Edilizia.com
Edilizia.com

Danni da infiltrazioni: manutenzione e obblighi in condominio

La sentenza chiarisce le responsabilità per danni da infiltrazioni in condominio, ribadendo l’obbligo di manutenzione di balconi e frontalini, il ruolo delle polizze assicurative e l’equa ripartizione delle spese.

Danni da infiltrazioni: manutenzione e obblighi in condominio Danni da infiltrazioni: manutenzione e obblighi in condominio
Ultimo Aggiornamento:

Le infiltrazioni d’acqua nei condomini sono un problema comune, ma quando i danni diventano gravi, capire chi è responsabile può essere complicato. La sentenza del Tribunale di Napoli del 17 ottobre 2024 ha affrontato proprio una situazione di questo tipo: il proprietario di un appartamento danneggiato ha citato in giudizio il vicino del piano superiore, il condominio e l’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La causa principale? Un balcone mal tenuto e frontalini in pessimo stato di manutenzione.

Questa vicenda non solo mette in evidenza l’importanza della manutenzione nelle parti comuni e private di un edificio, ma chiarisce anche le regole sulla ripartizione delle responsabilità tra proprietari, condominio e assicurazioni.

Come si è arrivati alla decisione del tribunale? E quali sono le implicazioni per casi simili?

Scopriamolo insieme.

Advertisement - Pubblicità

Il contesto del caso

La vicenda giudiziaria è iniziata con un atto di citazione da parte del proprietario dell’appartamento danneggiato, che denunciava gravi infiltrazioni derivanti dalla pavimentazione e dai frontalini del balcone sovrastante.

Secondo l’attore, i danni al soffitto, che includevano distacchi di intonaco, ossidazione dei ferri d’armatura e fenomeni di crollo parziale, avevano raggiunto un livello tale da rendere inagibile l’ambiente interessato. Per evitare ulteriori crolli, era stato necessario predisporre interventi di emergenza, tra cui il fissaggio di un telo per raccogliere le infiltrazioni d’acqua.

Il vicino, proprietario del balcone sovrastante, ha negato ogni responsabilità, attribuendo invece le infiltrazioni al cattivo stato di manutenzione delle parti comuni condominiali, in particolare dei frontalini del balcone. Inoltre, ha evidenziato che l’attore aveva effettuato modifiche al proprio terrazzo, chiudendolo parzialmente con una struttura in alluminio, sostenendo che tali lavori avessero contribuito al peggioramento della situazione.

Il condominio, chiamato in causa per la presunta mancata manutenzione delle parti comuni, ha respinto ogni addebito e chiesto l’intervento della propria compagnia assicurativa. Tuttavia, l’assicurazione ha contestato la propria responsabilità, sostenendo che lo stato di abbandono manutentivo rendesse il danno non coperto dalla polizza.

Advertisement - Pubblicità

Le questioni principali affrontate dal tribunale

Il Tribunale ha esaminato tre aspetti fondamentali per risolvere la controversia. Al centro del dibattito vi era la determinazione di chi fosse effettivamente responsabile dei danni subiti dall’appartamento dell’attore. In base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, è emerso che i fenomeni infiltrativi erano stati causati sia dalla cattiva impermeabilizzazione del balcone sovrastante, di proprietà del vicino, sia dallo stato di abbandono dei frontalini, che non garantivano il corretto deflusso delle acque piovane.

Pertanto, il giudice ha riconosciuto una responsabilità congiunta tra il proprietario del balcone e il condominio.

Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda la natura giuridica dei frontalini dei balconi. Il giudice ha stabilito che tali elementi costituiscono parte integrante della facciata dell’edificio e, in quanto tali, sono considerati beni condominiali. Di conseguenza, il condominio aveva l’obbligo di provvedere alla loro manutenzione periodica per evitare situazioni di degrado come quella verificatasi.

Infine, una questione delicata riguardava la legittimità delle richieste di risarcimento avanzate dall’attore, dato che, durante il corso della causa, l’appartamento era stato oggetto di un pignoramento e successivo trasferimento.

Il tribunale ha chiarito che il diritto al risarcimento resta in capo al proprietario che subisce il danno al momento del suo verificarsi, poiché tale diritto è autonomo rispetto alla titolarità del bene stesso. Questo principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Advertisement - Pubblicità

La decisione del tribunale

Il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza che distribuisce in modo preciso le responsabilità per i danni subiti dall’appartamento dell’attore.

In primo luogo, il giudice ha condannato in solido il vicino proprietario del balcone sovrastante e il condominio. Questa decisione si basa sul fatto che entrambe le parti hanno contribuito al verificarsi del danno: il vicino, per non aver garantito una corretta manutenzione e impermeabilizzazione del proprio balcone; il condominio, per aver trascurato i frontalini, parte comune dell’edificio, che non consentivano il corretto deflusso delle acque piovane.

Il giudice ha anche confermato che i frontalini dei balconi fanno parte della facciata dell’edificio e sono quindi da considerarsi beni comuni. Questo dettaglio è stato fondamentale per stabilire che il condominio ha una responsabilità diretta nella manutenzione di questi elementi e che la mancata cura ha contribuito in modo significativo al degrado e alle infiltrazioni.

Leggi anche: Normative e utilizzi: differenze tra balcone, terrazzo e terrazza

Un aspetto cruciale della sentenza è stato il riconoscimento dell’operatività della polizza assicurativa condominiale. Nonostante iniziali contestazioni da parte dell’assicurazione, il giudice ha stabilito che i danni erano coperti dalla polizza, poiché non vi era dolo ma solo colpa. Tuttavia, è stato sottolineato che il condominio ha il dovere di mantenere le parti comuni in buono stato per evitare che eventi prevedibili, come le infiltrazioni, possano essere esclusi dalla copertura assicurativa.

Infine, il tribunale ha deciso che il risarcimento complessivo, pari a circa 2.899,77 euro, venga suddiviso proporzionalmente tra il vicino e il condominio, sulla base delle responsabilità accertate.

Inoltre, il giudice ha disposto che le spese per i lavori necessari alla messa in sicurezza siano condivise tra le parti. Questa ripartizione riflette l’approccio del tribunale di bilanciare le colpe, garantendo che il risarcimento sia equo per l’attore e sostenibile per i responsabili.



Richiedi informazioni per Casa, Condomini, Leggi e Normative, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Serve il permesso di costruire per chiudere il balcone con vetrate panoramiche?Serve il permesso di costruire per chiudere il balcone con vetrate panoramiche?

Serve il permesso di costruire per chiudere il balcone con vetrate panoramiche?

26/06/2025 11:47 - La chiusura di un balcone con vetrate può costituire abuso edilizio se altera i volumi. Anche strutture leggere richiedono permessi, salvo i casi previsti dal Decreto Salva Casa.
IMU 2025: cosa fare se hai saltato la scadenza del 16 giugno?IMU 2025: cosa fare se hai saltato la scadenza del 16 giugno?

IMU 2025: cosa fare se hai saltato la scadenza del 16 giugno?

26/06/2025 10:13 - Chi ha saltato l’acconto IMU 2025 può rimediare con il ravvedimento operoso, [..]
TAGS: danni appartamento, danni infiltrazioni, diritto condominiale, frontalini condominio, infiltrazione, infiltrazioni balcone, manutenzione condominio, polizza assicurativa condominio, responsabilità condominiale, ripartizione spese

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

Leggi tutti i miei articoli | Visita il mio profilo Linkedin

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!