Antincendio: le normative in vigore per i condomini
Vediamo quali sono le normative antincendio obbligatorie che i condomini e gli edifici di civile abitazione devono adottare nel 2021.
Tutt’oggi, la normativa antincendio che regolarizza le disposizioni da adottare negli edifici adibiti ad abitazione è il Decreto Ministeriale n. 246 del 16/05/1987.
Essendo però tale norma piuttosto datata, con il tempo si è reso necessario adeguare le disposizioni di legge per la sicurezza antincendio alle nuove tecnologie sviluppatesi fino ai giorni nostri.
Per questo motivo, a partire dal 6 maggio 2019, è entrata in vigore la nuova Regola Tecnica Verticale con il Decreto 25 gennaio 2019, recante: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Di seguito vediamo quali sono le normative antincendio obbligatorie che i condomini e gli edifici di civile abitazione devono adottare nel 2021.
Sommario
Antincendio in condominio: edifici nuovi e già esistenti
Innanzitutto, è bene chiarire che le nuove disposizioni previste dalla RTV del 2019, devono essere obbligatoriamente applicate a partire dal 6 maggio 2019 (entrata in vigore decreto) solo per quanto riguarda i condomini e gli edifici di nuova costruzione.
Gli edifici che all’uscita del decreto erano già esistenti invece, avevano tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni di legge entro il:
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Richiedi informazioni gratis- 6 maggio 2020 per tutte le disposizioni in generale previste dalla nuova RTV;
- 6 maggio 2021, solo per l’installazione di sistemi di segnalazione di allarme antincendio manuale o vocale, dove previsti.
Per provare che il condominio già esistente si è adeguato alle nuove integrazioni della normativa antincendio, è necessario indicare l’avvenuta applicazione delle disposizioni nell’Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio, da trasmettere al Comando dei Vigili del Fuoco.
Advertisement - PubblicitàSCIA VVF: quali condomini devono presentarla
Se poi il condominio rientra nell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendio (come previsto dal DPR n. 151 del 01/08/2011 ), sarà obbligatorio presentare anche la SCIA (chiamata anche SCIA VVF per distinguerla dalla SCIA in edilizia).
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I condomini e gli edifici ad uso civile che sono tenuti a presentare la SCIA VVF al Comando competente sono unicamente quelli che:
- Hanno un’altezza antincendio superiore a 24 metri;
- Hanno installato un gruppo elettrogeno con potenza complessiva pari o superiore a 500 kW;
- Presentano un’autorimessa, box condominiale o un parcheggio multipiano con superficie coperta superiore a 300 mq.
Le prestazioni in base all’altezza antincendi
La normativa antincendio distingue le disposizioni da adottare negli edifici di civile abitazione a seconda del L.P. (Livello di Prestazione) che presenta il condominio. Le diverse strutture si distinguono in edifici di tipo:
- A (L.P. 0), se l’altezza antincendi va dai 12 ai 24 metri;
- B e C (L.P. 1), se l’altezza antincendi va da 24 a 54 metri;
- D (L.P. 2), se l’altezza antincendi va da 54 a 80 metri;
- E (L.P. 3), se è superiore a 80 metri.
A seconda del tipo di edificio e del livello di prestazione, sarà necessario adottare delle specifiche disposizioni. È possibile consultarle con le tabelle riportate all’Allegato 1 del Decreto 25/05/2019.
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