al dovuto, con possibili recuperi d’imposta e sanzioni in caso di controllo.
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Un altro aspetto fondamentale riguarda la documentazione. Per poter beneficiare correttamente della detrazione, i condomini devono essere in grado di dimostrare sia la spesa sostenuta sia l’avvenuto rimborso assicurativo. In particolare, è necessario conservare:
Questi elementi sono essenziali per dimostrare che la detrazione è stata calcolata solo sulla quota rimasta effettivamente a carico dei condomini, come richiesto dalla normativa fiscale. La mancanza o l’incompletezza dei documenti può compromettere il diritto all’agevolazione in caso di verifica.




