Quando si parla di Bonus Ristrutturazioni, una delle domande più frequenti riguarda proprio gli interventi su persiane, serrande e tapparelle. Sono davvero detraibili? Basta sostituirle oppure servono requisiti particolari? E cosa cambia nel 2026 dopo la proroga del bonus?

La risposta non è sempre così scontata: molto dipende dal tipo di intervento eseguito e dalla qualificazione edilizia dei lavori. In questo articolo facciamo chiarezza sulle regole aggiornate al 2025 e valide anche per il 2026. Vuoi sapere quando puoi ottenere la detrazione e quando invece rischi di perderla?

Quando la sostituzione di persiane e serrande è detraibile

Il riferimento normativo è l’articolo 16-bis del TUIR (DPR 917/1986), che disciplina la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, la sostituzione di infissi esterni, serramenti, persiane o serrande può rientrare nella detrazione, ma con distinzioni precise:

  • Se l’intervento è eseguito su parti comuni condominiali, anche la manutenzione ordinaria è detraibile.
  • Se l’intervento riguarda una singola abitazione, la detrazione spetta solo se si configura come manutenzione straordinaria.

Ad esempio:

  • La semplice sostituzione della persiana con una identica, senza modifiche, rientra generalmente nella manutenzione ordinaria.
  • La sostituzione con modifica di materiale, tipologia o caratteristiche (es. da persiana in legno a persiana blindata in alluminio) può rientrare nella manutenzione straordinaria e quindi essere detraibile anche su singola unità immobiliare.

È proprio questa differenza che fa la differenza tra bonus riconosciuto e spesa interamente a carico del contribuente.

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Aliquote bonus ristrutturazioni 2026: cosa spetta davvero

Nel 2026 il Bonus Ristrutturazioni è stato prorogato mantenendo le stesse condizioni previste per il 2025.

Questo significa che la sostituzione di persiane e serrande, se rientra tra gli interventi agevolabili, consente di ottenere:

  • Detrazione del 50% fino a un massimo di 96.000 euro se i lavori riguardano l’abitazione principale e la spesa è sostenuta dal proprietario (o titolare di diritto reale di godimento).
  • Detrazione del 36% fino a un massimo di 96.000 euro negli altri casi in cui l’agevolazione è ammessa.

La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Questo aspetto è fondamentale: molti contribuenti pensano che il 50% valga per tutte le abitazioni, ma nel 2026 non è così.

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Come pagare persiane e serrande nel 2026 per non perdere la detrazione

Anche nel 2026, per ottenere la detrazione del 50% o del 36%, è fondamentale rispettare le modalità di pagamento previste dall’art. 16-bis del TUIR.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico parlante bancario o postale, dal quale risultino obbligatoriamente:

  • la causale del versamento con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori.

Un errore nella compilazione del bonifico può comportare la perdita del beneficio fiscale. È quindi importante utilizzare il modello predisposto dalle banche per “ristrutturazioni edilizie”.

Quali documenti conservare

Per eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve conservare:

  • fatture relative ai lavori;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • eventuali autorizzazioni edilizie (CILA, SCIA, ecc.);
  • dichiarazioni di conformità degli impianti, se previste;
  • eventuale delibera condominiale, se si tratta di parti comuni.

Molti contribuenti sottovalutano questo aspetto, ma la corretta conservazione dei documenti è essenziale per evitare contestazioni negli anni successivi.

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Esempio pratico 2026: quanto si recupera davvero?

Immaginiamo un caso reale. Marco è proprietario della sua abitazione principale e nel marzo 2026 decide di sostituire le vecchie persiane in legno con nuove persiane blindate in alluminio antintrusione.

La spesa complessiva è di 8.000 euro, comprensiva di:

  • fornitura delle nuove persiane;
  • smontaggio e smaltimento delle vecchie;
  • installazione;
  • IVA.

Poiché:

  • si tratta di abitazione principale,
  • Marco è proprietario,
  • l’intervento comporta modifica di materiale e migliora la sicurezza (quindi rientra tra gli interventi agevolabili),

può beneficiare della detrazione del 50%.

Quindi quanto recupera?

  • 8.000 euro x 50% = 4.000 euro di detrazione
  • Ripartiti in 10 anni → 400 euro all’anno in dichiarazione dei redditi

Se invece lo stesso intervento fosse stato effettuato su una seconda casa, la detrazione sarebbe stata del 36%:

  • 8.000 euro x 36% = 2.880 euro
  • 288 euro all’anno per 10 anni

Come si vede, la differenza tra abitazione principale e altri immobili è significativa.

Esempio pratico in condominio: come funziona la detrazione

Immaginiamo ora un caso diverso. In un condominio composto da 10 appartamenti si decide di sostituire le vecchie serrande metalliche dei garage comuni, ormai deteriorate e facilmente forzabili, con nuove serrande motorizzate dotate di sistema di blocco antieffrazione.

La spesa complessiva deliberata dall’assemblea è di 40.000 euro. Ogni condomino partecipa in base ai millesimi di proprietà. Luca, che possiede un appartamento con una quota pari al 10%, sostiene quindi una spesa di 4.000 euro.

Poiché l’intervento riguarda una parte comune dell’edificio, rientra tra quelli agevolabili anche se tecnicamente si configurasse come manutenzione ordinaria. In ambito condominiale, infatti, la detrazione è ammessa per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione.

Se l’appartamento di Luca è la sua abitazione principale e lui è proprietario, nel 2026 potrà beneficiare della detrazione del 50%. In questo caso recupererà 2.000 euro complessivi, pari a 200 euro all’anno per dieci anni.

Se invece l’immobile fosse una seconda casa, la percentuale scenderebbe al 36%, con un recupero totale di 1.440 euro, distribuiti in dieci quote annuali.

È importante ricordare che la detrazione spetta con riferimento all’anno in cui il condominio effettua il bonifico all’impresa, e che il singolo condomino deve aver versato la propria quota entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi.