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Condono edilizio: se richiesto prima di norma contraria rimane valido

Condono edilizio: se richiesto prima di norma contraria rimane validoCondono edilizio: se richiesto prima di norma contraria rimane valido
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Il condono edilizio può essere reso invalido se successivamente viene promulgata una norma che ne nega l’approvazione?

Secondo il TAR Sardegna la risposta è no. Un norma disposta successivamente alla richiesta di condono edilizio, non può evitare che l’immobile abusivo venga regolarizzato.

Vediamo perché.

Condono edilizio: il caso

Con la sentenza n. 214/2021 affrontata dal TAR Sardegna, torniamo a parlare del condono edilizio concesso con la legge n. 724/1994. Questo era destinato alle opere realizzate successivamente al primo condono edilizio, introdotto invece con la legge n. 47/1985.

Il caso riguarda una richiesta di condono presentata nel 1995 in merito ad un immobile abusivo comprendente:

  • Camera da letto;
  • Cucina;
  • Bagno;
  • Guardaroba;
  • Locale adibito a deposito.

La zona nella quale era stato realizzato l’immobile, con la legge del 1994, era diventata Parco nazionale, comportando anche l’obbligo di rispettare nuovi vincoli paesaggistici.

Dopo un anno dalla presentazione della richiesta, nel 1996 l’Ufficio regionale per la tutela del territorio aveva approvato la concessione del condono edilizio perché la costruzione comunque non violava i vincoli paesaggistici.

Il Comune dunque, nel 2001, ha approvato la regolarizzazione di tutti i vani dell’immobile. L’unica eccezione era il vano cucina, escluso dal Comune senza dare spiegazioni, seppure anche questo locale era presente nell’autorizzazione paesaggistica.

Con il terzo condono edilizio, quello concesso dalla legge n. 326/2003, il proprietario dell’immobile ha effettuato quindi una nuova richiesta di condono, per regolarizzare anche il vano cucina. La risposta arriva solo nel 2014, anno in cui il Comune respinge la richiesta del cittadino, ritenendo che l’istituzione del Parco nazionale nel 1994 impedisse di regolarizzare l’abuso.

Oltretutto, secondo il Comune, l’immobile non rispettava neanche le regole del PUC (Piano Urbanistico Comunale), in quanto non presente un piano attuativo convenzionato che approvasse la trasformazione del territorio.

Ricorso al TAR: norma successiva non può bloccare condono

Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego rivolgendosi al TAR, che alla fine gli ha dato ragione.

Il proprietario dell’immobile infatti aveva già pagato tutte le somme e gli oneri dovuti per regolarizzare l’abuso nel 2010.

Tenendo conto che il Comune non si è espresso sulla pratica per un tempo di 24 mesi dalla domanda, si era già perfezionato il meccanismo del silenzio-assenso, e quindi già per questo motivo il diniego sarebbe stato infondato.

Perché il silenzio-assenso sia valido, è necessario che l’immobile risulti regolare per quanto riguarda le normative urbanistiche. E secondo il TAR Sardegna, la struttura poteva essere sanata in quanto:

  • La legge n. 10 del 1994 non escludeva a priori tutti gli interventi edilizi all’interno del parco nazionale. Infatti, tramite la presentazione di un valido nulla osta prima di eseguire i lavori, la costruzione poteva essere consentita;
  • L’obbligo del piano attuativo convenzionato, introdotto con il PUC vigente, allora non era previsto dalla legge.

La legge del 1985 infatti disponeva che, per approvare il condono, si doveva tener conto del tipo di abuso e della data di ultimazione della struttura abusiva.

Le stessa normativa rendeva possibile il condono per gli immobili abusivi non conformi alle regole attualmente vigenti, ma conformi alle regole urbanistiche in vigore alla data di promulgazione della legge.

Insomma, il TAR Sardegna stabilisce che non è possibile bloccare un condono edilizio se al momento della richiesta l’abuso rispettava le condizioni di legge per essere regolarizzato. Una normativa disposta successivamente non può comportare il diniego del condono.

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TAGS: condono, condono edilizio, sentenza, sentenza 214 2021, tar

Autore: Redazione Online

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