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Superbonus 110%: e se entro 5 anni si vende l’immobile?

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Il Superbonus 110% è l’unico incentivo statale che consente di detrarre le spese sostenute nella misura del 110% e di recuperarle in 5 anni.

Come sappiamo, per tutti gli altri bonus casa la detrazione si ripartisce con 10 quote per 10 anni. Per il maxi-incentivo si è deciso invece di ridurre i tempi, concedendo una ripartizione di 5 quote in 5 anni, che diventano invece 4 anni se si iniziano i lavori nel 2022.

Chiarito questo, che cosa accade se il beneficiario del Superbonus 110%, che sta ancora usufruendo dell’agevolazione, decide di vendere l’immobile prima dei 5 anni previsti per il recupero?

Superbonus 110%: come si determina la plusvalenza tassabile?

Oggetto dell’istanza un condominio che ha conseguito degli interventi trainanti nelle parti comuni, inerenti sia al miglioramento dell’efficienza energetica che alla riduzione del rischio sismico.

Congiuntamente ai lavori trainanti, uno dei condomini ha usufruito inoltre dell’opzione che concede di eseguire successivamente interventi trainati nella propria unità, e ha proceduto alla sostituzione degli infissi.

Per tutti i lavori realizzati, i beneficiari hanno scelto di usufruire del Superbonus 110% con l’opzione fiscale alternativa dello sconto in fattura.

A questo punto, a contattare il Fisco è il condomino privato che ha sostituito gli infissi di casa propria, in quanto aveva sottoscritto un contratto di vendita preliminare della sua unità.

L’istante chiede dunque se, per poter determinare la plusvalenza tassabile conseguita per via degli interventi effettuati, con la vendita dell’immobile entro 5 anni dall’ottenimento del beneficio, sia possibile dedurre al prezzo di vendita le spese eseguite nelle parti comuni (70.000 euro) e quelle realizzate nella propria abitazione (10.000 euro).

Possibile dedurre interventi Superbonus per aumento del valore

Il caso è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 204/2021.

Per rispondere al quesito, il Fisco rammenta quanto stabilito all’art. 67, comma 1, lettera b) del TUIR, ovvero che:

le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni” si considerano come redditi diversi.

Fanno eccezione le unità acquisite tramite l’opzione della successione, e gli immobili che tra la fase di acquisto (o costruzione) e la cessione sono state utilizzate come abitazione principale dal cedente o dai suoi eredi per la maggior parte del tempo.

Si ricorda inoltre che i redditi diversi sono tutti quelli che non derivano dall’esercizio di arti o professioni, da imprese commerciali, da società o da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il caso in questione, le plusvalenze si determinano calcolando la differenza tra l’ammontare delle rate percepite con il Superbonus 110% nel periodo d’imposta e i costi sostenuti per acquistare o costruire l’abitazione, includendo valori maggiorati comparabili ai lavori sostenuti sull’immobile prima della vendita.

È dunque possibile, se si vende l’unità entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, contare come imponibile la plusvalenza.

Si determina inoltre che i costi sostenuti per eseguire gli interventi ammissibili al Superbonus 110%, così come le spese notarili e le imposte sull’acquisto, sono deducibili dalla plusvalenza tassabile. Non possono essere dedotte dall’imponibile invece le spese legate alla normale gestione dell’immobile.

In conclusione, si determina che l’istante potrà dedurre le spese relative agli interventi, sia trainanti sulle parti comuni che trainati sulla propria unità. Questo perché non si tratta di costi legati alla normale gestione del bene, ma di spese che hanno prodotto un aumento di valore permanente per l’immobile.

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TAGS: agenzia entrate, bonus casa, condominio, detrazione, immobile, maxi incentivo, sconto in fattura, Superbonus, vendita

Autore: Redazione Online

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