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Guida ai codici ATECO 2025: struttura, scelta, attività principale e secondarie, verifica e principali codici per imprese, mestieri edili e tecnici.
I codici ATECO 2025 identificano e classificano le attività economiche svolte da imprese e professionisti. Dal 1° aprile 2025 questa classificazione è utilizzata operativamente negli adempimenti statistici, fiscali e amministrativi e ha sostituito ATECO 2007 – aggiornamento 2022. Non si tratta di una semplice rinumerazione: in diversi settori sono cambiati struttura, titoli e contenuti dei codici.
Per l’edilizia la novità è particolarmente importante. La costruzione completa di edifici è ora ricondotta al codice 41.00.00, mentre demolizioni, impianti, isolamento, cartongesso, infissi, pavimenti, tinteggiatura, coperture e muratura hanno codici specifici nella divisione 43. Anche lo sviluppo di progetti immobiliari destinati alla vendita va distinto dall’esecuzione materiale dei lavori.
Questa guida spiega come leggere e scegliere un codice, come controllare quello attribuito, cosa fare se è errato e quali sono i principali codici ATECO 2025 per imprese edili, artigiani e tecnici. L’aggiornamento Istat pubblicato nel 2026 ha modificato le tavole di corrispondenza con la vecchia classificazione, ma non ha cambiato codici, livelli o descrizioni di ATECO 2025.
Sommario
ATECO è la classificazione italiana delle attività economiche, gestita dall’Istat e coerente con la classificazione europea NACE. Il codice descrive in modo standardizzato l’attività effettivamente esercitata e consente alle amministrazioni di utilizzare un linguaggio comune.
Il codice compare, tra l’altro, nella posizione fiscale, nella visura camerale delle imprese iscritte al Registro delle imprese e in numerosi atti o dichiarazioni. Può essere richiamato anche da discipline specifiche, bandi, statistiche, modelli previdenziali o assicurativi. Da questo non deriva però che il codice, da solo, autorizzi a svolgere qualsiasi attività descritta nel titolo.
Un ATECO non sostituisce i requisiti professionali, l’iscrizione a un albo, le abilitazioni impiantistiche, la qualifica artigiana, i titoli edilizi, la sicurezza sul lavoro o le autorizzazioni di settore. Allo stesso modo, non prova da solo che l’impresa possieda organizzazione, mezzi e competenze necessari per uno specifico cantiere.
ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente dal 1° aprile 2025. È derivata dalla NACE Rev. 2.1 e risponde all’esigenza di rappresentare attività e modelli economici che la classificazione precedente descriveva in modo meno preciso.
Per utilizzare correttamente la nuova classificazione non basta quindi eliminare i punti o sostituire automaticamente alcune cifre. Un vecchio codice può corrispondere a uno, a più o soltanto a una parte di un nuovo codice. La conversione va verificata attraverso la tavola di raccordo Istat e, soprattutto, confrontando l’attività reale con le note esplicative del codice di destinazione.
Nel 2026 Istat ha aggiornato le relazioni teoriche e operative di corrispondenza fra ATECO 2025 e ATECO 2022. L’aggiornamento aiuta la ricodifica degli archivi, ma non ha introdotto una “ATECO 2026”: la classificazione vigente resta ATECO 2025.
La struttura è gerarchica: ogni livello restringe il campo fino alla sottocategoria nazionale a sei cifre. La lettera della sezione è utile per orientarsi, ma il codice comunicato negli adempimenti è normalmente quello numerico pertinente al livello richiesto.
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| Livello | Forma | Esempio edilizia | Significato |
|---|---|---|---|
| Sezione | Lettera | F | Costruzioni |
| Divisione | 2 cifre | 43 | Lavori di costruzione specializzati |
| Gruppo | 3 cifre | 43.3 | Completamento e finitura di edifici |
| Classe | 4 cifre | 43.34 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri |
| Categoria | 5 cifre | 43.34.0 | Categoria nazionale della classe |
| Sottocategoria | 6 cifre | 43.34.01 | Tinteggiatura |
Non tutte le classi vengono suddivise in più sottocategorie. Per esempio, la costruzione di edifici arriva a 41.00.00, mentre la classe 43.34 distingue la tinteggiatura, 43.34.01, dalla posa in opera di vetri, 43.34.02.
Il punto di partenza non è il codice che sembra fiscalmente più conveniente, ma la descrizione concreta dell’attività svolta. Bisogna indicare cosa viene realizzato, per chi, con quali modalità e quale fase del processo costituisce il servizio effettivamente venduto.
Il codice proposto dal Navigatore Istat è uno strumento di orientamento e non ha valore legale. Nei casi dubbi è prudente far verificare la scelta a commercialista, associazione di categoria o intermediario che presenta la pratica, soprattutto quando l’inquadramento incide anche su Registro imprese, artigianato, INPS, INAIL o regole di settore.
Un soggetto può svolgere più attività e avere più codici ATECO. L’attività principale è quella che contribuisce maggiormente al valore aggiunto dell’unità; quando il valore aggiunto non è disponibile, si utilizzano criteri sostitutivi coerenti, come ricavi, compensi, addetti o altri indicatori previsti dalle regole applicabili. Le altre attività autonome sono secondarie.
Non è corretto scegliere come principale l’attività avviata per prima, quella descritta più genericamente o quella che si vorrebbe sviluppare in futuro se i dati dimostrano che un’altra attività è prevalente. La posizione va aggiornata quando cambia stabilmente ciò che l’impresa svolge.
Le attività ausiliarie interne, svolte soltanto per supportare l’attività principale, non richiedono automaticamente un codice separato. Un magazzino utilizzato esclusivamente dall’impresa edile, per esempio, non equivale necessariamente a un’attività autonoma di logistica resa al mercato.
La sezione F è articolata in tre divisioni. La differenza tra 41 e 43 è decisiva: la divisione 41 riguarda la costruzione completa di edifici, anche quando parte o tutto il lavoro viene affidato all’esterno; la divisione 43 riguarda invece singole fasi specializzate del processo costruttivo.
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| Divisione | Ambito | Quando ricorre | Esempi |
|---|---|---|---|
| 41 | Costruzione di edifici residenziali e non residenziali | Costruzione completa, ampliamento o ristrutturazione completa che comprende diversi lavori specializzati | Case, uffici, negozi, scuole, capannoni, edifici prefabbricati assemblati in sito |
| 42 | Ingegneria civile | Realizzazione completa di infrastrutture e opere diverse dagli edifici | Strade, ferrovie, ponti, gallerie, reti, opere idrauliche |
| 43 | Lavori di costruzione specializzati | Esecuzione di una fase o lavorazione specifica, spesso in subappalto | Demolizione, impianti, isolamento, finiture, coperture, muratura |
Il codice 41.00.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali comprende la costruzione completa di edifici di qualsiasi tipologia, le aggiunte e modifiche, l’assemblaggio in cantiere di edifici prefabbricati e la ristrutturazione completa di immobili esistenti che comporta diversi lavori specializzati.
Non va usato automaticamente da qualsiasi impresa che interviene su un edificio. Se l’impresa esegue soltanto una fase, come muratura, pittura o posa di infissi, va esaminato il corrispondente codice della divisione 43.
Tra i principali codici della divisione 42 rientrano 42.11.00 per strade e autostrade, 42.12.00 per linee ferroviarie e metropolitane, 42.13.00 per ponti e gallerie, 42.21.00 per opere di pubblica utilità destinate al trasporto dei fluidi, 42.22.00 per energia elettrica e telecomunicazioni, 42.91.00 per opere idrauliche e 42.99.00 per altre opere di ingegneria civile non classificate altrove.
La tabella seguente è una selezione utile per orientarsi nella divisione 43. Non sostituisce le note Istat: due attività apparentemente simili possono essere separate in base al luogo di installazione, al tipo di opera o al fatto che il lavoro faccia parte di una costruzione completa.
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| Attività | Codice ATECO 2025 | Titolo ufficiale o ambito |
|---|---|---|
| Demolizione | 43.11.00 | Demolizione |
| Scavi e preparazione ordinaria del cantiere | 43.12.09 | Altre attività di preparazione del cantiere edile |
| Trivellazioni e perforazioni | 43.13.00 | Trivellazioni e perforazioni |
| Illuminazione e fotovoltaico negli edifici | 43.21.01 | Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici |
| Cablaggi per telecomunicazioni e reti | 43.21.02 | Installazione di cablaggi per telecomunicazioni e altre reti |
| Impianti idraulici diversi da quelli specificamente distinti | 43.22.05 | Installazione di altri impianti termo-idraulici |
| Impianti gas | 43.22.06 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas |
| Riscaldamento e condizionamento | 43.22.07 | Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria |
| Isolamento | 43.23.00 | Installazione di sistemi per l’isolamento |
| Ascensori e scale mobili | 43.24.01 | Installazione di ascensori e scale mobili |
| Cartongesso | 43.31.01 | Posa in opera di cartongesso |
| Intonacatura diversa dal cartongesso | 43.31.02 | Altri lavori di intonacatura |
| Porte blindate | 43.32.01 | Posa in opera di porte blindate |
| Finestre, porte non blindate, controsoffitti e pareti mobili | 43.32.02 | Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili |
| Pavimenti e rivestimenti | 43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di pareti |
| Imbianchino e pittore edile | 43.34.01 | Tinteggiatura |
| Vetraio in posa | 43.34.02 | Posa in opera di vetri |
| Altre finiture | 43.35.00 | Altri lavori di completamento e finitura degli edifici |
| Coperture e tetti | 43.41.00 | Realizzazione di coperture |
| Lavori specializzati su edifici non distinti altrove | 43.42.00 | Altri lavori di costruzione specializzati nella costruzione di edifici |
| Muratore | 43.91.00 | Lavori di muratura |
| Noleggio di gru con operatore | 43.99.01 | Noleggio di gru e altre attrezzature edili con operatore |
| Altri lavori specializzati residuali | 43.99.09 | Altri lavori vari di costruzione specializzati n.c.a. |
Il codice residuale “n.c.a.”, cioè non classificato altrove, non dovrebbe essere scelto per comodità quando esiste una voce specifica. Prima di usarlo bisogna controllare l’intera struttura e le esclusioni.
La formula commerciale “impresa edile” non identifica un solo codice. Un’impresa che assume la costruzione o la ristrutturazione completa di un edificio, organizzando più lavorazioni anche tramite affidamenti esterni, può ricadere nel 41.00.00. Un artigiano che esegue prevalentemente opere murarie deve invece valutare 43.91.00. Chi posa soltanto cartongesso, infissi o rivestimenti trova voci ancora più specifiche.
Il fatto di essere general contractor o contraente principale non determina da solo il codice: conta il contenuto economico del servizio realmente reso e la responsabilità assunta nel processo. Se l’attività è soltanto consulenza o gestione progettuale, senza esecuzione della costruzione, può essere necessario guardare fuori dalla sezione F.
ATECO 2025 colloca lo sviluppo di progetti immobiliari finalizzati alla vendita nel codice 68.12.00, sezione delle attività immobiliari. La voce comprende lo sviluppo di progetti su immobili o opere di proprietà attraverso il reperimento dei mezzi necessari, nonché lottizzazione e urbanizzazione di terreni propri finalizzate alla successiva vendita.
L’esecuzione materiale della costruzione completa resta invece nel 41.00.00. Se lo stesso soggetto svolge entrambe le attività come attività economiche autonome, deve valutare il codice principale e gli eventuali codici secondari in base alle regole di prevalenza.
Anche progettazione e consulenza tecnica sono distinte dalla costruzione: 71.11.09 riguarda le attività di architettura non classificate altrove, 71.12.10 le attività di ingegneria e 71.12.30 l’elaborazione e supervisione di progetti da parte di geometri. Il codice non sostituisce in alcun modo titolo professionale, abilitazione e iscrizione all’albo.
Per un’impresa iscritta al Registro delle imprese, la verifica parte dalla visura camerale aggiornata, nella quale sono indicate attività primaria e secondarie e i relativi codici. Il titolare o legale rappresentante può consultare gratuitamente i documenti della propria impresa tramite i servizi del cassetto digitale Impresa Italia.
Nel passaggio ad ATECO 2025 le Camere di commercio hanno eseguito una riclassificazione d’ufficio. Quando il vecchio codice poteva condurre a più risultati, l’attribuzione automatica deve essere controllata con particolare attenzione. Unioncamere e InfoCamere hanno messo a disposizione un servizio di rettifica gratuita per i codici assegnati nel processo di riclassificazione, nei casi previsti dal portale dedicato.
Professionisti e soggetti non iscritti al Registro delle imprese devono controllare i dati presso l’Agenzia delle Entrate e gli atti fiscali pertinenti. Il codice presente in un singolo documento non va considerato isolatamente se la posizione è stata aggiornata in momenti diversi.
La sola adozione della nuova classificazione non ha comportato, in generale, l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati. Dal 1° aprile 2025, però, gli operatori IVA devono usare i codici ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, salvo diverse istruzioni del singolo modello.
Se il contribuente rileva che il codice attribuito non rappresenta correttamente l’attività, la correzione va comunicata attraverso il canale appropriato. Per i soggetti iscritti al Registro delle imprese si utilizza la Comunicazione Unica; per quelli non iscritti si impiega il modello dell’Agenzia delle Entrate adatto alla propria natura, come AA7, AA9, AA5 o ANR, secondo i presupposti e le istruzioni vigenti.
È diverso il caso in cui cambi davvero l’attività esercitata: l’avvio, la cessazione o la modifica di attività principali o secondarie può richiedere adempimenti ulteriori e non va confuso con la ricodifica tecnica del 2025.
Un codice non coerente può generare disallineamenti tra descrizione dell’attività e archivi amministrativi, richieste di chiarimento, errori in dichiarazioni o difficoltà nell’accesso a procedure che usano espressamente l’ATECO come requisito. Può inoltre incidere sulle valutazioni previdenziali, assicurative o statistiche quando la disciplina applicabile utilizza la classificazione come parametro.
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Non tutti gli effetti sono però automatici e uguali per ogni soggetto. Regime fiscale, coefficiente di redditività del forfettario, inquadramento INPS, tariffa INAIL, contratto collettivo, iscrizione artigiana e requisiti per bandi seguono norme proprie. Il codice ATECO può essere uno degli elementi, ma non autorizza a dedurre una conseguenza senza leggere la regola specifica.
Aprire una posizione con un codice di costruzione non equivale a essere abilitati a installare impianti ai sensi del D.M. 37/2008. Non sostituisce la patente a crediti quando richiesta per operare nei cantieri temporanei o mobili, il DURC, l’idoneità tecnico-professionale o l’attestazione SOA negli appalti per i quali è prevista.
In una verifica seria vanno quindi tenuti distinti:
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti del settore.
La classificazione vigente è ATECO 2025. L’aggiornamento Istat del 2026 ha modificato le relazioni di corrispondenza con ATECO 2022, non la struttura, i livelli o le descrizioni dei codici ATECO 2025.
Non esiste un unico codice valido per tutte le imprese edili. La costruzione completa di edifici è 41.00.00; una singola lavorazione, come muratura, tinteggiatura o posa di cartongesso, ricade invece nella voce specifica della divisione 43.
Il codice ATECO 2025 per i lavori di muratura è 43.91.00. Va comunque verificato che la muratura rappresenti davvero l’attività svolta e non una fase interna a una costruzione completa assunta dall’impresa.
La tinteggiatura è classificata con il codice 43.34.01. La posa in opera di vetri, pur appartenendo alla stessa classe 43.34, ha il distinto codice 43.34.02.
Sì. Uno identifica l’attività principale e altri possono descrivere attività secondarie autonome. L’attività principale è, in linea generale, quella che contribuisce maggiormente al valore aggiunto, usando criteri sostitutivi quando questo dato non è disponibile.
No. Istat precisa che il risultato del Navigatore è uno strumento di supporto e non ha valore legale. Può essere usato per orientare la registrazione, che va poi effettuata presso l’amministrazione competente.
La sola riclassificazione non ha comportato in generale l’obbligo di una dichiarazione di variazione. Se però il codice assegnato non rappresenta l’attività o l’attività è cambiata, occorre usare la procedura amministrativa o fiscale pertinente.
Per un’impresa iscritta al Registro delle imprese, il controllo principale si effettua sulla visura camerale aggiornata. È opportuno confrontare anche la descrizione dell’attività e, quando necessario, la posizione fiscale.
No. Il codice classifica l’attività, ma non sostituisce le abilitazioni e i requisiti tecnico-professionali previsti dal D.M. 37/2008 o da altre norme applicabili.
No. Può essere un dato rilevante, ma ciascun ambito segue regole proprie. Coefficiente del forfettario, gestione previdenziale, tariffa assicurativa e altri effetti vanno verificati nella disciplina specifica e nella situazione concreta.