Ecobonus 2026-2027 per cappotto termico e coibentazione: aliquote al 36% o 30%, requisiti tecnici, massimali di spesa e convenienza reale dell’intervento tra risparmio energetico e valore immobiliare.

Il cappotto termico è uno degli interventi più richiesti negli ultimi anni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Ma con la riduzione delle aliquote prevista per il 2026 e il 2027, molti proprietari si stanno chiedendo se convenga ancora intervenire.
Secondo la tabella ufficiale ENEA sugli interventi ammessi all’Ecobonus, per il 2026 e 2027 la detrazione per gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco e per la riqualificazione globale dell’edificio scende al 36% o al 30%, a seconda dei casi .
Ma quali lavori rientrano davvero nel bonus? Quali requisiti tecnici bisogna rispettare? E soprattutto: chi ha diritto all’aliquota più alta?
Nei prossimi paragrafi analizziamo tutto nel dettaglio.
Sommario
Nel 2026 e nel 2027 restano agevolabili con Ecobonus gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco disperdente, cioè tutte quelle opere che riducono le dispersioni termiche dell’edificio verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati.
In particolare rientrano:
La tabella ufficiale ENEA conferma che per il 2026-2027 la detrazione spettante è pari al 36% o 30%, in base alla tipologia di immobile e al soggetto beneficiario .
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Dal punto di vista tecnico, per involucro opaco si intendono le superfici non trasparenti che delimitano il volume riscaldato: muri, tetti, solai. Sono “disperdenti” quando confinano con:
L’intervento deve migliorare la prestazione energetica dell’edificio, rispettando i valori limite di trasmittanza termica (U) previsti dalla normativa vigente e dai decreti attuativi dell’art. 14 del D.L. 63/2013.
Per poter accedere all’Ecobonus:
Inoltre, la detrazione si applica su un limite massimo di spesa previsto per la specifica categoria di intervento (come indicato nelle guide ufficiali dell’Agenzia delle Entrate).
Questo è un punto spesso sottovalutato: non basta “mettere il cappotto”, ma occorre che l’intervento sia progettato e asseverato nel rispetto dei parametri tecnici.
Uno degli aspetti più delicati per il 2026 e il 2027 riguarda la differenza tra detrazione al 36% e detrazione al 30%.
La tabella ufficiale ENEA chiarisce che per gli interventi di coibentazione dell’involucro e per la riqualificazione globale dell’edificio, nel biennio 2026-2027 l’aliquota è pari al 36% o 30% .
Ma quando si applica il 36%?
L’aliquota più alta spetta al titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) per interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Negli altri casi – come seconde case o immobili non destinati ad abitazione principale – l’aliquota si riduce al 30%.
Questo punto sarà centrale nel 2026-2027:
Dal punto di vista pratico, questo significa che l’effettivo recupero fiscale sarà sensibilmente più basso rispetto agli anni precedenti.
Se realizzi un cappotto termico con una spesa di 40.000 euro:
La differenza non è trascurabile, soprattutto per interventi importanti come l’isolamento completo dell’edificio.
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Quando si parla di Ecobonus non conta solo l’aliquota (36% o 30%), ma anche il limite massimo di spesa detraibile.
Per gli interventi di coibentazione dell’involucro opaco, la normativa sull’Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013 e guide dell’Agenzia delle Entrate) prevede un tetto massimo di detrazione pari a 60.000 euro per unità immobiliare per gli interventi sull’involucro.
Questo significa che:
Esempio pratico nel 2026:
36% di 80.000 = 28.800 euro di detrazione
Poiché l’importo è inferiore al massimale di 60.000 euro di detrazione, l’intero importo è ammesso.
Se invece la detrazione calcolata superasse il massimale previsto, il contribuente potrebbe comunque recuperare solo fino al limite consentito.
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Molti proprietari si chiedono: conviene usare l’Ecobonus o il Bonus ristrutturazione?
Nel 2026-2027 il Bonus ristrutturazione potrebbe avere aliquote simili o differenti a seconda delle future leggi di bilancio. Tuttavia:
Il cappotto termico rientra pienamente nell’Ecobonus come intervento di efficientamento energetico, ma in alcuni casi può essere valutata un’alternativa fiscale in base alla situazione del contribuente.
Qui entra in gioco la pianificazione fiscale preventiva, che nel 2026 sarà ancora più importante vista la riduzione delle aliquote.
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La domanda che molti proprietari si stanno ponendo è semplice: con un’aliquota al 36% o al 30%, ha ancora senso investire nel cappotto termico?
La risposta non può essere solo fiscale.
Anche con una detrazione ridotta, l’isolamento dell’involucro garantisce:
Nel 2026 e 2027 l’Ecobonus sarà meno generoso rispetto al passato, ma resterà uno strumento utile per chi intende migliorare strutturalmente l’edificio.
Va inoltre considerato che:
In questo scenario, il cappotto termico non è solo una scelta fiscale, ma una scelta strategica.
La vera domanda non è solo “quanto recupero”, ma: quanto perdo se non intervengo oggi?









