L’assicurazione del condominio, chiamata spesso polizza globale fabbricati, protegge l’edificio e il patrimonio dei condòmini dalle conseguenze economiche di eventi indicati nel contratto. Può comprendere incendio, scoppio, perdite d’acqua, danni causati dal fabbricato a terzi, eventi atmosferici, ricerca del guasto e altre garanzie. Il nome “globale”, però, non significa che qualsiasi danno sia automaticamente coperto.

Per capire se una polizza è adeguata non basta guardare il premio annuale. Bisogna verificare quali parti dell’edificio rientrano nella definizione di fabbricato, chi è considerato terzo, quali eventi sono assicurati, le esclusioni, il valore di ricostruzione, i massimali, le franchigie e gli scoperti. Due preventivi con prezzi simili possono offrire protezioni molto diverse.

La polizza condominiale non è obbligatoria per una norma nazionale generale. Può però essere imposta dal regolamento contrattuale e, quando viene sottoscritta, richiede una corretta deliberazione dell’assemblea. Non sostituisce la manutenzione: un’assicurazione trasferisce alcuni rischi economici, ma non elimina il dovere di conservare tetto, facciate, impianti e altre parti comuni.

Cos’è la polizza globale fabbricati

È un contratto assicurativo stipulato per il condominio e riferito al fabbricato descritto in polizza. In base alle condizioni scelte può combinare una sezione per i danni materiali all’edificio e una sezione di responsabilità civile. La prima indennizza il bene assicurato quando subisce un evento coperto; la seconda interviene, entro limiti e condizioni contrattuali, quando il condominio deve risarcire un danno involontariamente causato a terzi.

L’IVASS descrive la globale fabbricati come un prodotto offerto a condomìni e proprietari per coprire sia danni all’interno dell’edificio sia quelli causati dal fabbricato ad altre strutture o persone. Le garanzie di base e opzionali sono però definite da ciascuna impresa: per questo la denominazione commerciale non basta a conoscere l’effettiva estensione della copertura.

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L’assicurazione condominiale è obbligatoria?

No, non esiste un obbligo nazionale generalizzato di assicurare ogni condominio. L’edificio può quindi essere privo di polizza senza che ciò costituisca, da solo, una violazione di legge. La scelta resta affidata ai proprietari, salvo una previsione vincolante contenuta nel regolamento contrattuale o in un titolo accettato dai condòmini.

La mancanza di obbligatorietà non rende la copertura inutile. Un danno da incendio, una rottura importante o la caduta di un elemento della facciata possono generare costi elevati e richieste risarcitorie. Senza assicurazione, se sussiste la responsabilità del condominio, le somme restano a carico dei proprietari secondo i criteri applicabili.

Va distinta la globale fabbricati dalla polizza di responsabilità civile professionale dell’amministratore. L’articolo 1129 del Codice civile consente all’assemblea di subordinare la nomina alla presentazione di una polizza individuale dell’amministratore; quando vengono deliberati lavori straordinari, il massimale deve essere adeguato secondo la disciplina prevista. Questa copertura tutela rispetto agli errori professionali dell’amministratore, non rispetto ai danni materiali del fabbricato.

Chi decide di stipulare la polizza

L’amministratore non può decidere autonomamente la stipula facendo leva sul proprio potere di compiere atti conservativi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15872 del 6 luglio 2010, ha ribadito che il contratto assicurativo serve a evitare un pregiudizio economico ai proprietari e richiede l’autorizzazione dell’assemblea.

La stessa pronuncia indica la maggioranza qualificata prevista dall’articolo 1136, secondo e quarto comma: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio, quindi 500 millesimi, sia in prima sia in seconda convocazione. Non serve l’unanimità soltanto perché la durata del contratto supera un anno. Il verbale dovrebbe identificare almeno compagnia o intermediario, prodotto, durata, premio, garanzie principali, massimali e autorizzazione alla firma.

Se l’amministratore ha stipulato senza potere, l’assemblea può ratificare il contratto. La Cassazione ha ammesso che la ratifica possa risultare anche da comportamenti concludenti, come l’approvazione per anni dei rendiconti contenenti il premio, purché sia raggiunta la maggioranza necessaria. Per evitare contestazioni è comunque preferibile una deliberazione espressa e completa.

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Cosa copre normalmente l’assicurazione del condominio

Le coperture variano molto. Una polizza di base può limitarsi a incendio, esplosione, scoppio e responsabilità civile; una soluzione multirischio può aggiungere acqua condotta, ricerca e riparazione del guasto, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, vetri, atti vandalici, tutela legale e assistenza.

Garanzia Cosa può coprire Cosa verificare
Incendio, esplosione e scoppio Danni materiali al fabbricato e spese collegate previste Somma assicurata, valore a nuovo, demolizione e sgombero
Acqua condotta Danni prodotti da rottura accidentale di tubazioni o impianti Quali tubi sono compresi, gelo, occlusioni, infiltrazioni lente
Ricerca e riparazione del guasto Demolizioni e ripristini necessari per localizzare la perdita Se opera sui danni diretti o solo nella sezione RC, sottolimiti e franchigie
Responsabilità civile del fabbricato Danni involontari a persone o cose imputabili alle parti assicurate Definizione di terzo, condòmini inclusi, massimale per sinistro
Eventi atmosferici Grandine, vento, temporali e altri eventi definiti dal contratto Soglie, esclusioni, elementi fragili, tende, pannelli e antenne
Eventi catastrofali Terremoto, alluvione, inondazione o frana se acquistati Definizioni, carenza, scoperto, limite percentuale e aggregazione degli eventi
Fenomeno elettrico Danni agli impianti comuni causati da sovratensione o corto circuito Vetustà, manutenzione, apparecchi inclusi e franchigia
Tutela legale e assistenza Spese legali convenute o invio di tecnici in emergenza Libera scelta del professionista, soglie, materie escluse e limiti annui

Se la tabella non è visibile per intero, scorri lateralmente.

Parti comuni, appartamenti e beni privati

La definizione di fabbricato contenuta nella polizza è decisiva. Può comprendere opere murarie, finiture, fissi e infissi, fondazioni, impianti stabilmente installati, ascensori, recinzioni, cancelli e pertinenze. Occorre controllare se la copertura è stipulata per l’intera proprietà oppure soltanto per le parti comuni.

Anche quando la polizza comprende le porzioni immobiliari private, non è detto che protegga arredi, elettrodomestici, oggetti personali, miglioramenti particolari o il rischio locativo dell’inquilino. Il singolo proprietario o conduttore può quindi avere bisogno di una polizza abitazione complementare, evitando sovrapposizioni inutili e dichiarando le eventuali assicurazioni sullo stesso rischio.

È altrettanto importante capire chi viene considerato “terzo”. Se i condòmini e i loro familiari non rientrano nella definizione contrattuale, la sezione RC potrebbe non operare per alcuni danni interni. Alcune condizioni includono espressamente la responsabilità di ogni condomino verso gli altri e verso la proprietà comune; altre prevedono limiti o estensioni da acquistare.

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Danni d’acqua e ricerca del guasto

Le perdite d’acqua sono tra i sinistri più frequenti e anche tra le fonti principali di equivoci. La garanzia “acqua condotta” può indennizzare il danno provocato dall’acqua, mentre la “ricerca guasti” può coprire le demolizioni necessarie per trovare la rottura e il successivo ripristino. La sostituzione del tratto di tubo che ha ceduto, invece, può essere esclusa o soggetta a condizioni.

La presentazione IVASS sulla globale fabbricati avverte che la ricerca guasti può operare soltanto nell’ambito della responsabilità civile e quindi solo quando il fabbricato ha causato danni a terzi. Bisogna leggere la propria polizza: non è corretto presumere che ogni costo dell’idraulico, della traccia e delle piastrelle sia rimborsato.

Sono spesso esclusi stillicidio, umidità, infiltrazioni graduali, difetti noti, assenza di manutenzione e acqua penetrata da aperture lasciate aperte. Anche la provenienza della perdita conta: una colonna comune, una tubazione privata o una braga di raccordo possono implicare responsabili e garanzie differenti.

Eventi atmosferici, terremoto e alluvione

La voce “eventi atmosferici” non equivale automaticamente a terremoto, alluvione, inondazione o frana. Questi rischi sono normalmente disciplinati da garanzie specifiche, con definizioni, limiti e prezzi propri. Una polizza che copre il vento può non coprire l’acqua che risale dal suolo; una garanzia allagamento può non includere ogni fenomeno descritto nel linguaggio comune come bomba d’acqua.

L’indagine IVASS sui rischi catastrofali ha rilevato differenze nelle definizioni e nei criteri di liquidazione. Prima della delibera vanno confrontati scoperto percentuale, minimo non indennizzabile, limite per fabbricato, limite aggregato, periodo di carenza, numero di eventi considerati e requisiti di assicurabilità dell’edificio.

L’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali introdotto per determinate imprese non rende automaticamente obbligatoria la polizza catastrofale del condominio residenziale. La presenza di negozi, uffici o attività nell’edificio richiede una valutazione specifica dei soggetti e dei beni interessati, senza trasferire indistintamente l’obbligo a tutti i proprietari.

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Cosa non copre la polizza globale fabbricati

Le esclusioni cambiano da contratto a contratto, ma ricorrono alcuni limiti. Il dolo non è assicurabile; usura, corrosione, difetti progressivi, cattiva manutenzione e fatti già conosciuti sono frequentemente esclusi. Possono non essere coperti lavori edili in corso, cedimenti, danni estetici, infiltrazioni dal terreno, guasti agli impianti privati, veicoli, contenuto delle abitazioni e opere non dichiarate.

La compagnia può inoltre contestare dichiarazioni inesatte sul rischio: anno di costruzione, materiali, attività presenti, stato di manutenzione, precedenti sinistri, presenza di ponteggi, autorimesse, pannelli fotovoltaici o locali commerciali devono essere comunicati correttamente. Quando cambia una circostanza rilevante è opportuno informare l’intermediario e chiedere conferma scritta dell’eventuale aggiornamento.

Una clausola che esclude il danno per mancata manutenzione non autorizza il condominio a trascurare le riparazioni. Anche quando la compagnia paga, può esistere una franchigia, un limite o una rivalsa prevista dal contratto; se non paga, l’eventuale responsabilità civile del condominio verso il danneggiato non scompare per il solo diniego assicurativo.

Massimale, franchigia e scoperto

Il massimale è l’importo massimo pagabile dalla compagnia per il sinistro o nel periodo indicato. La franchigia è una somma fissa che resta a carico dell’assicurato. Lo scoperto è invece una percentuale del danno, spesso accompagnata da un minimo.

Per esempio, con un danno liquidabile di 20.000 euro e una franchigia assoluta di 500 euro, l’indennizzo teorico è 19.500 euro. Con scoperto del 10% e minimo di 1.000 euro, restano invece 2.000 euro a carico del condominio. Se il massimale fosse 15.000 euro, la liquidazione non potrebbe superarlo, salvo diverse previsioni.

Non basta confrontare la franchigia generale: acqua, eventi atmosferici, ricerca guasti e catastrofali possono avere limiti distinti. Un premio più basso ottenuto aumentando scoperti e franchigie trasferisce una quota maggiore dei sinistri sui condòmini.

Valore di ricostruzione e sottoassicurazione

La somma assicurata del fabbricato dovrebbe riflettere il costo di ricostruzione, non il valore commerciale degli appartamenti comprensivo del terreno e della posizione. Una stima troppo bassa espone alla sottoassicurazione.

Quando la copertura è a valore intero, l’articolo 1907 del Codice civile prevede la regola proporzionale: se al momento del sinistro il bene vale più della somma assicurata, l’indennizzo può essere ridotto nella stessa proporzione. Se un edificio con valore di ricostruzione di 2 milioni è assicurato per 1,5 milioni, la copertura rappresenta il 75% del valore; un danno indennizzabile di 200.000 euro potrebbe quindi essere ridotto a 150.000 euro, prima di franchigie e altri limiti.

Clausole di indicizzazione, tolleranza o deroga alla proporzionale possono attenuare il rischio, ma vanno lette nel set informativo. Dopo una ristrutturazione importante, un ampliamento o un forte aumento dei costi di costruzione è prudente riesaminare il valore assicurato.

Quanto costa l’assicurazione del condominio

Non esiste un tariffario nazionale né un costo medio valido per tutti. Il premio dipende dal valore di ricostruzione, dal numero e dall’uso delle unità, dalla località, dall’età e dalle caratteristiche costruttive, dagli impianti, dai sinistri precedenti, dalle garanzie, dai massimali e dalle franchigie. Autorimesse, ascensori, locali commerciali, fotovoltaico, piscine, ponteggi o particolari esposizioni possono modificare il preventivo.

Fattore Possibile effetto sul premio Documento utile
Valore di ricostruzione Una somma assicurata maggiore aumenta l’esposizione della compagnia Stima tecnica o criterio dichiarato dall’assicuratore
Garanzie e massimali Estensioni e limiti più elevati tendono ad aumentare il costo Preventivo e modulo di polizza
Franchigie e scoperti Una quota a carico del condominio può ridurre il premio Tabella limiti per ogni garanzia
Età, impianti e manutenzione Vetustà o criticità possono comportare condizioni, esclusioni o sovrappremi Scheda del fabbricato e interventi eseguiti
Sinistri precedenti Frequenza e importi possono incidere su rinnovo e tariffa Elenco sinistri degli ultimi anni
Rischi particolari Attività commerciali, autorimesse o catastrofali richiedono valutazioni dedicate Destinazioni d’uso, planimetrie e questionario

Se la tabella non è visibile per intero, scorri lateralmente.

Per dare significato al costo è meglio usare un esempio di riparto, non una falsa media di mercato. Se il premio annuo è 1.800 euro e la spesa viene ripartita secondo i millesimi generali, un proprietario con 75 millesimi paga 135 euro: 1.800 × 75 ÷ 1.000. Un altro con 40 millesimi paga 72 euro. Il premio reale del condominio può essere molto diverso e va determinato con preventivi riferiti allo stesso edificio e alle medesime coperture.

Come si ripartisce la spesa tra i condòmini

In assenza di un criterio convenzionale valido, il premio destinato a proteggere l’intero fabbricato viene normalmente ripartito in proporzione ai millesimi di proprietà, secondo il principio dell’articolo 1123 del Codice civile. Dividere il totale in parti uguali per appartamento può produrre risultati scorretti quando le quote sono differenti.

Se la polizza riguarda soltanto un edificio, un impianto o un gruppo che serve una parte del complesso, occorre verificare se trova applicazione il criterio del condominio parziale. Anche eventuali estensioni riferite a beni o attività specifiche devono essere attribuite in modo coerente con utilità, titolo e regolamento.

Nei rapporti di locazione il premio per assicurare la proprietà non compare tra gli oneri accessori automaticamente posti dall’articolo 9 della legge n. 392/1978 a carico del conduttore. Di regola resta quindi al proprietario, salvo una clausola contrattuale valida e sufficientemente chiara; una voce nel consuntivo condominiale non basta da sola a stabilire chi debba sostenerla nel rapporto interno proprietario-inquilino.

Come confrontare correttamente i preventivi

L’assemblea dovrebbe ricevere un prospetto omogeneo. Confrontare soltanto il totale annuo favorisce il preventivo apparentemente economico, ma può nascondere un massimale basso, acqua condotta senza ricerca guasti, eventi atmosferici molto limitati o scoperti elevati.

  1. usare la stessa descrizione del fabbricato e lo stesso valore di ricostruzione;
  2. allineare massimali RC e somme assicurate;
  3. confrontare garanzia per garanzia, comprese le estensioni;
  4. riportare franchigia, scoperto, minimo e limite per ciascuna voce;
  5. leggere esclusioni e definizioni, non soltanto il documento sintetico;
  6. controllare durata, tacito rinnovo, termini e modalità di disdetta;
  7. verificare iscrizione di impresa e intermediario negli elenchi IVASS;
  8. valutare gestione dei sinistri, periti, assistenza e tempi di risposta;
  9. chiedere chiarimenti scritti sulle parti ambigue prima della delibera.

Il set informativo e il modulo di polizza devono essere conservati con il verbale. Il preventivo è una proposta; la copertura effettiva deriva dal contratto emesso, che va ricontrollato per accertare che corrisponda a quanto approvato.

Durata, rinnovo e disdetta

Le polizze danni sono spesso annuali, ma possono avere durata diversa e prevedere il tacito rinnovo. Data di scadenza, preavviso e mezzo richiesto per la disdetta sono indicati nel contratto. Non si deve applicare alla globale fabbricati il divieto di tacito rinnovo previsto per la RC auto.

Per i contratti poliennali l’articolo 1899 del Codice civile disciplina durata e recesso, anche in relazione all’eventuale riduzione di premio concessa per il vincolo pluriennale. Prima di sottoscrivere un contratto lungo l’assemblea dovrebbe valutare convenienza dello sconto, possibilità di adeguare le somme e procedure per cambiare compagnia.

Anche disdetta e sostituzione devono essere gestite con una decisione assembleare coerente con i poteri attribuiti all’amministratore. È essenziale evitare vuoti di copertura tra la scadenza del vecchio contratto e la decorrenza del nuovo.

Cosa fare quando si verifica un sinistro

Il danno va prima limitato in sicurezza, senza eseguire demolizioni non urgenti che impediscano di accertarne la causa. Condòmino e amministratore dovrebbero documentare subito luoghi, data, dinamica, beni interessati, interventi di emergenza e nominativi dei danneggiati.

  1. avvisare tempestivamente l’amministratore per iscritto;
  2. adottare le misure urgenti necessarie a evitare l’aggravamento;
  3. fotografare danni e origine presumibile prima dei ripristini;
  4. conservare preventivi, fatture, rapporti tecnici e pezzi sostituiti quando possibile;
  5. presentare la denuncia nei termini e con le modalità della polizza;
  6. consentire sopralluogo e perizia senza rinunciare a documentare la propria posizione;
  7. verificare proposta di liquidazione, franchigie e quietanza prima della firma.

L’amministratore, quale referente del contratto, normalmente denuncia il sinistro e accede agli atti della liquidazione. Il danneggiato non dovrebbe firmare una quietanza liberatoria senza comprenderne l’effetto: l’accettazione può includere la rinuncia a ulteriori pretese sul medesimo danno.

Se la compagnia non paga o liquida troppo poco

Il rifiuto va chiesto per iscritto con indicazione della clausola applicata. Occorre poi confrontare denuncia, condizioni, modulo di polizza, perizia e documenti del danno. Un tecnico può essere necessario per origine, quantificazione e valore di ricostruzione; un legale per responsabilità, prescrizione o interpretazione delle clausole.

Il primo passaggio verso l’impresa è il reclamo al suo ufficio reclami. IVASS indica un termine di 45 giorni per la risposta. Dal 2026 è operativo anche l’Arbitro Assicurativo: il ricorso richiede il previo reclamo e riguarda le controversie rientranti nella sua competenza, secondo limiti e regole del sistema.

La lite con la compagnia va tenuta distinta dalla richiesta del danneggiato verso il responsabile. Se una tegola, un cornicione o un impianto comune causa un danno e la polizza esclude l’evento, ciò non esclude automaticamente la responsabilità del condominio; significa che il costo potrebbe non essere trasferito all’assicuratore.

Errori frequenti da evitare

  • ritenere la polizza obbligatoria per tutti i condomìni;
  • lasciare che l’amministratore la stipuli senza autorizzazione assembleare;
  • confondere globale fabbricati e RC professionale dell’amministratore;
  • scegliere il preventivo soltanto in base al premio;
  • assicurare l’edificio per il valore commerciale anziché per quello di ricostruzione;
  • dare per inclusi terremoto, alluvione o ricerca guasti;
  • ignorare la definizione di terzo e i danni alle unità private;
  • non aggiornare la compagnia dopo lavori o variazioni rilevanti;
  • denunciare tardi il sinistro o ripristinare tutto senza documentazione;
  • considerare la polizza un sostituto della manutenzione.

Devi valutare danni o lavori nel condominio?

Confronta tecnici e imprese per individuare la causa, stimare il ripristino e preparare la documentazione utile alla gestione del sinistro e dei lavori comuni.

Domande frequenti

La polizza globale fabbricati è obbligatoria?

No. Non è prevista come obbligo nazionale per ogni condominio, ma può essere richiesta da un regolamento contrattuale.

L’amministratore può stipularla senza assemblea?

No. La Cassazione ha chiarito che serve l’autorizzazione dell’assemblea; il contratto non rientra nei soli atti conservativi che l’amministratore può compiere autonomamente.

Quale maggioranza serve?

Secondo la Cassazione n. 15872/2010 occorrono la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, sia in prima sia in seconda convocazione.

Copre anche gli appartamenti privati?

Dipende dalla definizione di fabbricato e dall’estensione della polizza. Anche se comprende le porzioni private, arredi e oggetti personali possono restare esclusi.

La ricerca del guasto è sempre compresa?

No. Può essere opzionale, avere sottolimiti o operare soltanto quando il danno rientra nella responsabilità civile verso terzi.

Terremoto e alluvione sono compresi negli eventi atmosferici?

Normalmente richiedono garanzie specifiche. Bisogna verificare definizioni, scoperti, massimali, carenza ed esclusioni.

Come si divide il premio?

Di regola in base ai millesimi di proprietà, salvo un diverso criterio convenzionale valido o una copertura destinata soltanto a una parte del complesso.

Il premio spetta al proprietario o all’inquilino?

Di regola al proprietario, perché l’articolo 9 della legge sulle locazioni non lo include tra gli oneri automaticamente dovuti dal conduttore. Va comunque controllato il contratto.

Una polizza più economica conviene sempre?

No. Può avere somme assicurate inferiori, garanzie ridotte, franchigie più alte o esclusioni più ampie. I preventivi vanno uniformati prima del confronto.

Se l’assicurazione non paga, il danneggiato perde il risarcimento?

Non necessariamente. Il diniego della compagnia e la responsabilità civile del condominio sono piani distinti; il responsabile può restare tenuto al risarcimento.

In sintesi

La polizza globale fabbricati è una protezione facoltativa ma spesso utile. Deve essere deliberata correttamente, costruita sui rischi reali dell’edificio e confrontata su basi omogenee. Premio, coperture, valore di ricostruzione, massimali, franchigie, esclusioni e gestione dei sinistri devono essere letti insieme.

La scelta migliore non è la polizza che promette genericamente di coprire tutto, ma quella in cui assemblea e condòmini comprendono con precisione cosa viene trasferito alla compagnia e cosa resta a loro carico.

Fonti