Nel 2026 la sostituzione di persiane e serrande è detraibile con il Bonus Ristrutturazioni se rientra nella manutenzione straordinaria o sicurezza. Aliquota 50% prima casa, 36% altri immobili.

Quando si parla di Bonus Ristrutturazioni, una delle domande più frequenti riguarda proprio gli interventi su persiane, serrande e tapparelle. Sono davvero detraibili? Basta sostituirle oppure servono requisiti particolari? E cosa cambia nel 2026 dopo la proroga del bonus?
La risposta non è sempre così scontata: molto dipende dal tipo di intervento eseguito e dalla qualificazione edilizia dei lavori. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole aggiornate al 2025 e valide anche per il 2026. Vuoi sapere quando puoi ottenere la detrazione e quando invece rischi di perderla?
Sommario
Il riferimento normativo è l’articolo 16-bis del TUIR (DPR 917/1986), che disciplina la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, la sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane o serrande può rientrare nella detrazione, ma con distinzioni precise:
Ad esempio:
È proprio questa differenza che fa la differenza tra bonus riconosciuto e spesa interamente a carico del contribuente.
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Nel 2026 il Bonus Ristrutturazioni è stato prorogato mantenendo le stesse condizioni previste per il 2025.
Questo significa che la sostituzione di persiane e serrande, se rientra tra gli interventi agevolabili, consente di ottenere:
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Questo aspetto è fondamentale: molti contribuenti pensano che il 50% valga per tutte le abitazioni, ma nel 2026 non è così.
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Anche nel 2026, per ottenere la detrazione del 50% o del 36%, è fondamentale rispettare le modalità di pagamento previste dall’art. 16-bis del TUIR.
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale, dal quale risultino obbligatoriamente:
Un errore nella compilazione del bonifico può comportare la perdita del beneficio fiscale. È quindi importante utilizzare il modello predisposto dalle banche per “ristrutturazioni edilizie”.
Per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve conservare:
Molti contribuenti sottovalutano questo aspetto, ma la corretta conservazione dei documenti è essenziale per evitare contestazioni negli anni successivi.
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Immaginiamo un caso reale. Marco è proprietario della sua abitazione principale e nel marzo 2026 decide di sostituire le vecchie persiane in legno con nuove persiane blindate in alluminio antintrusione.
La spesa complessiva è di 8.000 euro, comprensiva di:
Poiché:
può beneficiare della detrazione del 50%.
Quindi quanto recupera?
Se invece lo stesso intervento fosse stato effettuato su una seconda casa, la detrazione sarebbe stata del 36%:
Come si vede, la differenza tra abitazione principale e altri immobili è significativa.
Immaginiamo ora un caso diverso. In un condominio composto da 10 appartamenti si decide di sostituire le vecchie serrande metalliche dei garage comuni, ormai deteriorate e facilmente forzabili, con nuove serrande motorizzate dotate di sistema di blocco antieffrazione.
La spesa complessiva deliberata dall’assemblea è di 40.000 euro. Ogni condomino partecipa in base ai millesimi di proprietà. Luca, che possiede un appartamento con una quota pari al 10%, sostiene quindi una spesa di 4.000 euro.
Poiché l’intervento riguarda una parte comune dell’edificio, rientra tra quelli agevolabili anche se tecnicamente si configurasse come manutenzione ordinaria. In ambito condominiale, infatti, la detrazione è ammessa per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.
Se l’appartamento di Luca è la sua abitazione principale e lui è proprietario, nel 2026 potrà beneficiare della detrazione del 50%. In questo caso recupererà 2.000 euro complessivi, pari a 200 euro all’anno per dieci anni.
Se invece l’immobile fosse una seconda casa, la percentuale scenderebbe al 36%, con un recupero totale di 1.440 euro, distribuiti in dieci quote annuali.
È importante ricordare che la detrazione spetta con riferimento all’anno in cui il condominio effettua il bonifico all’impresa, e che il singolo condomino deve aver versato la propria quota entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.









