Diciannove metri quadrati in più e una domanda di condono rimasta senza risposta per molti anni non bastano a ottenere un titolo tacito. Se l’intervento appartiene a una categoria esclusa dalla sanatoria, il decorso del tempo non lo rende condonabile.

Lo chiarisce il TAR Lazio con la sentenza n. 16878 del 27 ottobre 2026, relativa all’ampliamento residenziale di un immobile in area paesaggisticamente vincolata. La proprietaria sosteneva che il condono fosse già maturato per silenzio-assenso; il Tribunale ha invece confermato il diniego comunale.

La domanda del 2004 e il diniego arrivato dopo molti anni

La pratica riguardava 19 m² di superficie utile residenziale aggiuntiva ed era stata presentata nel novembre 2004 nell’ambito del terzo condono. L’area era interessata da vincoli paesaggistici richiamati nel provvedimento del Comune.

Prima di respingere la domanda, l’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi alla proprietaria, che aveva presentato osservazioni. Nel ricorso, quest’ultima rivendicava la completezza della documentazione tecnica, il pagamento delle somme e l’avvenuta variazione catastale. Secondo la sua ricostruzione, il titolo si sarebbe formato già alla scadenza del termine triennale, rendendo necessario un eventuale annullamento in autotutela anziché un semplice diniego.

Il confronto non riguardava quindi soltanto il ritardo dell’ufficio. Il punto preliminare era capire se quella domanda potesse attivare il meccanismo del silenzio-assenso.

Perché la dimensione contenuta non era sufficiente

Il TAR ha considerato l’ampliamento un’opera maggiore, riconducibile alla ristrutturazione edilizia e non condonabile nel quadro della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004 applicato al caso. La specifica esclusione dell’intervento non risultava efficacemente contestata nel ricorso.

La misura di 19 m² descrive dunque il fatto, ma non costituisce una soglia che consenta automaticamente il condono. Occorre valutare la natura delle opere, il regime della domanda e i vincoli del sito. Un’aggiunta contenuta può comunque ricadere fuori dal perimetro consentito dalla disciplina straordinaria.

Il silenzio-assenso non nasce da qualunque domanda

La sentenza distingue i possibili vizi di una domanda astrattamente riconducibile al modello previsto dalla legge dalla situazione in cui quel modello manca in partenza. Non afferma che ogni errore o difformità impedisca sempre la formazione di un titolo tacito. Individua invece un limite più radicale: l’istanza deve almeno riferirsi a una fattispecie per la quale la legge contempla la possibilità di regolarizzazione.

Nel caso esaminato, l’esclusione dipendeva dalla tipologia dell’abuso e dal carattere vincolato dell’area. Mancava quindi il presupposto per far maturare il titolo mediante il silenzio dell’amministrazione. La completezza formale della pratica e i versamenti non superavano questa preclusione.

Per il Comune non si trattava di ritirare un titolo già formato

Da questa premessa deriva il rigetto della tesi sull’autotutela: se il titolo tacito non è mai nato, il Comune non deve prima annullarlo per poter respingere la richiesta. Il TAR ha escluso anche che la disciplina generale invocata sui provvedimenti tardivi rendesse inefficace il diniego di condono, soggetto a una regolazione speciale.

Neppure il solo trascorrere degli anni è stato considerato sufficiente a fondare l’affidamento rivendicato dalla ricorrente. Il giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, senza riconoscimento del condono richiesto.

Cosa controllare in una vecchia pratica ancora aperta

Chi acquista o deve intervenire su un immobile con una domanda storica non dovrebbe limitarsi alla ricevuta di deposito o alle somme versate. Serve ricostruire quali opere fossero comprese, quale legge di condono fosse stata utilizzata e quali vincoli incidessero sull’area.

È inoltre importante non confondere il condono straordinario con le attuali procedure ordinarie di sanatoria. La pronuncia riguarda una specifica domanda del 2004: non crea una nuova esclusione generale per qualsiasi intervento in area vincolata e non sostituisce la verifica tecnica della singola posizione.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lazio, Roma — sentenza 16878/2026 — testo integrale riservato

Sentenza-16878-2026-consultazione.pdf - 38,5 KB

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