L’accesso all’Ecobonus 110% è ammesso se si intendono svolgere interventi in un edificio composto da più unità che non costituisce condominio?
La risposta all’interpello n. 247 del 14 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio in merito. Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàIl caso posto a giudizio dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’intenzione di eseguire lavori di efficientamento energetico beneficiando dell’Ecobonus 110%.
La struttura in questione non costituisce condominio ed è composta da più unità immobiliari di cui:
Le unità non sono funzionalmente autonome, e possiedono un unico accesso in comune dall’esterno. In un caso del genere è possibile usufruire dell’Ecobonus 110%.
Advertisement - PubblicitàLe Entrate rispondono in maniera affermativa all’interpello. L’edificio rientra tra quelli ammessi all’Ecobonus 110%.
L’Agenzia chiarisce che con la Circolare n. 24/E del 2020, si era stabilito come l’accesso al maxi-bonus non era ammesso per interventi:
“sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.”
In tal caso infatti, la struttura avrebbe dovuto per forza costituire condominio per poter beneficiare dell’incentivo.
Le Entrate ricordano però che tale regola è cambiata con le modifiche introdotte al Superbonus dalla Legge di Bilancio 2021.
Qui si stabilisce infatti che il singolo soggetto può effettuare lavori legati all’Ecobonus 110% su un massimo di 4 unità immobiliari (e non più 2), di cui egli risulta proprietario o comproprietario.
Il richiedente potrà dunque beneficiare dell’incentivo, anche se la struttura non costituisce condominio.
Si ricorda comunque che per quanto riguarda il limite di spesa massimo agevolabile, in questi casi è necessario considerare tutti gli interventi complessivamente.
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