Per ricostruire lo stato legittimo di un edificio trasformato più volte non ci si può fermare alla vecchia licenza edilizia e ignorare i permessi e le varianti rilasciati in seguito. Serve leggere l’intera sequenza amministrativa, verificando quali opere siano state autorizzate, quali titoli abbiano interessato tutto l’immobile e quali abbiano assentito interventi parziali.

Lo chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5323/2026, pubblicata il 3 luglio 2026. I giudici hanno respinto l’appello di un Comune contro l’annullamento di un ordine di demolizione relativo a un complesso residenziale ricavato da una precedente serra-deposito. La pronuncia non afferma che ogni variante sani automaticamente il passato: contesta invece una ricostruzione comunale che isolava il progetto più antico dal lungo insieme di titoli rilasciati dagli stessi uffici.

Dalla serra al complesso residenziale attraverso più titoli

La vicenda nasce da un manufatto in ferro e vetro autorizzato come serra nel 1963. Un condono del 1999 aveva regolarizzato alcune difformità e legittimato il cambio d’uso da serra a magazzino. Nel 2010 il Comune aveva poi autorizzato un intervento di ristrutturazione, risanamento e consolidamento, comprensivo del rifacimento di parti della copertura e della demolizione di una porzione laterale.

Nel 2014 erano arrivati altri due permessi. Il primo, presentato come variante al titolo del 2010, prevedeva un’autorimessa interrata e il passaggio dei locali da deposito a residenza, con quattro unità abitative. Una successiva variante aveva ridotto le abitazioni a tre, modificando portico, distribuzione interna, prospetti, scale, locali tecnici e intercapedini. Tutti gli interventi principali erano stati accompagnati dai necessari assensi paesaggistici.

Dopo alcuni sopralluoghi, il Comune aveva però ordinato il ripristino, contestando tra l’altro la demolizione quasi completa della serra originaria, una diversa quota del fabbricato, modifiche alla rampa e al passo carraio, variazioni del terreno e il taglio della vegetazione. L’amministrazione aveva applicato gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 380/2001, trattando il risultato come una nuova costruzione abusiva.

Advertisement - Pubblicità

Lo stato legittimo non si ricava da un solo progetto

Il TAR aveva annullato l’ordine e i successivi dinieghi esaminati nel giudizio. Il Consiglio di Stato ha confermato l’esito, sottolineando che il Comune aveva accompagnato nel tempo una trasformazione radicale: dalla struttura non residenziale si era arrivati a un complesso abitativo attraverso permessi, varianti e autorizzazioni rilasciati dagli stessi uffici.

In questo quadro non era corretto assumere come riferimento decisivo la licenza del 1963 o un singolo permesso del 2014, trascurando i provvedimenti successivi. Gli elaborati più antichi, inoltre, erano stati prodotti con tecniche di rilevazione meno precise e risultavano ampiamente superati dalle progettazioni posteriori.

L’articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001 richiede oggi una lettura coordinata. Lo stato legittimo può derivare dal titolo che ha previsto o legittimato la costruzione oppure dal titolo, rilasciato o assentito, relativo all’ultimo intervento sull’intero immobile, quando l’amministrazione abbia verificato i titoli precedenti. A questo quadro si aggiungono gli eventuali titoli successivi che hanno autorizzato interventi parziali, oltre agli altri atti espressamente indicati dalla norma.

Non vale quindi una regola meccanica per cui “vince sempre l’ultimo titolo”. Occorre accertare l’oggetto di ciascuna pratica, le verifiche compiute dal Comune e il rapporto tra progetto precedente, variante e stato effettivamente assentito.

Varianti continue e lavori non ultimati hanno reso incerto il confronto

La sentenza evidenzia anche una criticità pratica: nuovi interventi erano stati autorizzati prima che quelli precedenti fossero completati. Le varianti si innestavano quindi su situazioni progettuali non ancora consolidate, facendo coincidere la stratificazione dei lavori con quella dei titoli.

Secondo la verificazione svolta nel processo, alcuni elaborati non rappresentavano la consistenza reale del lotto ma quella teorica ricavata dalle autorizzazioni precedenti. Le lacune dipendevano sia dai progettisti sia dagli uffici, che non avevano chiesto chiarimenti e dettagli sufficienti. Per il Consiglio di Stato, questa storia amministrativa non poteva essere cancellata a posteriori scegliendo come unico parametro un disegno risalente a decenni prima.

Il passaggio è utile anche per i tecnici: una variante deve indicare con chiarezza lo stato autorizzato di partenza, le opere già eseguite, quelle ancora da realizzare e le modifiche richieste. Se manca questo punto fermo, diventa difficile distinguere una vera difformità da un’opera già compresa nella progettazione progressivamente approvata.

Advertisement - Pubblicità

Le demolizioni non trasformavano automaticamente l’opera in nuova costruzione

Il Comune sosteneva che, per restare nella ristrutturazione, dovesse essere conservata fisicamente una determinata parte della serra. Il Consiglio di Stato ha osservato che i titoli rilasciati avevano già consentito opere incompatibili con la permanenza sostanziale della vecchia struttura, come il garage interrato e le abitazioni.

Nel caso concreto, la previsione urbanistica sulla conservazione di almeno due terzi della superficie lorda non poteva essere trasformata, senza una chiara motivazione, nell’obbligo di mantenere vecchi vetri, profili metallici o singole porzioni murarie. In assenza di una specifica esigenza di tutela del manufatto, il parametro andava letto soprattutto in termini quantitativi e geometrici.

Questo non significa che ogni demolizione fosse stata autorizzata. La sentenza riconosce che potevano restare limitate difformità, tra cui la rimozione di alcune parti murarie secondarie. Esclude però che tali scostamenti bastassero a qualificare l’intero complesso come nuova costruzione realizzata senza titolo.

Quota del fabbricato e tolleranze: cosa non ha deciso la sentenza

Un’altra contestazione riguardava un presunto innalzamento di circa 70 centimetri rispetto al piano della vecchia serra. Dalla ricostruzione accolta dai giudici emergeva invece uno scarto di 22 centimetri rispetto al progetto, 15 dei quali autorizzati per inserire elementi di coibentazione.

Il Consiglio di Stato ha considerato irrilevante, nel giudizio esaminato, il residuo scostamento. Non ha però stabilito definitivamente che esso rientri nelle tolleranze costruttive dell’articolo 34-bis: la questione è rimasta fuori dal perimetro della decisione e dovrà essere valutata dalle parti competenti.

Advertisement - Pubblicità

Per le difformità residue si applica il regime della ristrutturazione

Il punto finale riguarda la sanzione. Poiché l’intervento era stato autorizzato come ristrutturazione, le eventuali opere eseguite in difformità dovevano essere riesaminate nell’ambito dell’articolo 33 del D.P.R. 380/2001, non trattate automaticamente come un edificio integralmente privo di titolo ai sensi dell’articolo 31.

La conseguenza è rilevante: non opera il meccanismo acquisitivo previsto per l’inottemperanza all’ordine relativo alla nuova costruzione abusiva e può essere astrattamente valutata la fiscalizzazione, ma solo se ne ricorrono tutti i presupposti. Il Comune conserva il potere di riesaminare le difformità effettive e le istanze di sanatoria, rispettando la qualificazione giuridica indicata dai giudici.

La sentenza n. 5323/2026 offre quindi un criterio operativo preciso: prima di contestare un abuso bisogna ricostruire la storia completa dell’immobile, confrontare elaborati coerenti e separare ciò che è stato assentito dalle difformità residue. Una vecchia licenza non può diventare l’unico metro di giudizio quando l’amministrazione ha successivamente autorizzato una trasformazione molto più ampia.

Fonti

Allegato riservato
Scarica la sentenza n. 5323/2026 del Consiglio di Stato

Consiglio-di-Stato-sentenza-5323-2026.pdf - 456,9 KB

Scarica PDF Il PDF viene reso disponibile dopo l'accesso gratuito al sito.