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Tassazione dei crediti edilizi acquistati: chiarimenti dall’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo dei crediti edilizi acquistati dalle associazioni professionali concorre al reddito di lavoro autonomo, secondo il principio di onnicomprensività.

Tassazione dei crediti edilizi acquistati: chiarimenti dall’Agenzia Tassazione dei crediti edilizi acquistati: chiarimenti dall’Agenzia
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Il tema della cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi continua a generare dubbi e incertezze, soprattutto per chi opera in forma associata. Con la risposta n. 171/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti a un’associazione professionale di commercialisti che aveva acquistato un credito d’imposta originato da interventi edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, con l’intenzione di utilizzarlo in compensazione per imposte e contributi propri.

In particolare, la questione riguardava la qualificazione fiscale del cosiddetto “differenziale positivo” — ossia la differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo effettivamente pagato dall’associazione — e la corretta imputazione temporale ai fini delle imposte sui redditi. Il nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo introdotto nel 2024 cambia davvero le regole?

Se anche tu, come professionista o come studio associato, stai pensando di acquistare crediti edilizi, questa vicenda potrebbe aiutarti a capire come comportarti. Vuoi saperne di più?

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Il quesito: come gestire il differenziale dei crediti edilizi?

L’associazione professionale, composta da commercialisti, ha deciso di acquistare un credito d’imposta legato a interventi edilizi agevolati — come Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e Bonus facciate — previsto dal Decreto Rilancio (articoli 119 e 121 del decreto legge 34/2020). Questo credito, relativo alle rate residue di detrazione spettanti al cedente, è stato acquistato a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale, così da permettere all’associazione di compensare più agevolmente imposte e contributi propri.

Il dubbio nasceva dalla differenza positiva tra il valore nominale del credito (pari alle detrazioni fiscali originarie) e il prezzo pagato dall’associazione per acquisirlo: in sostanza, un margine economico che potrebbe essere visto come una forma di “guadagno”. L’associazione ha precisato che tale differenziale non rappresenta il compenso per alcuna prestazione professionale resa al cedente, dal momento che le eventuali attività svolte (ad esempio l’apposizione del visto di conformità) erano già state regolarmente fatturate e pagate con bonifico “parlante”.

Perciò la domanda presentata all’Agenzia delle Entrate era molto chiara: questa differenza positiva va considerata come un provento da includere nel reddito di lavoro autonomo, e quindi soggetto a tassazione, oppure resta esclusa? Inoltre, veniva richiesto un chiarimento sulla corretta imputazione temporale di questo differenziale, cioè se debba essere rilevato fiscalmente al momento dell’acquisto del credito o solo quando il credito stesso viene effettivamente utilizzato in compensazione.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni molto importanti su questo tema. In primo luogo, ha ricordato che con l’introduzione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo — in vigore dal 2024 grazie al decreto legislativo n. 192/2024 — devono essere considerati nel reddito di lavoro autonomo «tutti i valori e le somme percepiti» in relazione all’attività, salvo diversa disposizione normativa.

Nel caso specifico del credito edilizio, l’Agenzia ha spiegato che la differenza positiva tra il valore nominale del credito d’imposta e il prezzo pagato per l’acquisto non è riconducibile a un compenso per l’attività professionale svolta, ma rappresenta comunque un elemento patrimoniale che, secondo le nuove regole, deve concorrere a formare il reddito di lavoro autonomo. Ciò significa che il vantaggio economico derivante dall’acquisto scontato del credito edilizio non può essere considerato irrilevante ai fini fiscali, come ipotizzato dall’associazione, ma dovrà essere tassato in base al principio generale di onnicomprensività.

Inoltre, per quanto riguarda la tempistica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il costo sostenuto per l’acquisto del credito rileva fiscalmente nell’anno in cui è stato pagato, mentre il valore nominale del credito — che viene “speso” in compensazione — sarà invece considerato ai fini delle imposte nei periodi di imposta in cui avviene l’effettivo utilizzo, rispettando così il principio di cassa che regola il reddito dei professionisti.

Questa posizione, di fatto, conferma che il differenziale positivo tra il valore nominale e il prezzo di acquisto del credito edilizio rientra a pieno titolo tra i componenti imponibili del reddito di lavoro autonomo, anche se non deriva da un compenso professionale diretto.

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Esempi pratici di contabilizzazione del credito edilizio acquistato

Per capire concretamente come funziona la tassazione del credito edilizio acquistato a prezzo inferiore rispetto al valore nominale, vediamo un caso reale semplificato.

Esempio pratico

Un’associazione professionale acquista nel 2025 un credito edilizio con valore nominale di 10.000 euro, pagandolo 8.000 euro.

  • Nel 2025, anno di pagamento del prezzo di acquisto, dedurrà come costo l’intero importo di 8.000 euro.
  • Il credito di 10.000 euro potrà essere utilizzato in compensazione in 5 rate annuali da 2.000 euro ciascuna.
  • Al momento di utilizzo di ciascuna rata, si rileverà come componente positivo di reddito l’importo nominale della quota utilizzata, quindi 2.000 euro ogni anno per 5 anni, in base al principio di cassa.

In sostanza, il “differenziale positivo” (i 2.000 euro di vantaggio) non viene tassato come un ricavo autonomo, ma entra in tassazione progressivamente grazie alla regola che impone di considerare il valore nominale del credito utilizzato come componente positivo di reddito.



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TAGS: agenzia entrate, associazioni professionali, Bonus Edilizi, compensazione imposte, credito edilizio, differenziale positivo, principio onnicomprensività, regime fiscale, Superbonus, tassazione professionisti

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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