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Condono edilizio: impossibile sanare nuove costruzioni commerciali

Condono edilizio: impossibile sanare nuove costruzioni commercialiCondono edilizio: impossibile sanare nuove costruzioni commerciali
Ultimo Aggiornamento:

In una recente sentenza del Consiglio di Stato, si torna a parlare del cosiddetto terzo condono edilizio, ovvero del decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003.

La questione affrontata nel caso riguarda le nuove costruzioni commerciali e l’impossibilità di richiedere il condono per sanarle, in quanto la normativa prevede che solo i fabbricati ad uso residenziale, se di nuova costruzione, possono richiedere il permesso di costruire in sanatoria.

Approfondiamo di seguito.

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Condono edilizio: ricorso per rigetto

La sentenza in questione è la n. 3342 del 26 aprile 2021, emessa dal Consiglio di Stato in riferimento ad un ricorso per via del rigetto di un Permesso di Costruire in sanatoria.

L’istante afferma di aver realizzato su un proprio terreno due costruzioni comunicanti senza richiedere alcun titolo abilitativo. Un immobile era adibito a struttura residenziale, mentre l’altro ad uso deposito.

Egli dichiara di aver richiesto e ottenuto, nel 2005, la domanda per il permesso di costruire in sanatoria, al fine di regolarizzare l’immobile residenziale, modificandone la destinazione d’uso in commerciale. Per quanto riguarda il deposito invece, l’istante aveva richiesto il condono nel 2004, ricevendo dapprima un preavviso di rigetto e poi un provvedimento di rigetto vero e proprio.

L’interessato ha dunque presentato ricorso al TAR Bari, che ha dato ragione al Comune, e per questo motivo si è rivolto ad ultimo al Consiglio di Stato.

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Nuovi manufatti commerciali non passibili di condono

Il motivo del rigetto del ricorso è da trovarsi nella stessa legge che regola il terzo condono edilizio. Qui infatti viene stabilito molto chiaramente che l’applicabilità della sanatoria riguardo alle nuove costruzioni è valida solo se queste sono residenziali, e non commerciali.

L’istante ha tentato inutilmente di fornire una differente interpretazione della norma, contestando la violazione da parte del TAR della normativa sopracitata, ma non ha avuto il risultato sperato.

Il Consiglio di Stato infatti ha dato ragione al TAR e allo stesso Comune che per primo ha rigettato la richiesta di condono.

Viene chiarito che la possibilità di beneficiare del terzo condono edilizio è unicamente destinata alle costruzioni:

  • Concluse entro il 31 marzo 2003;
  • Che non hanno subito ampliamenti volumetrici superiori al 30% (o a 750 metri cubi) rispetto alla costituzione originaria della struttura.

A Palazzo Spada si precisa infine che, è vero che nella legge che decreta il terzo condono edilizio c’è la possibilità di sanare anche manufatti conclusi dopo il 31 marzo 2003, ma tale concessione è unicamente rivolta alle nuove costruzioni ad uso residenziale che:

  • Non superino una volumetria pari a 750 metri cubi per singola unità;
  • Non superino complessivamente una volumetria pari a 3.000 metri cubi.

È dunque espressa piuttosto chiaramente nella normativa l’impossibilità di sanare le nuove costruzioni ad uso commerciale.

Il CDS ha infine disposto come il deposito, riconducibile all’utilizzo dell’attività commerciale, non possa essere sanato con richiesta di condono edilizio, confermando il rigetto disposto dal TAR.



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TAGS: condono, condono edilizio, consiglio di stato, costruzioni commerciali, decreto legge, edilizia

Autore: Redazione Online

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