Le scale antincendio sono una parte del sistema di esodo: devono permettere agli occupanti di abbandonare l’edificio o raggiungere un luogo sicuro prima che fumo e calore rendano impraticabile il percorso. Non coincidono necessariamente con le classiche scale metalliche esterne. Anche una scala interna può svolgere questa funzione, purché il progetto antincendio la qualifichi come scala aperta, protetta o a prova di fumo e ne verifichi prestazioni, larghezza e continuità.

L’obbligo, quindi, non nasce da una regola generica valida per ogni edificio pubblico o per ogni condominio. Dipende dall’attività svolta, dall’altezza, dall’affollamento, dalle caratteristiche degli occupanti, dal numero dei piani e dalla regola tecnica applicabile. In alcuni casi basta adeguare la scala esistente; in altri servono più vie d’esodo indipendenti o una nuova scala esterna. La soluzione deve sempre derivare dalla valutazione del rischio e dal progetto di un professionista antincendio.

Cosa si intende per scala antincendio

Il Codice di prevenzione incendi definisce la scala d’esodo come una scala appartenente al sistema d’esodo. È dunque la funzione, non il materiale o la posizione, a renderla “antincendio”. Il sistema comprende anche corridoi, porte, uscite di piano, segnaletica, illuminazione di sicurezza e uscita finale verso un luogo sicuro.

Una scala efficace non può essere valutata isolatamente. Una rampa larga e resistente serve a poco se il corridoio che la raggiunge è troppo lungo, la porta di accesso si blocca, l’uscita finale è sottodimensionata oppure il percorso viene invaso dal fumo. Il progetto deve verificare l’intera catena, dal punto occupato più sfavorevole fino al luogo sicuro.

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Quando le scale antincendio sono obbligatorie

Non esiste un elenco in cui a ogni edificio corrisponde automaticamente una scala esterna. Il D.P.R. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; la regola tecnica applicabile e il progetto stabiliscono poi come deve essere organizzato l’esodo. Scuole, alberghi, autorimesse, uffici, strutture sanitarie, locali di intrattenimento e attività commerciali hanno condizioni e soglie differenti.

Per comprendere se occorre una scala nuova bisogna partire almeno da cinque dati: destinazione d’uso, quota dei piani, massimo affollamento, profilo degli occupanti e configurazione delle vie d’uscita esistenti. Contano anche il rischio di incendio, la compartimentazione e la possibilità che un singolo evento renda inutilizzabili contemporaneamente più percorsi.

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Situazione Regola pratica Verifica necessaria
Nuovo edificio o ristrutturazione rilevante Le vie d’esodo si progettano insieme a compartimenti, uscite e gestione dell’emergenza. Numero di percorsi indipendenti, lunghezze, larghezze, protezione dal fumo e uscita finale.
Attività soggetta al D.P.R. 151/2011 Non è automaticamente richiesta una scala esterna, ma deve essere dimostrata la conformità del sistema di esodo. Regola tecnica verticale, Codice e procedimento di prevenzione incendi applicabile.
Edificio esistente con una sola scala La scala può essere mantenuta solo se la soluzione progettuale e le eventuali misure compensative risultano ammissibili. Affollamento, quota, lunghezza dei corridoi ciechi, protezione e ridondanza.
Condominio La soglia di 12 metri non comporta da sola l’obbligo di installare una scala esterna. Altezza antincendio, regole per gli edifici civili, attività presenti e progetto approvato.

La normativa di riferimento

Il riferimento generale è il D.M. 3 agosto 2015, cioè il Codice di prevenzione incendi, con le successive modifiche, tra cui il D.M. 18 ottobre 2019. Il capitolo S.4 disciplina l’esodo; le sezioni G.1, S.2 e S.3 chiariscono definizioni, resistenza al fuoco e compartimentazione. Alle norme generali si affiancano le regole tecniche verticali dedicate alle singole attività.

Per gli edifici di civile abitazione resta centrale il D.M. 16 maggio 1987 n. 246, modificato dal D.M. 25 gennaio 2019. Il Codice contiene inoltre la regola tecnica verticale V.14 per gli edifici di civile abitazione, utilizzabile nel relativo campo di applicazione. Nei luoghi di lavoro si coordinano anche il D.Lgs. 81/2008 e i decreti del settembre 2021 sulla progettazione e sulla gestione della sicurezza antincendio.

Le norme non vanno sommate meccanicamente. Il tecnico deve individuare il percorso progettuale ammesso per il caso concreto, le eventuali disposizioni transitorie e la versione vigente dei testi. Una misura estratta da una scuola o da un albergo, per esempio, non può essere trasferita automaticamente a un condominio o a un ufficio.

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Scala aperta, protetta, a prova di fumo o esterna

La distinzione più importante riguarda la capacità della via verticale di rimanere utilizzabile durante l’incendio. Le quattro configurazioni non sono equivalenti e la scelta influenza distanze d’esodo, ridondanza e misure di protezione richieste.

Scorri la tabella orizzontalmente per confrontare le tipologie.

Tipologia Caratteristiche essenziali Aspetto da non trascurare
Scala aperta Non possiede i requisiti per essere classificata protetta, a prova di fumo o esterna. Può essere ammessa soltanto quando il progetto consente che il percorso resti esposto agli effetti dell’incendio.
Scala protetta È collocata in un compartimento antincendio separato dagli ambienti serviti. Pareti, solai e porte devono offrire la prestazione di resistenza al fuoco prevista e le porte devono mantenere la compartimentazione.
Scala a prova di fumo È inserita in un compartimento organizzato per limitare l’ingresso dei fumi dai compartimenti comunicanti. Non basta chiamare “filtro” un disimpegno: geometria, ventilazione o pressurizzazione e chiusure devono rispettare il progetto.
Scala esterna È completamente esterna all’attività e protetta da irraggiamento ed effluenti dell’incendio. Facciata, aperture, distanza dall’edificio, passerelle e percorso finale devono essere verificati nel loro insieme.

Una scala in acciaio zincato addossata alla facciata non è automaticamente una scala d’esodo esterna conforme. Deve condurre realmente a un luogo sicuro e non può essere esposta a fiamme, fumo o irraggiamento incompatibile provenienti da finestre, facciata o impianti vicini.

Scale antincendio esterne: distanza e protezione della facciata

Per la soluzione conforme del Codice, la via d’esodo esterna deve essere completamente esterna all’attività e, durante l’esodo, non deve essere investita dagli effluenti dell’incendio né da un irraggiamento superiore alla soglia prevista. Il capitolo S.4 indica due criteri tipici alternativi per soddisfare questa protezione.

Il primo consiste nel rendere resistente al fuoco la porzione di parete interessata, compresi gli infissi, per una fascia che comprende la proiezione della via d’esodo e si estende lateralmente. Il secondo prevede un distacco di 2,5 metri dalla parete, con collegamenti ai piani tramite passerelle o elementi incombustibili. Il noto valore di 2,5 metri, dunque, non è una distanza universale da applicare sempre: è uno dei criteri del Codice e va letto insieme all’alternativa di protezione della facciata e alle condizioni effettive dell’edificio.

Devono essere valutati anche caduta di materiali, aperture sottostanti, facciate combustibili, impianti tecnologici, accumuli, accessibilità delle passerelle e protezione dagli agenti atmosferici. La scala deve terminare direttamente in luogo sicuro oppure attraverso un percorso esterno che conservi gli stessi requisiti di sicurezza.

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Come si dimensiona una scala d’esodo

La larghezza non si sceglie per consuetudine e non dipende soltanto dal numero dei piani. Il Codice la calcola in funzione del profilo di rischio, del numero di occupanti che utilizzano la via verticale, dei piani serviti e della strategia di esodo, simultanea o per fasi. Va poi verificato che, se una via diventa indisponibile, le altre siano sufficienti quando la verifica di ridondanza è richiesta.

Nella soluzione conforme generale del capitolo S.4, ciascun percorso verticale ha normalmente una larghezza minima di 1.200 mm. È prevista una riduzione fino a 600 mm solo per locali con presenza esclusivamente occasionale e di breve durata di personale addetto, come alcuni locali impianti. Le regole tecniche verticali e le caratteristiche specifiche degli occupanti possono imporre valori diversi o più severi.

Per questo è scorretto assumere che una vecchia scala larga un metro sia sempre adeguata oppure che 1,20 metri risolvano automaticamente il progetto. La larghezza utile deve essere libera lungo tutto il percorso e non può essere ridotta da porte, armadi, impianti o altri ingombri. Anche la porta di accesso, i pianerottoli e l’uscita finale devono risultare coerenti con la capacità richiesta.

Gradini, pianerottoli e corrimano

I gradini devono avere alzata e pedata costanti e le rampe devono essere interrotte da pianerottoli. Il Codice collega l’efficienza della scala alla geometria: combinazioni meno agevoli richiedono un incremento della larghezza unitaria. La configurazione più favorevole usa alzata non superiore a 17 cm e pedata almeno pari a 30 cm; il Codice non ammette pedate inferiori a 22 cm o alzate superiori a 22 cm nella soluzione considerata, mentre le combinazioni più sfavorevoli possono essere ammesse soltanto con maggiorazioni e, in alcuni casi, specifica valutazione del rischio.

Questi limiti non sostituiscono le prescrizioni più restrittive della regola tecnica verticale, delle norme sull’accessibilità o delle regole edilizie applicabili. Le scale devono avere corrimano laterale; oltre 2.400 mm di larghezza il Codice raccomanda anche il corrimano centrale. Un gradino isolato è una fonte di inciampo e dovrebbe essere eliminato o chiaramente gestito quando non eliminabile.

Quante scale servono

Il numero di vie d’esodo dipende soprattutto da affollamento e profilo di rischio. Due scale vicine, raggiunte dallo stesso corridoio e vulnerabili allo stesso incendio, possono non essere considerate realmente indipendenti. Il progetto valuta separazione, angolo dei percorsi, compartimentazione e probabilità che entrambe diventino inutilizzabili.

Quando esistono più vie verticali, il Codice richiede in determinati casi la verifica di ridondanza, cioè il calcolo della capacità residua ipotizzando indisponibile una via alla volta. Le scale a prova di fumo e quelle esterne, se conformi, ricevono un trattamento specifico nella verifica perché considerate maggiormente protette dagli effetti dell’incendio. Anche questo non elimina il controllo su accessibilità, continuità e capacità complessiva del sistema.

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Scale antincendio nei condomìni

Gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’attività 77 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011. Ciò comporta gli adempimenti di prevenzione incendi previsti per la relativa categoria, ma non significa che ogni fabbricato debba ricevere una scala metallica esterna.

La soglia dei 12 metri compare nella classificazione e nella gestione antincendio degli edifici civili, ma non equivale a un obbligo generalizzato di seconda scala. Per un edificio esistente bisogna esaminare altezza antincendio, vano scala, caratteristiche delle porte, percorsi, attività accessorie come autorimesse o centrali termiche e progetto eventualmente approvato dai Vigili del Fuoco.

In condominio la decisione coinvolge inoltre parti comuni, facciata, strutture e diritti dei singoli. Prima della delibera servono uno studio di fattibilità tecnico-antincendio e una verifica urbanistica e strutturale: acquistare una scala prefabbricata senza avere definito il sistema di esodo può produrre un’opera costosa ma non certificabile.

Titolo edilizio, strutture e vincoli

Una scala esterna modifica normalmente sagoma, prospetto e struttura dell’edificio. Il titolo edilizio non si individua in astratto: dipende dalla consistenza dell’intervento, dalla disciplina regionale e comunale, dalla presenza di vincoli paesaggistici o culturali e dal rapporto con un fabbricato esistente. Possono essere necessari deposito o autorizzazione sismica, calcolo delle fondazioni, verifiche sui collegamenti e autorizzazioni ulteriori.

La pratica edilizia e quella antincendio devono procedere in modo coordinato. Ottenere un titolo urbanistico non dimostra che la scala soddisfi l’esodo; allo stesso modo, una soluzione antincendio non supera automaticamente distanze civilistiche, vincoli o requisiti strutturali.

Accessibilità ed esodo delle persone con disabilità

La scala non può essere l’unica risposta quando tra gli occupanti vi sono persone che non possono percorrerla autonomamente. La strategia deve considerare assistenza, spazi calmi, esodo orizzontale progressivo o ascensori d’esodo quando previsti e progettati. Uno spazio calmo è un luogo sicuro temporaneo in cui attendere assistenza senza intralciare la via d’uscita.

Il piano di emergenza deve attribuire compiti realistici e coerenti con l’edificio. Non è sufficiente scrivere che una persona verrà trasportata sulle scale: occorrono percorsi, spazi, dispositivi, addetti formati e procedure provate, tenendo conto anche di disabilità sensoriali o cognitive.

Controlli e manutenzione

Una scala d’esodo è una misura di sicurezza anche quando non contiene impianti. Deve rimanere disponibile e riconoscibile in ogni momento. La gestione antincendio e, nei luoghi di lavoro, il D.M. 2 settembre 2021 richiedono controlli, procedure e informazione adeguati alle caratteristiche dell’attività.

La frequenza delle verifiche va definita nel piano di manutenzione e nella gestione della sicurezza, considerando ambiente, materiali e indicazioni del progettista. Una scala esterna in zona marina o industriale, per esempio, può richiedere controlli anticorrosione più ravvicinati rispetto a una struttura protetta.

Scorri la tabella orizzontalmente per consultare la checklist.

Elemento Controllo Anomalia tipica
Percorso e pianerottoli Assenza di depositi, arredi, vasi, biciclette e restringimenti. Via utilizzata come spazio di stoccaggio.
Gradini e grigliati Integrità, regolarità, aderenza e assenza di deformazioni. Elementi allentati, corrosi o scivolosi.
Parapetti e corrimano Continuità, stabilità e fissaggi. Giunti mobili, urti o parti mancanti.
Struttura e ancoraggi Corrosione, bulloneria, saldature, appoggi e fondazioni. Ruggine profonda, fessure o ristagni d’acqua.
Porte di accesso Apertura, autochiusura e tenuta prevista dal progetto. Porte bloccate aperte, chiuse a chiave o con guarnizioni danneggiate.
Illuminazione e segnaletica Visibilità del percorso anche in emergenza. Corpi illuminanti guasti o indicazioni contraddittorie.
Area esterna Accesso al luogo sicuro e assenza di nuovi ostacoli o sorgenti di pericolo. Parcheggi, cancelli, impianti o materiali che interrompono l’uscita.

Le porte resistenti al fuoco non devono essere fermate con cunei; le uscite devono aprirsi secondo quanto previsto dal progetto e i dispositivi di apertura devono funzionare. Ogni modifica successiva — nuova finestra, cappotto, impianto fotovoltaico, unità esterna o chiusura di una passerella — va valutata perché può alterare la protezione originaria.

Errori frequenti

  • considerare “a norma” qualsiasi scala metallica collocata all’esterno;
  • usare la soglia di 12 metri come obbligo automatico per tutti i condomìni;
  • dimensionare la larghezza senza calcolare affollamento e piani serviti;
  • ignorare finestre e materiali combustibili della facciata davanti alla scala;
  • creare due percorsi che possono essere bloccati dallo stesso incendio;
  • trascurare persone con ridotta capacità motoria e spazi calmi;
  • occupare pianerottoli e uscite con oggetti o mantenere aperte le porte tagliafuoco;
  • separare progetto antincendio, pratica edilizia e calcolo strutturale.

Checklist prima di intervenire

  1. Identificare attività, altezza antincendio, quote, affollamento e caratteristiche degli occupanti.
  2. Verificare se l’attività è soggetta al D.P.R. 151/2011 e quale regola tecnica si applica.
  3. Rilevare tutte le vie d’esodo esistenti, comprese porte, corridoi, scale e uscita finale.
  4. Far definire al professionista antincendio numero, protezione e capacità dei percorsi.
  5. Coordinare la soluzione con strutture, sismica, urbanistica, accessibilità e vincoli.
  6. Realizzare l’opera con materiali e dettagli coerenti con il progetto depositato o approvato.
  7. Aggiornare elaborati, gestione dell’emergenza, controlli e registro delle manutenzioni.

Domande frequenti

La scala antincendio deve essere sempre esterna?

No. Può essere interna e classificata come aperta, protetta o a prova di fumo. La soluzione dipende dal progetto e dalla regola tecnica applicabile.

Tutti gli edifici pubblici devono avere una scala antincendio esterna?

No. Devono avere un sistema di esodo adeguato, ma numero e tipo di scale dipendono da attività, affollamento, quote, occupanti e norme specifiche.

Nei condomìni sopra 12 metri è obbligatoria una seconda scala?

Non automaticamente. I 12 metri rilevano nella disciplina degli edifici civili, mentre l’attività 77 del D.P.R. 151/2011 riguarda edifici di civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri. La necessità di una seconda scala deriva dalla verifica progettuale.

Quanto deve essere larga una scala d’esodo?

La larghezza si calcola in base a rischio, occupanti, piani e strategia di esodo. Nella soluzione conforme generale del Codice ciascun percorso verticale è normalmente almeno 1.200 mm, salvo casi particolari e regole specifiche.

Una scala esterna deve stare a 2,5 metri dalla facciata?

Non sempre. Il distacco di 2,5 metri con passerelle incombustibili è uno dei criteri conformi; il Codice consente anche la protezione al fuoco della fascia di facciata interessata, se correttamente progettata.

Si può usare normalmente una scala antincendio?

Può coincidere con una scala di uso ordinario se il progetto lo consente e se resta sempre fruibile. Non esiste un divieto generale fondato soltanto sulla denominazione “antincendio”.

Chi può progettare una scala antincendio?

Il sistema di esodo deve essere definito da un tecnico competente; per gli atti e le valutazioni riservate è necessario un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno. Il progetto strutturale richiede inoltre le competenze previste dalla normativa di settore.

Quali controlli servono dopo l’installazione?

Vanno controllati percorso libero, gradini, parapetti, corrimano, struttura, corrosione, ancoraggi, porte, illuminazione, segnaletica e raggiungibilità del luogo sicuro, con frequenze definite dal piano di manutenzione e dalla gestione antincendio.

Devi progettare o adeguare una scala antincendio?

Indica Comune, destinazione d’uso, altezza e numero di piani, affollamento, scala esistente, eventuale pratica dei Vigili del Fuoco e vincoli dell’edificio. La richiesta potrà essere valutata e inoltrata a imprese pertinenti all’intervento.

Fonti ufficiali