La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul sistema pensionistico italiano, introducendo proroghe, aumenti e abrogazioni che incidono direttamente su lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti in condizioni di disagio economico. Con la Circolare n. 19 del 25 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità contenute nell’articolo 1, commi 162, 163, 179, 194 e 195 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 .

Dalla proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, all’aumento della maggiorazione sociale, fino all’estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento e alla mancata proroga di Opzione Donna: quali sono le reali opportunità e quali le criticità per chi sta pianificando l’uscita dal lavoro?

E soprattutto, conviene anticipare o posticipare il pensionamento nel 2026?

Proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026: requisiti e limiti

Tra le novità più rilevanti introdotte dall’articolo 1, commi 162 e 163, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, vi è la proroga dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2026 .

La misura, già prevista dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, viene estesa senza modifiche strutturali. Possono accedere all’APE sociale i soggetti che, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, si trovino in una delle condizioni previste dalla normativa (disoccupati, caregiver, invalidi civili almeno al 74% o addetti a mansioni gravose).

Un aspetto fondamentale confermato dalla nuova disciplina riguarda il regime di incumulabilità: il beneficio non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui .

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Scadenze per la domanda

I soggetti interessati devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro le seguenti date:

  • 31 marzo 2026
  • 15 luglio 2026
  • 30 novembre 2026 (termine ultimo)

È importante sottolineare che la Legge di Bilancio 2026 ha anche incrementato le autorizzazioni di spesa per garantire la copertura finanziaria della misura fino al 2031, con stanziamenti progressivi che partono da 170 milioni di euro per il 2026 .

In sostanza, la proroga rappresenta una continuità normativa, ma senza ampliamenti della platea o alleggerimenti dei requisiti. Per molti lavoratori in situazioni di fragilità, questa conferma è una boccata d’ossigeno; per altri, resta una misura ancora troppo rigida.

Maggiorazione sociale: aumento dell’importo e del limite di reddito dal 2026

Un altro intervento significativo riguarda l’incremento della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile dell’incremento viene aumentato di 20 euro, mentre il limite reddituale annuo per accedere al beneficio viene innalzato di 260 euro .

Si tratta di una misura che si inserisce nel percorso di rafforzamento delle tutele per i pensionati in condizioni economiche disagiate. L’aumento viene riconosciuto d’ufficio ai soggetti già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Cosa cambia concretamente?

Dal punto di vista pratico:

  • L’importo della maggiorazione sociale aumenta automaticamente di 20 euro al mese.
  • Il nuovo limite reddituale consente a una platea leggermente più ampia di accedere al beneficio.
  • L’adeguamento decorre dal 1° gennaio 2026.

Non si tratta di una riforma strutturale, ma di un adeguamento che mira a compensare – almeno in parte – l’aumento del costo della vita. Tuttavia, resta aperto il dibattito sull’effettiva capacità di questi incrementi di incidere realmente sul potere d’acquisto dei pensionati più fragili.

Incentivo al posticipo del pensionamento: estensione ai requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026

Tra le novità più tecniche, ma potenzialmente molto rilevanti, introdotte dall’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 vi è l’estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026 .

In particolare, la norma amplia l’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, includendo:

  • I lavoratori che entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. riforma Fornero).
  • I lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi).

Quali sono i requisiti contributivi?

Per la pensione anticipata ordinaria, restano confermati:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
  • 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

L’incentivo consiste nella possibilità, per chi ha maturato i requisiti ma sceglie di restare al lavoro, di ottenere in busta paga la quota di contribuzione a proprio carico, aumentando così la retribuzione netta.

Conviene davvero restare al lavoro?

La misura può risultare vantaggiosa per chi non ha urgenza di uscire dal mondo del lavoro e desidera incrementare il reddito disponibile nel breve periodo. Tuttavia, è necessario valutare attentamente:

  • L’impatto fiscale dell’aumento in busta paga.
  • La mancata contribuzione ai fini del montante pensionistico.
  • Le prospettive personali e familiari.

In un contesto normativo ancora in evoluzione, la scelta tra pensionamento anticipato e permanenza al lavoro richiede un’analisi personalizzata e consapevole.

Stop all’uso della previdenza complementare per andare in pensione prima

L’articolo 1, comma 195, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 interviene in modo netto su una previsione introdotta appena un anno prima, abrogando il comma 7-bis e sopprimendo l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 .

Il comma 7-bis, ora abrogato, prevedeva – su richiesta dell’interessato – la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita derivanti da forme di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia necessario all’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia nel sistema contributivo.

La norma consentiva dunque di “integrare” il requisito economico attraverso la previdenza complementare. Con la sua eliminazione:

  • Non è più possibile utilizzare le rendite complementari per raggiungere l’importo soglia richiesto.
  • L’abrogazione si applica anche nei casi in cui la richiesta fosse già stata inserita nella domanda di pensione .

Inoltre, è stato soppresso anche l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24, che prevedeva – per chi esercitava tale facoltà – un incremento di cinque anni del requisito contributivo dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni dal 1° gennaio 2030.

Si tratta di una scelta che ridimensiona il ruolo della previdenza complementare come strumento di accesso anticipato al pensionamento, riportando l’attenzione esclusivamente sui requisiti contributivi maturati nel sistema obbligatorio.

Stop a Opzione Donna e pensione anticipata flessibile: cosa resta in vigore

La Legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga né della pensione anticipata c.d. Opzione Donna né della pensione anticipata flessibile disciplinata dagli articoli 16, comma 1-bis, e 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019 .

Si tratta di una scelta che segna un punto di discontinuità rispetto agli ultimi anni, nei quali tali strumenti erano stati ripetutamente rinnovati.

Cosa significa in concreto?

La mancata proroga non elimina del tutto le misure, ma ne limita l’accesso ai soli soggetti che abbiano maturato i requisiti entro le scadenze già fissate:

  • Opzione Donna: requisiti da perfezionare entro il 31 dicembre 2024.
  • Pensione anticipata flessibile (62 anni di età e 41 anni di contributi): requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025 .

Chi non rientra in queste finestre temporali dovrà fare riferimento esclusivamente ai canali ordinari di pensionamento (vecchiaia o anticipata ordinaria) o valutare l’APE sociale, se in possesso dei requisiti.