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Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque?

La sentenza chiarisce che senza impugnazione formale, la delibera condominiale resta valida. L’opposizione al decreto ingiuntivo è inammissibile se non accompagnata da azione riconvenzionale tempestiva.

Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque? Decreto ingiuntivo e lavori difettosi: il condomino deve pagare comunque?
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Nel complicato mondo del diritto condominiale, le liti sui lavori straordinari e sulle relative spese sono tra le più frequenti. Capita spesso che un condomino si trovi a dover versare somme importanti a seguito di una delibera assembleare, pur ritenendo che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, oppure che l’amministratore non abbia fornito tutte le informazioni necessarie.

Ma cosa accade se il condomino, anziché impugnare la delibera, decide di opporsi direttamente a un decreto ingiuntivo con cui gli viene richiesto il pagamento delle quote?

È proprio da questa domanda che prende forma una recente sentenza del Tribunale di Siracusa, che affronta con chiarezza un nodo giuridico essenziale: si può contestare un credito condominiale senza aver prima impugnato la delibera che lo ha generato?

Ti è mai capitato di trovarti in disaccordo con decisioni prese in assemblea condominiale? Sai quali sono i tempi e i modi per far valere le tue ragioni legalmente?

Scopriamo cosa ha deciso il giudice e quali sono le implicazioni per tutti i condomini.

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Il caso: opposizione a un decreto ingiuntivo per spese straordinarie condominiali

Tutto ha avuto inizio con un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una condomina per il pagamento di oltre 9.000 euro, somma relativa a lavori straordinari deliberati dall’assemblea condominiale. La destinataria del provvedimento ha deciso di opporsi, sostenendo due motivi fondamentali: da un lato, l’amministratore non avrebbe rispettato l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 1130-bis del Codice Civile, omettendo di fornire la documentazione contabile dei lavori; dall’altro, i lavori presentavano presunti vizi e difformità tali da giustificare la riduzione dell’importo richiesto e il risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio, l’originaria opponente è deceduta e il processo è stato riassunto dalle sue eredi, che hanno mantenuto le medesime contestazioni. Il condominio, dal canto suo, ha sostenuto che:

  • la delibera era stata approvata regolarmente all’unanimità;
  • tutta la documentazione era stata trasmessa con raccomandate e PEC;
  • la condomina non aveva mai partecipato all’assemblea né aveva impugnato la delibera nei termini di legge.

La battaglia legale si è così concentrata su una questione cruciale: si può negare il pagamento di somme approvate in assemblea senza aver impugnato formalmente la delibera?

Leggi anche: Decreto ingiuntivo illegittimo per pagamenti arretrati in condominio: quando è l’amministratore a sbagliare

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Cosa ha deciso il tribunale: la delibera non impugnata è vincolante

Il Tribunale di Siracusa con la sentenza n° 841/2025 ha respinto in toto l’opposizione proposta dalle eredi della condomina, confermando il decreto ingiuntivo e condannandole anche al pagamento delle spese processuali. Al centro della decisione c’è un principio giuridico tanto semplice quanto decisivo: la delibera assembleare, se non viene impugnata nei termini previsti dalla legge (30 giorni dalla comunicazione), acquista efficacia vincolante per tutti i condomini, e non può più essere messa in discussione, nemmeno in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Approfondisci: Guida su come impugnare una delibera condominiale

Il giudice ha evidenziato come le lamentele sollevate – la scarsa chiarezza dei bilanci, la presunta incompletezza dei lavori, la richiesta di risarcimento – si riferissero in realtà alla validità della delibera approvata dall’assemblea. Tuttavia, non essendo stata impugnata tempestivamente né proposta alcuna domanda riconvenzionale di annullamento, tali contestazioni risultavano inammissibili.

Non è possibile, infatti, tentare di invalidare indirettamente una delibera definitiva attraverso un’opposizione al decreto ingiuntivo: sarebbe un modo per aggirare la legge.

Quanto al comportamento dell’amministratore, la sentenza ha chiarito che l’obbligo di informazione è stato pienamente rispettato: tutte le comunicazioni (comprese le convocazioni e i verbali dell’assemblea) erano state inviate tramite raccomandate A/R e posta elettronica certificata (PEC), e non vi erano elementi per ritenere che la documentazione non fosse stata ricevuta o compresa. Il Tribunale ha dunque escluso ogni irregolarità nella gestione da parte dell’amministratore.

In conclusione, il mancato rispetto delle forme previste dalla normativa condominiale ha reso inefficaci tutte le argomentazioni difensive delle eredi: la delibera è rimasta valida, il credito esigibile, e il decreto ingiuntivo legittimo.

Leggi anche: Condominio: se l’avviso dell’assemblea non arriva, la delibera è annullabile

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Opporsi non basta: cosa dice la giurisprudenza sulle delibere condominiali e i decreti ingiuntivi

La decisione del Tribunale di Siracusa si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai ben tracciato. La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 9839 del 2021, ha chiarito in modo definitivo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può esaminare la validità della delibera condominiale, ma solo a determinate condizioni: la nullità della delibera può essere rilevata d’ufficio o eccepita; l’annullabilità, invece, può essere valutata solo se è stata espressamente richiesta con domanda riconvenzionale proposta entro i 30 giorni previsti dall’art. 1137, secondo comma, del Codice Civile.

In altre parole, il semplice contestare l’importo di una spesa o la qualità dei lavori non è sufficiente per bloccare il pagamento richiesto. Se un condomino vuole davvero opporsi a una delibera condominiale, deve agire formalmente nei termini e nei modi corretti. Altrimenti, il verbale dell’assemblea diventa un vero e proprio titolo esecutivo, sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo e far valere il credito in sede giudiziaria.

La sentenza cita anche l’ordinanza n. 10101 del 2023 e altre pronunce della Cassazione (tra cui la n. 15696/2020 e la n. 26629/2009), che ribadiscono un punto fermo: la delibera condominiale di approvazione della spesa, se non contestata nei tempi previsti, è definitiva e costituisce base legale per la riscossione delle quote da parte dell’amministratore.

Questa linea interpretativa, ormai consolidata, punta a garantire certezza nei rapporti condominiali, evitando che ogni decisione assembleare possa essere messa in discussione arbitrariamente e senza limiti di tempo.



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TAGS: amministratore condominio, art. 1137 c.c., decreto ingiuntivo, delibera condominiale, diritti condomino, giurisprudenza condominiale, obbligo informativo, opposizione, sentenza Tribunale, spese straordinarie

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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