L’installazione di un camino può rientrare nel bonus ristrutturazioni solo se configurata come intervento edilizio agevolabile, rispettando requisiti tecnici, ambientali e fiscali.

L’installazione di un camino rappresenta ancora oggi una scelta molto diffusa, sia per migliorare il comfort abitativo sia per valorizzare un immobile dal punto di vista estetico e funzionale. Ma è possibile beneficiare del bonus ristrutturazioni per questo tipo di intervento?
La risposta non è scontata e dipende da diversi fattori tecnici e normativi, che spesso generano dubbi tra proprietari e operatori del settore. Tra tipologia di lavori, caratteristiche dell’impianto, requisiti energetici e modalità di pagamento, il rischio di commettere errori è concreto, con la conseguenza di perdere l’agevolazione fiscale.
Quando l’installazione di un camino rientra negli interventi agevolabili? Quali modelli sono ammessi e quali invece esclusi? E quali documenti è necessario conservare per evitare contestazioni?
Sommario
Ai fini fiscali, l’installazione di un camino può rientrare nel Bonus Ristrutturazioni solo se l’intervento è correttamente inquadrato tra quelli ammessi dall’articolo 16-bis del TUIR. In particolare, per le singole unità immobiliari, la detrazione spetta esclusivamente quando l’opera configura un intervento di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 3 del DPR n. 380/2001 .
Questo significa che la semplice installazione ex novo di un camino, se considerata un intervento isolato e privo di opere edilizie rilevanti, non è automaticamente detraibile. Al contrario, l’agevolazione diventa possibile quando il camino viene realizzato nell’ambito di lavori più ampi, ad esempio con la realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria, la modifica degli impianti esistenti o interventi strutturali necessari alla messa a norma dell’impianto di riscaldamento. In questi casi, l’opera assume la natura di intervento “assorbente” di categoria superiore, rendendo ammissibili anche le lavorazioni accessorie.
Diverso è il caso degli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, dove anche la manutenzione ordinaria può beneficiare della detrazione. Tuttavia, per i camini privati a servizio di una singola abitazione, resta fondamentale dimostrare che l’intervento non si esaurisce in una mera installazione di arredo, ma incide effettivamente sull’impianto o sulla struttura dell’immobile.
Advertisement - PubblicitàNon tutti i camini consentono di accedere automaticamente al bonus ristrutturazioni. Oltre alla natura dell’intervento edilizio, è determinante la tipologia di generatore installato e il rispetto delle normative tecniche vigenti. In linea generale, risultano agevolabili i camini e gli apparecchi alimentati a biomassa (legna o pellet), in quanto rientrano tra i generatori ammessi anche dopo le modifiche introdotte dalla normativa più recente in materia di incentivi edilizi.
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Dal 2025, infatti, non sono più detraibili le spese per la nuova installazione o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale alimentati esclusivamente a combustibili fossili, come le caldaie tradizionali a gas. Restano invece agevolabili i generatori a biomassa e gli impianti che contribuiscono al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, purché installati nel rispetto delle prescrizioni ambientali e delle norme UNI di riferimento.
È inoltre indispensabile che il camino sia messo a norma, con particolare attenzione alla canna fumaria, al tiraggio e alla sicurezza antincendio. L’intervento deve essere certificato da un tecnico o dall’impresa installatrice tramite dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, documento fondamentale in caso di controlli fiscali.
In assenza di tali requisiti tecnici, l’Agenzia delle Entrate può contestare la detrazione, anche se il pagamento è stato correttamente effettuato.
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Advertisement - PubblicitàUna volta verificato che l’installazione del camino rientra tra gli interventi agevolabili, è importante chiarire quale detrazione spetta e in che misura. Il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione Irpef ripartita in dieci quote annuali di pari importo, calcolata sulle spese effettivamente sostenute e documentate.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, la detrazione è pari al 50%, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Nel 2027, la percentuale del 50% resta applicabile solo se l’intervento riguarda l’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento; in tutti gli altri casi, la detrazione scende al 36%, fermo restando il medesimo tetto di spesa.
Negli anni 2027 e 2028, l’aliquota si riduce ulteriormente, attestandosi al 36% per l’abitazione principale e al 30% negli altri casi, mentre dal 2028 il limite massimo di spesa sarà ridotto a 48.000 euro. Di conseguenza, anche per l’installazione di un camino diventa fondamentale valutare quando sostenere la spesa e su quale immobile intervenire, per non perdere le percentuali più favorevoli previste dalla normativa vigente.
Advertisement - PubblicitàPer poter beneficiare del bonus ristrutturazioni sull’installazione del camino non è sufficiente che l’intervento sia agevolabile: è indispensabile rispettare precise regole formali. In primo luogo, il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori.
Fondamentale è anche la documentazione da conservare. Oltre alle fatture e alle ricevute dei bonifici, il contribuente deve essere in possesso del titolo edilizio eventualmente richiesto (CILA, SCIA o altro, a seconda dei casi), nonché della dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dall’installatore.
Quest’ultimo documento assume un ruolo centrale quando il camino incide sull’impianto di riscaldamento o comporta la realizzazione o l’adeguamento della canna fumaria.
In sede di dichiarazione dei redditi, occorre inoltre indicare i dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio l’inquilino), gli estremi dell’atto che ne legittima il possesso. Errori nei pagamenti o carenze documentali possono comportare la decadenza dal beneficio, anche a distanza di anni, rendendo essenziale un approccio prudente e ben strutturato fin dall’avvio dei lavori.
Advertisement - PubblicitàUn aspetto che spesso genera confusione riguarda il rapporto tra bonus ristrutturazioni ed Ecobonus quando si installa un camino. È importante chiarire che le due agevolazioni non sono cumulabili sulla stessa spesa: il contribuente deve scegliere quale beneficio applicare, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
In linea generale, l’installazione di un camino a biomassa può rientrare nell’ecobonus solo se l’intervento comporta un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e se l’impianto rispetta specifici requisiti tecnici, come rendimenti minimi e limiti alle emissioni. In mancanza di tali presupposti, resta comunque possibile accedere al bonus ristrutturazioni, purché l’intervento sia qualificabile come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia.
Dal punto di vista pratico, il bonus ristrutturazioni risulta spesso più semplice da applicare, in quanto non richiede asseverazioni energetiche complesse né comunicazioni all’ENEA particolarmente articolate, salvo casi specifici. Proprio per questo motivo, molti contribuenti scelgono questa strada per l’installazione del camino, privilegiando la certezza del beneficio fiscale rispetto a percentuali teoricamente più elevate ma difficili da ottenere.
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Advertisement - PubblicitàQuando si parla di installazione di camini e bonus ristrutturazioni, uno degli aspetti più delicati riguarda gli errori che possono far perdere la detrazione. Il caso più frequente è considerare il camino come un semplice elemento d’arredo: se l’intervento si limita alla posa di un apparecchio senza opere edilizie o impiantistiche rilevanti, l’Agenzia delle Entrate tende a escludere la spesa dal perimetro agevolabile.
Altro errore comune è la mancanza di un corretto inquadramento edilizio. In presenza di lavori che avrebbero richiesto una CILA o un altro titolo abilitativo, l’assenza della comunicazione al Comune può essere utilizzata come elemento di contestazione, soprattutto se l’intervento ha inciso sugli impianti o sulla struttura dell’immobile. Anche il pagamento con strumenti diversi dal bonifico parlante, come assegni o bonifici ordinari privi dei dati richiesti, comporta la perdita del beneficio.
Particolare attenzione va poi riservata ai camini alimentati a combustibili fossili e agli apparecchi non conformi alle normative ambientali locali. In questi casi, anche se l’intervento è inserito in un contesto di ristrutturazione più ampio, la spesa può essere esclusa dalla detrazione. Per questo motivo, prima di procedere con l’acquisto e l’installazione, è sempre consigliabile una verifica preventiva con un tecnico o un professionista fiscale.
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