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Ecobonus impianti a biomassa: tipologie, requisiti, spese, interventi ammessi

Ecobonus impianti a biomassa: tipologie, requisiti, spese, interventi ammessiEcobonus impianti a biomassa: tipologie, requisiti, spese, interventi ammessi
Ultimo Aggiornamento:

Tra gli interventi agevolabili con l’Ecobonus è prevista una detrazione pari al 50% per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

In questo caso l’agevolazione viene concessa al 50% per le spese conseguite a partire dal 1° gennaio 2018, mentre la scadenza è la stessa attualmente prevista per l’Ecobonus in generale, ovvero il 31 dicembre 2024.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per gli impianti a biomassa la detrazione era prevista invece nella misura del 65%.

Vediamo di seguito quali sono le tipologie di impianti a biomassa che sono ammesse ai fini dell’incentivo e quali i requisiti richiesti per accedervi.

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Ecobonus impianti a biomassa: ammessa sostituzione e installazione ex novo

L’intervento di acquisto e posa in opera degli impianti a biomassa è dunque previsto dall’Ecobonus nella misura del 50% per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024.

L’agevolazione viene concessa sia in caso di sostituzione di un vecchio impianto con uno nuovo alimentato a biomassa, sia in caso di acquisto degli impianti a biomassa ex novo senza sostituzione. In entrambi i casi il valore massimo di detrazione non deve superare i 30.000 euro.

La posa in opera dell’impianto deve chiaramente avvenire in un immobile per il quale si può accedere all’Ecobonus. Le tipologie di immobile ammesse sono tutte le unità immobiliari, edifici, parti di edifici e immobili di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e anche strumentali all’attività d’impresa, purché siano già esistenti e censiti al Catasto (o in fase di accatastamento).

Sono esclusi infatti solo gli immobili che sono ancora in fase di costruzione, sebbene in determinati casi risultino anche questi ammissibili. Sono invece sempre ammessi all’incentivo gli immobili collabenti (F/4) che, pur essendo inagibili, sono comunque da considerare esistenti.

L’Ecobonus richiede quasi in tutti i casi che l’immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica sia dotato di un impianto di riscaldamento esistente.

Questo requisito non è richiesto solo per:

  • L’installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • L’installazione di schermature solari;
  • L’installazione di impianti alimentati da biomasse.

Leggi anche: “Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa

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Incentivi biomassa: tipologie impianti e normative generali

Le tipologie di impianti a biomassa che possono essere installate nelle singole unità, negli edifici o in parti di edifici esistenti, usufruendo della detrazione al 50% concessa con l’Ecobonus, sono le seguenti:

  1. Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW;
  2. Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW;
  3. Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione, con potenza termica nominale superiore a 50 kW;
  4. Stufe a combustibile solido;
  5. Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet con potenza termica nominale superiore a 50 kW;
  6. Termo cucine;
  7. Inserti a combustibile solido;
  8. Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi;
  9. Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento.

Per quanto riguarda le normative di riferimento, se la data di inizio dei lavori di installazione ricade tra il 6 ottobre 2020 e il 12 giugno 2022, si dovranno rispettare i requisiti per gli impianti e gli apparecchi a biomassa descritti all’Allegato G del Decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

Per gli impianti e apparecchi alimentati a biomasse che vengono installati a partire dal 13 giugno 2022, invece, i requisiti da rispettare sono spiegati all’Allegato IV del D.lgs. n. 199 dell’8 novembre 2021.

Leggi anche: Il pellet: Come scegliere quello migliore?

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Normative specifiche in base alla tipologia di impianto

Tra i nuovi requisiti richiesti in particolare è stato introdotto l’obbligo della certificazione ambientale con classe di qualità pari a:

  • 4 stelle, nel caso in cui l’impianto a biomassa di nuova installazione dovesse andare a sostituire un impianto a biomassa già esistente;
  • 5 stelle, per l’acquisto e installazione ex novo, nonché per la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale non a biomassa con un nuovo impianto a biomassa.

Per conoscere nello specifico tutti i nuovi requisiti leggi: “Incentivi impianti a biomassa: dal 13 giugno nuovi requisiti da soddisfare

Ulteriori requisiti vengono richiesti in base alla tipologia di impianto che viene installato. Gli impianti devono essere infatti certificati da un organismo accreditato che attesti la conformità alle norme:

  1. Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kW:
  1. Per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kW:
  1. Per le stufe e i termocamini a pellet:
  1. Per i termocamini a legna:
  1. Per le stufe a legna:
    • UNI EN 16510-1:2023 (vedi punto 4) per l’impianto;
    • UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 (vedi punto 1) per la legna e, in caso di utilizzo di bricchette di legno, sono ammesse solo le tipologie di cui alla normativa UNI EN ISO 17225-3:2021.
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Impianti a biomassa: differenze tra Ecobonus e Superbonus

Con l’Ecobonus, come abbiamo detto, il valore di detrazione massimo concesso per l’installazione degli impianti a biomassa è pari a 30.000 euro, con una percentuale del 50% di spese detraibili.

La detrazione può essere maggiorata con il Superbonus, che concede attualmente detrazioni pari al 90% o al 110%, e che stabilisce un valore più elevato di spese da poter considerare. In questo caso però l’installazione può avvenire solo negli immobili residenziali e solo se c’è già un impianto di riscaldamento presente.

Gli impianti a biomassa possono essere ammessi al Superbonus con l’intervento trainaNTE di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, solo per quanto riguarda l’installazione di caldaie a biomassa di Classe minima 5 stelle, e solo se:

  • Non si tratta di un edificio condominiale;
  • L’immobile si trova in un’area non metanizzata;
  • Il Comune non è interessato da procedure di infrazione comunitaria.

È possibile invece conseguire l’installazione di un impianto a biomassa come intervento trainaTO di risparmio energetico sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici condominiali.

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Ecobonus impianti a biomassa: spese ammesse e ulteriori interventi

Tra le spese che possono essere incluse all’Ecobonus non c’è solo l’acquisto e la posa in opera degli impianti a biomassa. Possono essere ammesse a detrazione anche le spese sostenute per:

  • Smontaggio e dismissione (parziale o totale) dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • Fornitura e posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • Opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • Prestazioni professionali necessarie;
  • Tutte le spese conseguite per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Tra gli interventi ammissibili, oltre a quelli relativi al generatore di calore specifico, sono inclusi anche gli eventuali interventi che possono essere stati conseguiti:

  • Sulla rete di distribuzione;
  • Sui sistemi di trattamento dell’acqua;
  • Sui dispositivi di controllo e regolazione;
  • Sui sistemi di emissione.

Leggi anche: “Tutti i Bonus Casa 2023: nuova Guida completa e aggiornata delle Entrate



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TAGS: biomassa, biomasse combustibili, ecobonus, ecobonus biomassa

Autore: Redazione Online

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