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Cessione di crediti non esigibili: deducibilità a condizioni ben precise

La recente ordinanza della Cassazione, n. 27344 del 26 settembre 2023, ha sollevato questioni di rilevante importanza in ambito fiscale, riguardanti la deducibilità delle perdite su crediti dal reddito imponibile.

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La recente ordinanza della Cassazione, n. 27344 del 26 settembre 2023, ha sollevato questioni di rilevante importanza in ambito fiscale, riguardanti la deducibilità delle perdite su crediti dal reddito imponibile.

Questa sentenza, emergendo da un contesto controverso tra un’azienda e l’Agenzia delle Entrate, offre un’interpretazione decisiva in materia di recupero crediti e delle condizioni di deducibilità delle perdite.

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Contesto e sviluppo del caso

La controversia tra l’azienda e l’Agenzia delle Entrate, che ha dato origine alla sentenza della Cassazione n. 27344 del 26 settembre 2023, si concentra su un punto nodale della fiscalità aziendale: la deducibilità delle perdite su crediti dal reddito imponibile.

Il caso si origina da un avviso di accertamento emesso per l’IVA dell’anno 2008, in cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione ricavi non dichiarati per un importo di 232.500 euro e contestava la deducibilità di una minusvalenza per un valore di 648.236,82 euro.

La controversia si è accesa principalmente sulla legittimità della deducibilità delle perdite generate dalla cessione dei crediti in sofferenza da parte dell’azienda. L’azienda, da parte sua, sosteneva che tali cessioni fossero state necessarie a causa dell’impossibilità di procedere con ulteriori operazioni di sconto bancario, data l’insolvenza dei debitori.

Questa interpretazione è stata inizialmente accolta dai giudici di primo grado, ma successivamente contestata dall’Agenzia delle Entrate.

Il punto cruciale della decisione della Cassazione ruota attorno all’interpretazione degli articoli 101 del Tuir e 2697 del codice civile.

Art. 2697 Codice Civile
Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e’ modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato che la cessione dei crediti in sofferenza, effettuata dall’azienda, non fosse sufficiente a giustificare la deducibilità delle perdite. L’Agenzia ha sostenuto che per essere deducibili, le perdite su crediti devono essere supportate da elementi certi e precisi che attestino la loro effettiva irrecuperabilità.

Il cuore del dibattito giuridico si è quindi spostato sulla interpretazione di “elementi certi e precisi” e sulla necessità di una prova concreta che dimostrasse l’irrecuperabilità dei crediti ceduti. Inoltre, è stata sollevata la questione relativa alla natura delle operazioni effettuate e alla loro effettiva rilevanza ai fini della deducibilità fiscale.

La Cassazione, con la sua sentenza, ha cercato di fornire un’interpretazione chiara e univoca di questi aspetti normativi, stabilendo un precedente importante per casi simili in futuro.

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Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 27344/2023 rappresenta un momento significativo nella giurisprudenza italiana in tema di fiscalità aziendale. Essa stabilisce chiaramente i parametri e le condizioni sotto cui le perdite su crediti possono essere considerate deducibili, offrendo una guida preziosa sia per le aziende che per i professionisti del settore.



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TAGS: cessione crediti, crediti inesigibili

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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