Con la recente Risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti novità riguardanti il recupero dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), in particolare per gli enti non commerciali che in passato hanno beneficiato di esenzioni considerate aiuti di Stato non compatibili con il diritto europeo.

Si tratta di un intervento normativo che discende da decisioni della Commissione europea e da una storica sentenza della Corte di Giustizia UE, con effetti concreti su dichiarazioni, versamenti e possibili sanzioni.

Ma chi è davvero obbligato a pagare? Quali sono le scadenze da rispettare? E soprattutto, quali codici tributo devono essere utilizzati per evitare errori e sanzioni?

Recupero ICI: il quadro normativo e le origini europee della misura

Il recupero dell’ICI previsto dalla Risoluzione n. 12/E non nasce in modo autonomo, ma si inserisce in un contesto normativo più ampio, che affonda le radici nel diritto dell’Unione europea. In particolare, il riferimento centrale è l’articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 166/2024 .

Questa disposizione è stata adottata per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P), che ha stabilito l’illegittimità delle esenzioni ICI concesse agli enti non commerciali quando utilizzate per attività economiche. A ciò si aggiungono le decisioni della Commissione europea del 2012 e del 2023, che hanno qualificato tali esenzioni come aiuti di Stato incompatibili.

In sostanza, lo Stato italiano è stato obbligato a recuperare le somme non versate nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011, imponendo agli enti interessati un preciso obbligo dichiarativo e contributivo.

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Scadenze, dichiarazione e modalità di versamento

Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalla normativa riguarda le tempistiche e le modalità operative che gli enti non commerciali devono rispettare per il recupero dell’ICI.

Secondo quanto stabilito, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 2026 esclusivamente in modalità telematica . Si tratta di un passaggio fondamentale, perché rappresenta il presupposto per il successivo versamento delle somme dovute.

Il pagamento, infatti, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza della dichiarazione, utilizzando il modello F24 o F24 Enti pubblici, secondo le regole previste dal decreto legislativo n. 241/1997 .

È importante sottolineare che gli importi devono essere versati ai Comuni nei quali sono ubicati gli immobili oggetto del recupero. Inoltre, nel caso in cui l’importo complessivo superi i 100.000 euro, è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento in quattro rate trimestrali di pari importo .

Infine, la normativa prevede un sistema sanzionatorio preciso: in caso di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele o versamento non corretto, si applicano sanzioni e interessi che possono incidere in modo significativo sull’importo finale dovuto.

Nuovi codici tributo: come compilare correttamente il modello F24

Uno degli elementi centrali della Risoluzione n. 12/E riguarda l’introduzione dei nuovi codici tributo necessari per effettuare correttamente il versamento delle somme dovute a titolo di recupero ICI. Si tratta di codici specifici, distinti in base alla tipologia di immobile e alla natura dell’importo da versare .

Nel dettaglio, per il modello F24 sono stati istituiti i seguenti codici:

  • 3974: per i terreni;
  • 3975: per le aree fabbricabili;
  • 3976: per fabbricati con valore determinato da rendita catastale;
  • 3977: per fabbricati con valore determinato da scritture contabili;
  • 3978: per le sanzioni;
  • 3979: per gli interessi .

Questi codici devono essere inseriti nella sezione “IMU e altri tributi locali”, indicando il codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili, l’anno di riferimento (dal 2006 al 2011) e il numero degli immobili interessati.

Particolare attenzione va posta anche alla compilazione dei campi relativi al pagamento rateale: in caso di rateizzazione, occorre indicare correttamente il numero della rata e il totale delle rate previste.

Per quanto riguarda invece il modello F24 Enti pubblici (F24EP), sono stati introdotti codici analoghi (da 344E a 349E), con specifiche modalità di compilazione dei campi “riferimento A” e “riferimento B” .

Una compilazione errata del modello può comportare scarti o irregolarità, con conseguenze anche sul piano sanzionatorio: per questo motivo è fondamentale prestare la massima attenzione a ogni dettaglio.