Installare pannelli fotovoltaici su una tettoia abusiva non rende legittima la struttura e non basta a sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria. Anche se l’impianto è stato comunicato al Comune, produce energia rinnovabile e ha un valore economico rilevante, occorre distinguere il titolo del sistema solare da quello dell’opera edilizia che lo sostiene.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3128/2026, ha applicato questa distinzione a una grande tettoia realizzata senza titolo sul lastrico solare di un edificio e successivamente chiusa. Sulla copertura erano stati montati pannelli fotovoltaici dopo una comunicazione di inizio lavori. Per i giudici, però, l’impianto poteva essere smontato e ricollocato: la sua presenza non dimostrava un rischio per la parte legittima del fabbricato e non impediva di rimuovere l’abuso.

Il caso: tettoia senza titolo, chiusure e pannelli successivi

La controversia riguardava una struttura in legno a due falde costruita sulla terrazza di copertura di un condominio. Aveva numerosi montanti, un’altezza variabile superiore ai due metri e una superficie rilevante. In un secondo momento era stata chiusa con elementi in PVC, vetro e alluminio, formando un ambiente coperto e delimitato di circa 96 metri quadrati.

Il Comune aveva ordinato la demolizione prima della tettoia e poi delle chiusure. L’abusività delle opere era già stata confermata in giudizi divenuti definitivi. Mentre il primo ordine era sospeso in sede cautelare, il proprietario aveva installato sulla tettoia un impianto fotovoltaico, preceduto da una comunicazione edilizia.

Quando è stata chiesta l’applicazione della sanzione pecuniaria al posto della demolizione, l’argomento principale era proprio il possibile danno all’impianto solare. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello: il costo o la perdita di funzionalità dei pannelli non coincide con il pregiudizio strutturale richiesto dall’articolo 34 del Testo unico edilizia.

Advertisement - Pubblicità

Fiscalizzazione: che cosa protegge davvero l’articolo 34

L’articolo 34, comma 2, del DPR 380/2001 riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Se la demolizione della parte difforme non può avvenire senza pregiudicare la porzione realizzata in conformità, l’amministrazione applica una sanzione pecuniaria calcolata secondo i criteri previsti dalla norma.

È una deroga eccezionale alla riduzione in pristino, non una sanatoria ordinaria. L’opera resta illecita e la fiscalizzazione non può essere invocata soltanto perché demolire è difficile, costoso o economicamente svantaggioso. Servono almeno due presupposti:

  • l’intervento deve rientrare nella parziale difformità rispetto a un titolo edilizio esistente, non nella costruzione interamente priva di titolo;
  • deve essere provato un danno materiale alla stabilità o all’integrità della parte conforme dell’edificio, non la sola perdita di un bene collocato sull’abuso.

Nel caso esaminato mancava già il primo requisito: la tettoia era stata realizzata senza alcun titolo che ne autorizzasse una parte. Applicare l’articolo 34 a un manufatto integralmente abusivo avrebbe trasformato una disposizione eccezionale in una regolarizzazione per via economica.

I pannelli sono rimovibili, non una parte conforme dell’edificio

Il passaggio più utile della sentenza riguarda la natura del fotovoltaico. I moduli, i telai di sostegno, i collegamenti e gli altri componenti costituiscono un sistema tecnologico installabile e rimovibile. Non sono una porzione edilizia conforme la cui stabilità dipenda necessariamente dalla permanenza della tettoia abusiva.

La demolizione della struttura non impone quindi di “demolire” anche i pannelli. L’impianto può essere disinstallato con le cautele tecniche necessarie, conservato e, se lo stato dei luoghi e le regole applicabili lo consentono, reinstallato su un supporto legittimo. L’eventuale costo dell’operazione non dimostra l’impossibilità tecnica richiesta per la fiscalizzazione.

È una distinzione decisiva anche fuori da questo caso. Un impianto può essere stato acquistato regolarmente, connesso alla rete e comunicato agli uffici competenti; ciò non trasferisce automaticamente la propria regolarità urbanistica alla tettoia, alla pergola, al locale tecnico o alla sopraelevazione che lo ospita.

Advertisement - Pubblicità

Le procedure semplificate per il solare non sanano il supporto

La disciplina delle energie rinnovabili ha progressivamente semplificato molti interventi. Il decreto legislativo 190/2024 organizza i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti, ma conserva l’applicazione delle regole urbanistiche ed edilizie alle opere e alle strutture che richiedono un proprio titolo.

Perciò occorre eseguire due controlli distinti. Il primo riguarda il pannello: potenza, posizione, vincoli, connessione e procedura energetica. Il secondo riguarda ciò che viene costruito per sostenerlo: dimensioni, copertura, chiusure laterali, volume, carico urbanistico e trasformazione stabile del territorio.

Una procedura semplificata per il fotovoltaico non può essere letta come autorizzazione implicita di una grande tettoia mai assentita. Allo stesso modo, una comunicazione riferita ai moduli non riapre il termine per contestare un ordine di demolizione già definitivo e non produce una sanatoria del manufatto sottostante.

La sostenibilità ambientale non prevale sull’abuso edilizio

Nel ricorso era stata richiamata anche la normativa regionale sulla sostenibilità dell’abitare. Il Consiglio di Stato ha chiarito che gli obiettivi ambientali non eliminano il rispetto del Testo unico edilizia. Favorire fonti rinnovabili e qualità energetica non significa mantenere una costruzione priva di titolo.

La soluzione compatibile con entrambi gli interessi è verificare se i pannelli possano essere rimossi e riposizionati sul lastrico o su un’altra struttura regolare. La tutela dell’investimento energetico può richiedere un progetto di smontaggio e reinstallazione, ma non blocca da sola il ripristino urbanistico.

Advertisement - Pubblicità

Quando il fotovoltaico può incidere sulla demolizione

La sentenza non afferma che un impianto sia sempre irrilevante. Il suo smontaggio deve essere progettato in sicurezza e può richiedere il coordinamento con distributore, installatore e professionisti. Tuttavia, per ottenere la fiscalizzazione, non basta dimostrare che i pannelli smetterebbero temporaneamente di funzionare.

Elemento prodotto dal proprietario Che cosa dimostra È sufficiente per l’articolo 34?
Fatture e valore dell’impianto Il costo economico dei pannelli No: il danno economico non equivale al pregiudizio strutturale
Comunicazione o procedura per il fotovoltaico Il percorso amministrativo dell’impianto No: non sana la struttura edilizia sottostante
Relazione che esclude uno smontaggio agevole Una possibile complessità tecnica Non da sola: occorre provare il danno alla parte conforme
Relazione strutturale dettagliata Interferenze tra demolizione e edificio legittimo Può essere rilevante se riguarda stabilità e integrità della parte conforme
Progetto di rimozione e ricollocazione Possibilità di conservare il sistema solare Conferma che l’impianto non impedisce necessariamente il ripristino

Il ruolo della perizia tecnica

Chi chiede la sanzione alternativa deve fornire una dimostrazione rigorosa, riferita alla situazione concreta e alla fase esecutiva dell’ordine. Una relazione utile non può limitarsi a formule generiche come “l’intervento è complesso” o “l’impianto subirebbe danni”. Deve descrivere geometrie, collegamenti, sequenza di smontaggio, strutture portanti, effetti sulle parti legittime e soluzioni tecniche alternative.

Il Comune deve valutare questi elementi, ma non è tenuto a colmare una prova mancante né a cercare d’ufficio una ragione per conservare l’abuso. Se la relazione riguarda soltanto i pannelli montati sopra la tettoia, senza documentare un pericolo per il fabbricato conforme, il presupposto dell’articolo 34 non è dimostrato.

Advertisement - Pubblicità

Una successiva CILA per le VEPA non riscrive il giudicato

La parte aveva richiamato anche una CILA presentata anni dopo per vetrate panoramiche amovibili. La sentenza esclude che una pratica successiva possa modificare retroattivamente la qualificazione di una tettoia e delle sue chiusure, già accertate come abusive con decisioni definitive.

Le VEPA oggi ammesse in edilizia libera devono rispettare requisiti precisi, a partire dalla reale amovibilità e dall’assenza di nuovi spazi stabilmente chiusi. Non basta attribuire questa etichetta a tamponamenti realizzati molto tempo prima, né una CILA può sostituire il corretto procedimento di sanatoria quando necessario.

Controlli prima di installare pannelli su tettoie e pergole

  1. Ricostruire lo stato legittimo del lastrico, della tettoia o della pergola attraverso titoli, elaborati e precedenti pratiche.
  2. Separare negli elaborati l’impianto solare dalle opere edilizie necessarie a sostenerlo.
  3. Verificare se il supporto è già legittimo o richiede un titolo autonomo per dimensioni e caratteristiche.
  4. Controllare vincoli paesaggistici, culturali, distanze, norme locali e regole condominiali.
  5. Accertare portata e condizioni strutturali della copertura prima di aggiungere carichi e azioni del vento.
  6. Prevedere accessi, sezionamento elettrico e una sequenza sicura per manutenzione o eventuale smontaggio.
  7. Non affidarsi alla sola pratica energetica per dimostrare la regolarità urbanistica del supporto.
  8. Se esiste già un ordine di demolizione, far valutare separatamente titolo dell’opera, rimedi ancora esperibili e possibilità di ricollocare i pannelli.

Che cosa ha deciso il Consiglio di Stato, e che cosa no

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il diniego della fiscalizzazione. La tettoia era integralmente priva di titolo; i pannelli installati in seguito erano rimovibili e non costituivano una parte conforme del fabbricato da proteggere. Né la procedura semplificata per il fotovoltaico, né gli obiettivi di sostenibilità, né una successiva pratica per vetrate potevano trasformare il manufatto in un’opera legittima.

La decisione non stabilisce che tutti gli impianti su tettoie siano abusivi e non vieta di reinstallare i moduli su un supporto regolare. Non esonera inoltre il Comune dalla valutazione di una vera prova strutturale. Chiarisce però che la fiscalizzazione non può diventare una sanatoria indiretta fondata sul valore o sull’utilità di ciò che il proprietario ha aggiunto all’abuso dopo l’ordine di ripristino.

Fonti ufficiali

Ogni caso richiede la verifica dei titoli, dello stato legittimo e delle condizioni strutturali. La disciplina dell’impianto fotovoltaico non sostituisce quella urbanistico-edilizia del supporto.

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 3128/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-3128-2026.pdf - 97,5 KB

Scarica PDF Il PDF viene reso disponibile dopo l'accesso gratuito al sito.