La gestione degli abusi edilizi e la concessione dei condoni sono questioni sempre complesse, che richiedono un’attenta analisi delle circostanze e della normativa vigente. In particolare, la sentenza del TAR Sicilia n. 2906 del 23 agosto 2024 offre un’importante interpretazione riguardo all’onere della prova in materia di abusi edilizi.
Questa sentenza ha confermato il rigetto di un’istanza di condono edilizio e l’ordine di demolizione di un immobile, costruito in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
Ma come si è giunti a questa decisione?
Sommario
In ambito di abusi edilizi, uno degli aspetti fondamentali riguarda chi debba dimostrare quando l’immobile oggetto del condono sia stato effettivamente costruito. La sentenza del TAR Sicilia ribadisce che l’onere della prova spetta a chi ha commesso l’abuso. Questo significa che il ricorrente deve fornire documentazione precisa e inequivocabile sulla data di realizzazione dell’immobile, poiché solo in questo modo è possibile verificare se il fabbricato rientra nei termini per poter beneficiare delle normative sul condono.
Nel caso specifico, l’immobile era stato edificato in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, e il Comune aveva respinto l’istanza di condono basandosi sulla mancata presentazione di documenti cruciali, come la prova della data di costruzione.
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Nonostante il ricorrente sostenesse che le difficoltà fossero imputabili alla mancanza di risposta da parte delle autorità competenti, il Tribunale ha chiarito che tale responsabilità ricade comunque su chi richiede il condono. In assenza di prove concrete, il Comune ha quindi legittimamente rigettato la domanda, rafforzando il principio secondo cui la mancata produzione di elementi probatori sufficienti è sufficiente a giustificare il rigetto di un’istanza di condono.
Advertisement - PubblicitàUn elemento chiave che ha portato al rigetto del condono da parte del Comune e alla conferma della sentenza del TAR Sicilia riguarda il vincolo di inedificabilità assoluta. L’immobile in questione era stato costruito in una zona particolarmente protetta, a meno di 150 metri dalla battigia del mare, un’area dove, ai sensi dell’art. 15 della L.R. Sicilia n. 78/1976, vige un divieto categorico di edificazione.
Articolo n° 15
Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:
a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;
b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mc/mq;
c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l’indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mc/mq;
d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;
e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici.
Nell’ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 17 della legge 6/8/1967, n. 765.
Questo vincolo ha un carattere inderogabile, poiché riguarda la tutela paesaggistica e ambientale delle coste.
Il ricorrente ha tentato di argomentare che, in assenza di una risposta esplicita da parte della Soprintendenza, si sarebbe dovuto formare il silenzio assenso, che avrebbe consentito la regolarizzazione dell’immobile. Tuttavia, il TAR ha chiarito che il principio del silenzio assenso non può applicarsi in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, poiché la legge vieta in maniera esplicita qualsiasi forma di costruzione.
In tali contesti, nessun provvedimento favorevole può essere legittimato, nemmeno in via implicita, attraverso il meccanismo del silenzio amministrativo.
Advertisement - PubblicitàAlla luce delle circostanze esaminate, il TAR Sicilia ha ritenuto legittimo il rigetto del condono edilizio da parte del Comune. La sentenza sottolinea come l’amministrazione comunale abbia agito correttamente nel respingere la richiesta di sanatoria, non solo per la mancanza di documentazione sufficiente, ma anche perché l’immobile in questione non poteva in alcun caso beneficiare del condono, essendo stato costruito in un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta. Inoltre, il TAR ha ribadito che spetta sempre al ricorrente dimostrare la data di costruzione dell’immobile, elemento che non è stato adeguatamente provato in questo caso.
In mancanza di tali prove, il Comune è pienamente legittimato a negare il condono e, di conseguenza, a procedere con l’ordine di demolizione del manufatto. Questa decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato, che pone una forte responsabilità in capo a chi ha commesso l’abuso edilizio, obbligandolo a fornire le prove necessarie per poter accedere alle normative di sanatoria.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza n. 2906 del 23 agosto 2024 del TAR Sicilia non solo ha confermato il rigetto del condono, ma ha anche stabilito che l’immobile dovrà essere demolito, in quanto edificato in una zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. In questo contesto, la normativa non lascia spazio ad alcuna deroga o possibilità di sanatoria.
La distanza dalla battigia, inferiore ai 150 metri, rientra tra le limitazioni più rigide previste dalla L.R. Sicilia n. 78/1976, rendendo qualsiasi costruzione in quella zona illegale per legge.
Infine, il TAR ha chiarito che nessuna autorizzazione paesaggistica, né silenzio assenso, può prevalere su un vincolo di inedificabilità assoluta. Questo tipo di vincolo, infatti, non ha lo scopo solo di proteggere il paesaggio, ma di preservare l’integrità ambientale e la sicurezza delle aree costiere.
Di conseguenza, qualsiasi intervento edilizio realizzato in violazione di tali vincoli è destinato a essere demolito, senza possibilità di regolarizzazione.
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