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Cessione del Credito e Sconto Fattura: nuove spiegazioni con Circolare 7 settembre

Cessione del Credito e Sconto Fattura: nuove spiegazioni con Circolare 7 settembreCessione del Credito e Sconto Fattura: nuove spiegazioni con Circolare 7 settembre
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Con la Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce tutti i nuovi chiarimenti riguardanti le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus e degli altri Bonus Casa in relazione all’esercizio della cessione del credito o dello sconto in fattura immediato.

Nello specifico, il documento è finalizzato a dare spiegazioni in relazione a tutte le più recenti modifiche apportate all’art. 121 del Decreto Rilancio dal cosiddetto “Decreto Cessioni” (DL n. 11 del 16 febbraio 2023).

Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere in merito alle nuove regole sulla cessione del credito e lo sconto in fattura.

Cessione Credito e Sconto Fattura: modalità compensazione

Il primo tema trattato dalle Entrate riguarda in particolare le modalità di compensazione dei crediti derivanti da cessione del credito e sconto in fattura, legati chiaramente alla fruizione di Superbonus e altri Bonus Casa.

L’art. 121 del Decreto Rilancio, nello specifico, al comma 3 prevede quanto segue:

I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione […] sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

In riferimento a tale disposizione, con l’art. 2-quater del Decreto Cessioni è stata fornita un’interpretazione autentica relativa all’utilizzo in compensazione dei crediti, dove si è chiarito che:

[…] la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, […] nei confronti di enti impositori diversi.

L’Agenzia delle Entrate spiega a questo proposito che la possibilità di estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante la compensazione dei crediti derivanti da Superbonus e Bonus Casa viene concessa sia in relazione alle future operazioni di compensazione, sia in riferimento ai crediti maturati in passato.

Bonus Casa: eccezioni al divieto cessione, responsabilità, remissione

Un’altra disposizione sulla quale si è reso necessario fornire delucidazioni è quella prevista all’art. 2, comma 1 del decreto cessioni.

Qui è stato stabilito in particolare che, di base, a partire dal 17 febbraio 2023, l’esercizio della cessione del credito o dello sconto in fattura non è più ammesso per i crediti derivanti dai bonus edilizi.

I contribuenti che dunque dispongono ancora di crediti residui, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, con ripartizione in più anni.

Si spiega tuttavia che esistono diversi casi – riguardanti sia il Superbonus che gli altri Bonus Casa – che vengono considerati esclusi dal divieto di esercizio delle opzioni alternative, e per i quali quindi è ancora possibile fruire delle agevolazioni tramite cessione del credito o sconto in fattura.

Per saperne di più, leggi: “Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori

La Circolare n. 27/E fornisce ulteriori chiarimenti anche in relazione alle nuove disposizioni riguardanti la responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari.

In particolare il decreto cessioni ha stabilito che i fornitori e i cessionari che utilizzano in compensazione crediti d’imposta (che poi si rivelano essere derivati da operazioni fraudolente) possano essere considerati responsabili solo se è possibile dimostrare che hanno operato con colpa grave.

Nessuna conseguenza invece nel caso in cui la colpa sia lieve, in questi casi il coinvolgimento di chi compensa il credito sarà irrilevante.

Il decreto ha esteso inoltre a favore di più soggetti la possibilità di esercitare la remissione in bonis. I casi sono due:

  1. Il soggetto non ha presentato in tempo l’asseverazione per attestare l’efficacia degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
  2. Il soggetto non ha presentato la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative in relazione ad un contratto di cessione non concluso entro il 31 marzo 2023, in cui il cessionario è un “soggetto qualificato”.

Per conoscere tutte le novità, leggi: “Bonus edilizi: dall’Agenzia le novità su cessione credito e sconto in fattura

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TAGS: agenzia delle entrate, cessione credito, sconto fattura

Autore: Redazione Online

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