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Ecobonus: passaggio crediti acquisiti non è cessione

Ecobonus: passaggio crediti acquisiti non è cessioneEcobonus: passaggio crediti acquisiti non è cessione
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L’Ecobonus rientra attualmente tra i Bonus Casa che prevedono la possibilità di scegliere, in alternativa all’usufrutto in detrazione, per le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Ad oggi, tuttavia, l’utilizzo delle opzioni alternative in relazione ai bonus edilizi è oggetto di discussione per via della decisione del Governo Meloni di abolire la possibilità di scegliere, per tornare quindi all’usufrutto del credito esclusivamente mediante la detrazione in più anni con la dichiarazione dei redditi.

I nuovi provvedimenti sono stati inseriti all’interno del DL n. 11 del 16 febbraio 2023 e sono in vigore a partire dal 17 febbraio. Il decreto dovrà ora essere presentato alla valutazione del Parlamento per essere convertito in Legge. Per approfondire, leggi: “Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti

A partire dal 17 febbraio, dunque, non sarà più concesso l’utilizzo dei Bonus Casa mediante le opzioni alternative. Le cessione e lo sconto rimarranno validi solo se, prima di tale data, è stata già presentata la CILA, il titolo abilitativo (per demolizione e ricostruzione) o la delibera assembleare (per i condomini).

Per i soggetti che possono ancora beneficiare del Superbonus, dell’Ecobonus e degli altri Bonus edilizi mediante le opzioni alternative, la normativa prevede che lo stesso credito possa essere ceduto per un massimo di 3 volte.

Nel caso in cui però l’operazione dovesse essere inquadrata come “passaggio del credito” e non come cessione, allora lo stesso credito potrà essere interessato da più di 3 trasferimenti.

Ecobonus: incorporante può utilizzare crediti dell’incorporata?

Si è parlato di recente di quest’argomento con la risposta ad interpello n. 218 del 16 febbraio 2023.

Qui l’istante rappresenta di essere una società cooperativa che dichiara di aver offerto ai propri soci, a partire dal 2021, la possibilità di acquistare crediti d’imposta maturati in seguito all’applicazione dello sconto in fattura, per aver eseguito interventi edilizi agevolabili con l’Ecobonus e con il Bonus Ristrutturazione.

Ad oggi, si fa sapere, i crediti maturati all’interno del cassetto fiscale della società ammontano complessivamente a diversi milioni di euro. Esistono inoltre dei lavori ancora in corso per i quali le pratiche sono in fase di perfezionamento.

Ciò posto, l’istante afferma che è stato avviato un progetto di fusione, in base al quale un’altra società incorporerà la società cooperativa.

A questo proposito, viene specificato che l’operazione di fusione è stata già approvata da entrambi i Consigli di Amministrazione ed iscritta presso il Registro Imprese nel mese di novembre 2022.

È proprio nel corso di quel mese che viene redatta anche l’istanza di interpello. Difatti, l’istante fa sapere che “per il prossimo mese di dicembre” (2022), si sarebbero tenute le convocazioni per le assemblee straordinarie dei soci, al fine di esaminare e approvare il progetto di fusione per incorporazione.

In quanto alla sottoscrizione ufficiale da parte di entrambi i Presidenti delle società, l’istante sostiene che questa fase era prevista entro il mese di febbraio 2023, con decorrenza degli effetti della fusione presumibilmente a partire dal 1° marzo 2023.

La società istante (ovvero l’incorporata) chiede quindi che fine faranno, in seguito all’avvenuta fusione, i crediti edilizi presenti nel proprio cassetto fiscale. Nello specifico, vorrebbe sapere se tali crediti d’imposta potranno essere trasferiti nel cassetto fiscale dell’altra società (ovvero l’incorporante) mediante il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Incorporante assume tutti i diritti della società incorporata

In seguito al riepilogo sul funzionamento delle opzioni alternative alla detrazione per i crediti derivanti da Superbonus, Ecobonus o dagli altri bonus casa, il Fisco ricorda quanto previsto dalle normative in merito alle operazioni di fusione per incorporazione.

Nello specifico, il Codice Civile, all’art. 2504 bis, stabilisce che:

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva […].

Anche il TUIR inoltre, all’art. 172 comma 4, prevede che:

Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

Ciò significa quindi che l’operazione di fusione comporta, sia sul piano civilistico che su quello fiscale, una “successione a titolo universale”, per la quale l’intero complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata vengono acquisite dalla società incorporante.

Per quanto riguarda il trasferimento di crediti d’imposta, sono stati forniti chiarimenti in merito con la Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002. Qui in particolare il caso riguardava i crediti d’imposta derivanti da investimenti in aree svantaggiate, per i quali si chiariva che:

Il credito d’imposta spettante alle società fuse o incorporate potrà essere fruito dalla società risultante dalla fusione o incorporante in quanto questa […] subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate.

Sempre riguardo ai crediti derivanti da investimenti in aree svantaggiate, con la Risoluzione n. 118/E del 29 aprile 2009, veniva specificato inoltre che la possibilità “di trasferire il diritto a fruire del credito d’imposta in questione è consentita unicamente con riguardo ad operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società)”.

Ecobonus: trasferimento per fusione non è cessione credito

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate afferma che gli stessi principi valgono anche per i crediti edilizi derivanti dal Superbonus, dall’Ecobonus e dagli altri bonus casa che ammettono la scelta.

Dal progetto di fusione allegato all’istanza, inoltre, risulta che:

La fusione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni degli atti di fusione nel Registro delle Imprese […]. La data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti. A far tempo dalla stessa data […] decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi […].

Il Fisco ritiene dunque che la società incorporante, in seguito all’avvenuta fusione, potrà utilizzare in compensazione con l’F24 i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata, in quanto appunto l’incorporante assume a titolo universale tutti i diritti dell’incorporata.

Tale operazione per questo motivo non sarà considerata come una cessione del credito.

Si fa presente tuttavia che, in questi casi, è necessario verificare che l’importo complessivo dei crediti utilizzati in compensazione (da ciascun soggetto coinvolto) non superi il limite massimo concesso per ogni annualità.

Per fare questo, come chiarito anche con la risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, sarà necessario compilare il Modello F24 come segue:

  1. Nella sezione “CONTRIBUENTE”:
    • Nel campo “Codice Fiscale”, si dovrà indicare il codice fiscale della società incorporante che intende utilizzare i crediti in compensazione;
    • Nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, si indicherà il codice fiscale della società incorporata che ha maturato i crediti d’imposta;
    • Nel campo “codice identificativo”, si dovrà indicare il codice “62”, che corrisponde a “Soggetto diverso dal fruitore del credito”.

Leggi anche: “Superbonus 110% per consolidato: cessione e compensazione senza limiti

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TAGS: cessione del credito, crediti, ecobonus, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

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