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Superbonus: documenti obbligatori a seconda degli interventi

Superbonus: documenti obbligatori a seconda degli interventiSuperbonus: documenti obbligatori a seconda degli interventi
Ultimo Aggiornamento:

Il Superbonus è nato nel 2020 in forma sperimentale, principalmente come “àncora di salvataggio” per favorire la ripresa dell’economia italiana durante il periodo peggiore legato all’emergenza pandemica.

Ad oggi il destino del maxi-incentivo sembra essere ormai segnato, soprattutto sulla base di quanto previsto dal DDL della nuova Manovra 2024.

Leggi anche: “Superbonus 2024: i cambiamenti in arrivo per il prossimo anno, addio al 110%

Superbonus: documenti che attestano l’autorizzazione ai lavori

In relazione all’usufrutto del Superbonus, abbiamo visto di recente tutti i documenti obbligatori che vengono richiesti per dimostrare il possesso dell’immobile oggetto di interventi e le spese sostenute (approfondisci qui).

Esistono però ulteriori documenti da produrre e conservare a seconda degli interventi che si intendono svolgere.

In primo luogo, sarà necessario attestare il possesso del titolo abilitativo che ha autorizzato l’avvio dei lavori. Le autorizzazioni amministrative dovranno contenere obbligatoriamente i dati relativi alla tipologia dei lavori e alla data in cui questi sono iniziati.

A seconda dell’entità degli interventi ammessi al maxi-incentivo, i titoli possono essere:

  • CIL (Comunicazione Inizio Lavori);
  • CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata);
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

I soggetti beneficiari dovranno conservare, con l’autorizzazione, anche la ricevuta di deposito rilasciata dal Comune.

Se invece gli interventi agevolabili non necessitano di titoli abilitativi per essere realizzati, si dovrà produrre una Dichiarazione sostitutiva in cui si attesta:

  • Che i lavori da svolgere rientrano tra quelli ammessi al Superbonus;
  • Che per tali lavori agevolabili non sono necessarie autorizzazioni;
  • La data di avvio degli interventi.

Per determinate tipologie di interventi, sarà richiesta inoltre la Comunicazione preventiva da inviare all’ASL prima di iniziare i lavori. In questo caso, sarà necessario conservare la ricevuta di spedizione della Comunicazione.

Leggi anche: “Comunicazione ASL per lavori edilizi: a cosa serve, quando è obbligatoria

Superbonus: documenti per interventi di riduzione rischio sismico

Per quanto riguarda il Superbonus nell’ottica degli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (cosiddetto “Super Sismabonus”), si dovranno conservare i seguenti documenti:

  1. Asseverazione che attesti il possesso dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, rilasciata a fine lavori o al termine di ogni SAL;
  2. Ricevuta di deposito dell’asseverazione presso lo sportello unico;
  3. Attestazione che certifichi che il tecnico asseveratore è correttamente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
  4. Polizza RC (Responsabilità Civile) sottoscritta dal professionista, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  5. Attestazione sottoscritta dall’impresa che realizza i lavori, in cui si dichiara che gli interventi trainaTI sono stati eseguiti tra la data di inizio e la data di fine dei lavori trainaNTI;
  6. Relazione tecnica sottoscritta dal progettista dei lavori, in cui si attesta la classe di rischio sismico attribuibile all’immobile prima e dopo gli interventi;
  7. Ricevuta di deposito della relazione tecnica presso l’ufficio del Comune;
  8. Per gli immobili situati in aree sottoposte a tutele o vincoli, qualora si realizzassero solo interventi trainaTI, si dovrà produrre l’attestazione in cui si certifica l’impossibilità di realizzare lavori trainaNTI, se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  9. Se si dovessero realizzare interventi trainaTI volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, sarà necessario attestare il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 236 del 14 giugno 1989 in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli immobili;
  10. Nel caso in cui si intendesse beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche (Super Sismabonus Acquisti https://www.edilizia.com/leggi-normative/superbonus-e-sismabonus-acquisti-asseverazione-sismica-occhio-alle-scadenze/), si dovrà conservare l’atto di acquisto dell’immobile.

Superbonus: documenti per lavori di efficientamento energetico

Per i beneficiari del Superbonus che realizzano invece lavori volti all’efficientamento energetico degli immobili (ramo “Super Ecobonus”), saranno richiesti ulteriori diversi documenti.

Nello specifico:

  1. Asseverazione in cui si certifica il possesso dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute, rilasciata dopo la fine di tutti i lavori oppure al termine di ogni SAL;
  2. Ricevuta di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA;
  3. Scheda descrittiva degli interventi, con ricevuta di trasmissione all’ENEA;
  4. APE pre-interventi e APE post-interventi;
  5. Relazione tecnica sottoscritta dal progettista, in cui si attesta il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 10 del 9 gennaio 1991;
  6. Attestazione che certifichi l’iscrizione del tecnico asseveratore agli ordini o collegi professionali;
  7. Polizza RC sottoscritta dall’asseveratore, con massimale adeguato agli importi oggetto dell’asseverazione;
  8. Attestazione in cui l’impresa dichiara che i lavori trainaTI sono stati realizzati tra la data di fine e la data di inizio dei lavori trainaNTI;
  9. Per gli immobili sottoposti a vincoli o tutele, se si realizzano solo lavori trainaTI, bisognerà attestare l’impossibilità di eseguire interventi trainaNTI se il visto di conformità è stato apposto da altro CAF o professionista;
  10. Se è stato realizzato l’intervento trainaTO di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, l’impresa dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui attesta che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso al massimo nel 2021. L’intervento nello specifico rientrava tra quelli agevolabili col Superbonus se realizzato dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  11. In caso si realizzassero lavori trainaTI di abbattimento delle barriere architettoniche, si dovrà dimostrare anche qui il rispetto dei criteri di cui al DM n. 236/1989 visto sopra.

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Autore: Redazione Online

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