La mancata compilazione del quadro “F” della CILA-S comporta la decadenza dal Superbonus. È possibile accedere ai bonus ordinari tramite ravvedimento operoso e attenzione alla tassazione delle plusvalenze.
Negli ultimi anni, il Superbonus ha rappresentato uno degli strumenti fiscali più rilevanti per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tuttavia, la sua complessa normativa ha generato dubbi e criticità, portando molti contribuenti a ricorrere all’interpello presso l’Agenzia delle Entrate.
È proprio questo il caso affrontato nella risposta n. 122/2025, che chiarisce cosa accade quando nella CILAS manca un’annotazione fondamentale.
Un contribuente, identificato come [ALFA], ha esposto all’Agenzia un caso molto preciso: proprietario di un edificio residenziale composto da 2 a 4 unità immobiliari, tutte sanate e legittimate prima dell’inizio dei lavori, ha eseguito interventi agevolabili con Superbonus nel biennio 2021–2022. Tuttavia, nella CILAS presentata il 17 novembre 2021 non era stato compilato il quadro “F”, dedicato alle attestazioni sulla costruzione o legittimazione dell’immobile.
A fronte di ciò, il contribuente ha chiesto se questa omissione comportasse la decadenza dal Superbonus, se fosse possibile convertire le detrazioni in quelle ordinarie e se vi fosse una responsabilità fiscale legata alla cessione del credito, già effettuata a un istituto bancario.
Cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate? Come può un errore apparentemente formale compromettere un’agevolazione così importante? E quali sono i rimedi possibili?
Sommario
Il lettore, identificato con lo pseudonimo [ALFA], ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione piuttosto articolata relativa alla fruizione del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”). In particolare, ha dichiarato di essere unico proprietario di un edificio residenziale, regolarizzato prima dell’inizio dei lavori con apposita pratica edilizia, all’interno del quale ha sempre mantenuto la propria abitazione principale.
Nel biennio 2021-2022 ha realizzato una serie di interventi di efficientamento energetico: cappotto termico, sostituzione serramenti e impianti di climatizzazione, installazione di collettori solari, impianto fotovoltaico e relativo accumulo. Tutti gli interventi sono stati regolarmente asseverati e hanno generato un credito fiscale ceduto a un primario istituto di credito.
Il punto critico sollevato riguarda però la CILAS, in quanto il quadro “F”, relativo alle attestazioni sulla costruzione o legittimazione dell’immobile, è risultato non compilato. Da qui i tre quesiti chiave posti all’Agenzia:
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Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 122/2025, ha fornito un chiarimento di grande rilievo in materia di Superbonus. Richiamando l’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, ha ribadito che per poter accedere all’agevolazione del 110% è necessaria la presentazione della CILAS correttamente compilata, inclusa l’attestazione sulla costruzione o legittimazione dell’immobile.
In particolare, secondo la norma, la decadenza dal Superbonus si verifica nei seguenti casi:
Pertanto, la mancata compilazione del quadro “F” della CILAS comporta la decadenza automatica dal Superbonus, a prescindere dalla regolarizzazione urbanistica avvenuta tramite sanatoria prima dell’avvio dei lavori.
Si tratta, dunque, di una violazione sostanziale e non formale.
Tuttavia, l’Agenzia ha anche aperto alla possibilità per il contribuente di recuperare il beneficio fiscale attraverso i bonus ordinari, qualora siano soddisfatti i requisiti specifici per ciascuna agevolazione (es. Ecobonus, Bonus ristrutturazioni). In questo caso, la detrazione potrà essere fruita solo in dichiarazione dei redditi, e non sarà più cedibile a terzi.
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Advertisement - PubblicitàIn risposta al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il contribuente, decaduto dal Superbonus per omissioni nella CILA-S, può ricorrere al ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997. Questo strumento consente di regolarizzare la propria posizione versando quanto dovuto – imposta, sanzioni e interessi – con una riduzione delle sanzioni calcolata in funzione della tempestività del ravvedimento stesso.
Riguardo alla decorrenza (dies a quo) per il calcolo degli interessi e delle sanzioni, l’Agenzia ha accolto la soluzione proposta dal contribuente: si farà riferimento alla data di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello di cessione del credito. Questo perché non è tecnicamente possibile individuare con certezza il momento in cui il cessionario ha utilizzato il credito.
Infine, per quanto concerne il terzo quesito relativo alla possibile tassazione delle plusvalenze in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi, l’Agenzia ha chiarito che:
In sintesi, la perdita del Superbonus non implica automaticamente una tassazione della plusvalenza secondo la nuova normativa introdotta per gli immobili “superbonificati”, ma può comunque esporre il contribuente a tassazione secondo la disciplina ordinaria se l’immobile viene venduto prima dei cinque anni.