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Il Consiglio di Stato chiarisce che la vicinanza all’intervento non basta: chi impugna deve indicare e provare un pregiudizio concreto, serio e utile.
Essere proprietari dell’edificio confinante non basta, da solo, per ottenere l’annullamento del titolo edilizio rilasciato al vicino. Chi ricorre deve spiegare quale utilità concreta deriverebbe dalla decisione e quale pregiudizio specifico produce il nuovo fabbricato. Formule generiche come “meno luce, aria, veduta e privacy” non superano questa verifica se non sono accompagnate da elementi capaci di descrivere un danno effettivo e serio.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 6861/2026. La controversia riguardava la demolizione e ricostruzione con ampliamento di un complesso confinante. I proprietari vicini avevano contestato, tra l’altro, aperture, distanze tra pareti finestrate, volumetria e rappresentazione dello stato preesistente.
L’appello è stato respinto. Le contestazioni sulle aperture erano state superate da successive SCIA in variante mai attivate dai ricorrenti attraverso il rimedio previsto per i terzi. Le censure sul maggior volume erano invece inammissibili perché il pregiudizio era stato prospettato in modo troppo generico.
La decisione non dice che luce, aria, privacy o valore dell’immobile siano irrilevanti: chiarisce che devono essere collegati al progetto e dimostrati con precisione.
Sommario
Il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire per demolire e ricostruire, con ampliamento, un complesso immobiliare risalente nel suo impianto agli anni Trenta. Il nuovo edificio confinava lungo il lato Sud con le unità dei ricorrenti, destinate a negozio e abitazione.
I proprietari contestavano la legittimità delle preesistenze, il calcolo di superfici e altezze, l’aumento della parete prospiciente e la realizzazione di numerose finestre. Secondo la loro ricostruzione, le aperture avrebbero violato la distanza di dieci metri prevista dall’articolo 9 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate. Avevano inoltre sollevato un profilo paesaggistico.
Durante la causa, però, il progetto era cambiato. Più SCIA in variante avevano eliminato alcune finestre, inserito lucernari, previsto vetrocemento per impedire l’affaccio e arretrato porzioni della parete sino alla distanza di dieci metri. Il TAR aveva quindi dichiarato improcedibili le doglianze sulle aperture originarie e inammissibili quelle sul maggior volume, non ravvisando uno specifico pregiudizio.
La vicinitas, cioè il collegamento stabile tra il ricorrente e l’area interessata dall’intervento, può dimostrare la legittimazione ad agire. Non dimostra automaticamente anche l’interesse al ricorso. Quest’ultimo richiede che dall’annullamento del titolo possa derivare un risultato concreto e utile per chi impugna.
Il Consiglio di Stato riprende i principi fissati dall’Adunanza plenaria n. 22/2021: il giudice deve verificare separatamente entrambe le condizioni dell’azione. Lo specifico pregiudizio può emergere dall’insieme delle allegazioni e può essere precisato nel processo quando viene contestato, ma non può essere sostituito dalla sola prossimità fisica.
Il confronto con la sentenza n. 5268/2026 è istruttivo. In quel caso, raccontato nell’approfondimento su carico urbanistico, traffico e svalutazione lamentati dal vicino, il Consiglio di Stato aveva ritenuto troppo sbrigativo escludere l’interesse perché erano stati indicati effetti puntuali. Nella pronuncia n. 6861/2026, invece, le allegazioni non descrivevano un deterioramento misurabile.
Scorri orizzontalmente per leggere tutta la tabella.
| Profilo contestato | Allegazione generica | Elementi utili da documentare |
|---|---|---|
| Luce e aria | Il nuovo edificio è più grande e vicino. | Rilievi, sezioni, orientamento, variazione dei rapporti aeroilluminanti e incidenza sui locali interessati. |
| Privacy | Le finestre guardano verso la proprietà. | Posizione e quota delle aperture, possibilità effettiva di affaccio, distanza e ambienti direttamente esposti. |
| Veduta o panorama | La visuale è peggiorata. | Visuale prima fruibile, caratteri peculiari e di pregio, fotografie comparabili e incidenza concreta dell’opera. |
| Valore immobiliare | La casa varrà meno. | Stima tecnica motivata e nesso tra specifica trasformazione autorizzata e deprezzamento. |
| Distanze | Un fabbricato non rispetta le distanze. | Norma applicabile, misure, pareti coinvolte ed effetto utile che l’annullamento produrrebbe per il ricorrente. |
Gli appellanti sostenevano che una rappresentazione sovrastimata dell’edificio preesistente avesse consentito di realizzare una costruzione più alta e voluminosa a ridosso della loro proprietà. Da ciò sarebbe derivata la perdita di luce, aria, veduta e privacy.
Per il Collegio, queste affermazioni descrivevano soprattutto un mutamento del contesto edilizio. Non indicavano però un effettivo deterioramento dei rapporti aeroilluminanti, né una concreta invasione della sfera privata o una perdita di valore delle unità immobiliari. Il maggior ingombro sul fondo confinante, isolatamente considerato, non dimostra un pregiudizio serio.
La stessa logica vale per il panorama. La preesistenza di una visuale non crea automaticamente un diritto a conservarla. Una servitù che impedisca di costruire più in alto deve essere provata; anche quando non esiste una servitù, la compromissione del panorama può sostenere l’interesse al ricorso soltanto se la visuale era realmente fruibile e presentava caratteristiche evidenti, peculiari e qualificate.
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Richiedi informazioni gratisLa decisione evita così che il ricorso diventi meramente emulativo, ma non impone una prova impossibile. Occorre costruire un quadro coerente tra progetto, luoghi e conseguenze. Fotografie datate, rilievi, sezioni, elaborati sulle ombre e una stima possono dare sostanza a ciò che altrimenti resta una formula.
Un secondo punto decisivo riguarda le SCIA in variante. Le finestre e le pareti contestate nel permesso originario erano state modificate durante il giudizio. Poiché la lite riguardava il quomodo, cioè le concrete modalità di realizzazione, e non la possibilità di edificare in assoluto, l’eventuale annullamento del primo titolo non avrebbe automaticamente eliminato il nuovo assetto delle aperture.
I ricorrenti sostenevano che una SCIA, non essendo un provvedimento amministrativo, non potesse essere impugnata. Il Consiglio di Stato ha ricordato però il rimedio dell’articolo 19, comma 6-ter, della legge 241/1990: il terzo può sollecitare le verifiche del Comune e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio. Nel caso esaminato non risultava inviata questa sollecitazione.
Non era neppure decisivo stabilire se le varianti fossero essenziali o non essenziali. Contava che avessero ridisegnato proprio le aperture oggetto di contestazione e fossero diventate la fonte dell’assetto realizzato. L’articolo sui rimedi del vicino contro una SCIA edilizia approfondisce il percorso previsto per chiedere i controlli comunali.
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La sentenza non ridimensiona la regola dei dieci metri tra pareti finestrate. Conferma piuttosto che, sul piano processuale, anche una violazione delle distanze deve essere collegata all’utilità concreta conseguibile dal ricorrente. L’Adunanza plenaria ha chiarito che può rilevare persino la distanza tra l’immobile contestato e una terza costruzione, ma soltanto quando l’annullamento produca un effetto di ripristino utile e non meramente astratto.
Per capire quando opera il limite dell’articolo 9 del D.M. 1444/1968 è utile l’analisi sulle distanze tra edifici e le nuove pareti finestrate. La regola sostanziale e l’interesse processuale restano piani distinti: una possibile illegittimità non dispensa chi ricorre dall’indicare perché il suo annullamento gli sarebbe concretamente utile.
La pronuncia suggerisce una sequenza operativa precisa. Il primo passo è ottenere l’intera pratica edilizia, comprese varianti e tavole aggiornate: contestare un assetto progettuale non più attuale espone alla sopravvenuta carenza di interesse. Occorre poi individuare titolo, norme violate, porzione dell’immobile coinvolta e risultato che si vuole ottenere.
È utile separare sin dall’inizio il profilo urbanistico da quello civilistico. Il primo riguarda la conformità del titolo alle norme pubblicistiche e si discute davanti al giudice amministrativo; il secondo può investire servitù, vedute e rapporti tra proprietà. La documentazione tecnica deve perciò essere costruita sul rimedio realmente praticabile, evitando che una generica situazione di disagio venga presentata come prova automatica dell’illegittimità del permesso.
Anche il tempo conta. La guida sulla decorrenza dei 60 giorni per impugnare i lavori del vicino mostra perché accesso agli atti, percezione della lesione e avanzamento del cantiere devono essere valutati senza attendere automaticamente la fine delle opere.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado e respinto l’appello. Non ha stabilito che il vicino non possa contestare un nuovo edificio, né che luce, aria, privacy e panorama siano interessi privi di tutela. Ha accertato che, in quella controversia, alcune censure si riferivano a un progetto superato e le altre non erano sostenute da allegazioni sufficientemente specifiche.
La regola pratica è quindi doppia: la vicinanza qualifica il rapporto con il territorio, ma non sostituisce il pregiudizio; il pregiudizio può essere dimostrato anche attraverso l’insieme degli elementi esposti nel ricorso, purché siano concreti, seri e collegati all’effetto utile dell’annullamento.
Articolo informativo basato sulla pronuncia indicata. Interesse al ricorso, termini e rimedi contro permessi o SCIA dipendono dagli atti e dalle circostanze del singolo caso e richiedono una valutazione professionale.
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