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Il CPI oggi viene rilasciato alle attività di categoria C dopo il controllo positivo dei Vigili del Fuoco. La guida spiega attività soggette, categorie A, B e C, SCIA antincendio, valutazione del progetto, rinnovo e costi.
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) non è più, per tutte le attività soggette, il provvedimento da ottenere prima dell’apertura secondo il vecchio modello autorizzativo. Con il D.P.R. 151/2011 la procedura è incentrata sulla SCIA antincendio, mentre il CPI viene rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco dopo il controllo con esito positivo delle attività appartenenti alla categoria C.
La distinzione non si basa su generiche classi di rischio numerate da 1 a 4. L’Allegato I del D.P.R. 151/2011 individua 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e le suddivide, in funzione della complessità, nelle categorie A, B e C. Per sapere quali adempimenti servono bisogna quindi identificare l’attività, verificare se supera la relativa soglia e leggere la categoria assegnata dalla norma.
In sintesi: le attività soggette di categoria A presentano la SCIA antincendio senza una preventiva valutazione del progetto; quelle di categoria B e C devono prima ottenere la valutazione favorevole del progetto e, a lavori conclusi, presentare la SCIA. Per la categoria C il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è obbligatorio e, in caso di esito positivo, viene rilasciato il CPI. Tutte le categorie devono presentare periodicamente l’attestazione di rinnovo della conformità antincendio.
Sommario
Nel linguaggio comune si continua a parlare di “richiesta del CPI” per indicare l’intero percorso di prevenzione incendi. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il D.P.R. 151/2011 ha cambiato il significato del certificato.
La ricevuta rilasciata dopo la presentazione di una SCIA antincendio completa costituisce il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio. Per le attività di categoria C, il Comando effettua poi la visita tecnica e, se l’esito è positivo, rilascia il CPI entro 15 giorni dal sopralluogo.
Il CPI è quindi l’attestazione del risultato del controllo svolto dai Vigili del Fuoco: certifica, alla data della visita, il rispetto delle prescrizioni e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Non sostituisce la SCIA e non assorbe le autorizzazioni edilizie, ambientali, sanitarie o necessarie per l’esercizio dell’attività.
Per le attività di categoria A e B il Comando può effettuare visite tecniche entro 60 giorni, anche con controlli a campione o sulla base di programmi settoriali. Se il controllo ha esito positivo, l’interessato può chiedere copia del verbale della visita tecnica. Non è previsto l’ordinario rilascio del CPI disciplinato per la categoria C.
Per questo è più corretto parlare di procedimento di prevenzione incendi, di SCIA antincendio e di rinnovo periodico, specificando il CPI soltanto quando ricorrono le condizioni della categoria C.
Advertisement - PubblicitàNon ogni edificio e non ogni attività economica deve presentare la SCIA antincendio. L’obbligo nasce quando nell’immobile è esercitata almeno una delle attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e vengono superate le soglie dimensionali, di potenza, capacità, affollamento o quantità indicate dalla norma.
Tra i casi più frequenti rientrano, al superamento delle rispettive soglie:
L’elenco è soltanto orientativo. Ogni voce dell’Allegato I contiene condizioni e soglie specifiche e può essere articolata in categorie diverse. Un albergo, un’autorimessa o un impianto termico non appartiene sempre alla stessa categoria: il professionista deve confrontare i dati reali dell’attività con la singola voce normativa.
No. La destinazione d’uso, da sola, non è sufficiente. Un ristorante può essere soggetto, per esempio, per un locale di trattenimento, per l’impianto termico, per un deposito di GPL o per altre attività presenti e superiori alle soglie. Non è automaticamente soggetto soltanto perché somministra alimenti.
In un condominio devono essere valutate separatamente le attività presenti: altezza antincendio dell’edificio, autorimessa, centrale termica, gruppo elettrogeno e altri impianti o depositi. La guida sulla prevenzione incendi in condominio approfondisce gli obblighi dell’amministratore e le verifiche sugli edifici residenziali.
La categoria non esprime una graduatoria astratta della pericolosità dell’edificio. Il D.P.R. 151/2011 considera la complessità dell’attività, la presenza di una regola tecnica, le dimensioni, l’affollamento e le quantità di materiali. L’attribuzione è già contenuta nell’Allegato I e non può essere scelta dal titolare.
Comprende attività dotate di una regola tecnica di riferimento e caratterizzate da un limitato livello di complessità. Non è richiesta la preventiva valutazione del progetto da parte del Comando. Il progetto deve comunque essere elaborato e l’attività deve risultare conforme alla normativa prima della presentazione della SCIA.
Dopo il deposito della SCIA, il Comando può effettuare controlli mediante visita tecnica, anche a campione o nell’ambito di programmi settoriali.
Comprende attività della stessa tipologia di quelle in categoria A ma più complesse, oltre ad attività prive di una specifica regola tecnica ma con complessità inferiore rispetto alla categoria C.
Per nuovi impianti o costruzioni e per modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza è necessaria la valutazione preventiva del progetto. Una volta realizzate le opere conformemente al progetto approvato, si presenta la SCIA antincendio. Le visite tecniche successive possono essere eseguite anche a campione.
Raccoglie le attività con maggiore livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Sono obbligatorie la valutazione preventiva del progetto e la SCIA antincendio a lavori conclusi.
Entro 60 giorni dalla SCIA, il Comando effettua il sopralluogo per verificare il rispetto delle prescrizioni e la sussistenza dei requisiti di sicurezza. Se il controllo è positivo, rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi entro i successivi 15 giorni.
Advertisement - PubblicitàIl percorso può essere riassunto in tre schemi operativi:
Quando nello stesso complesso sono presenti più attività soggette, ciascuna deve essere identificata con il proprio numero e la propria categoria. La pratica deve rappresentare l’insieme delle condizioni di sicurezza e non soltanto l’attività considerata prevalente.
La verifica non dovrebbe partire dal nome commerciale dell’attività, ma dalle caratteristiche reali dei luoghi, degli impianti e dei materiali. Un controllo preliminare ben documentato riduce il rischio di scoprire l’assoggettamento quando i lavori sono già conclusi.
Occorre rilevare superfici, altezze, affollamento, potenze, capacità di deposito, quantità e caratteristiche delle sostanze presenti. Devono essere considerate anche le attività accessorie: un edificio può essere soggetto per l’autorimessa o per la centrale termica anche se l’attività principale non supera alcuna soglia.
Per ogni possibile attività si individua il numero dell’Allegato I e si verifica il superamento della soglia. La classificazione deve seguire il testo vigente, perché descrizioni generiche o elenchi riassuntivi possono non riportare esclusioni, condizioni e suddivisioni complete.
La stessa voce può essere suddivisa in A, B e C in base a parametri crescenti. La categoria determina la necessità della valutazione preventiva del progetto e il tipo di controllo successivo alla SCIA.
Il professionista identifica la regola tecnica applicabile, ricostruisce le pratiche precedenti e confronta lo stato dei luoghi con progetti, verbali e certificazioni disponibili. Per attività esistenti è essenziale capire se modifiche intervenute nel tempo siano state correttamente valutate e comunicate.
Soltanto dopo la classificazione è possibile programmare valutazione progetto, eventuale deroga, lavori di adeguamento, certificazioni e SCIA. Per attività produttive la trasmissione avviene di regola tramite SUAP; il canale concreto deve essere verificato presso lo sportello territorialmente competente.
Advertisement - PubblicitàIl responsabile di un’attività di categoria B o C deve chiedere al Comando la valutazione dei progetti relativi a nuovi impianti o costruzioni e delle modifiche a quelli esistenti che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
L’istanza viene presentata con il modello ministeriale vigente e con la documentazione tecnica prevista dal D.M. 7 agosto 2012. Relazione ed elaborati devono descrivere l’attività, i rischi, le strategie di sicurezza e le soluzioni progettuali adottate.
Il Comando esamina la documentazione e si pronuncia sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla presentazione completa. Se richiede integrazioni, il termine si interrompe secondo la disciplina del procedimento. Le opere devono poi essere eseguite in coerenza con il progetto valutato.
No. Il parere favorevole riguarda il progetto e precede la realizzazione. Per esercitare l’attività ai fini antincendio occorre completare le opere, raccogliere certificazioni e dichiarazioni e presentare la SCIA antincendio.
A lavori ultimati e prima dell’esercizio dell’attività, il titolare presenta la SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, direttamente o attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive quando il procedimento rientra nel SUAP. Devono essere rispettate le modalità telematiche adottate dallo sportello competente.
La modulistica nazionale dei Vigili del Fuoco comprende il modello PIN per la SCIA e i modelli collegati alle asseverazioni, alla resistenza al fuoco, ai prodotti e agli impianti. Prima dell’invio bisogna utilizzare le versioni in vigore pubblicate sul portale istituzionale.
La composizione della pratica dipende dall’attività e dalla categoria. In generale possono essere necessari:
La sola presenza di estintori o di un impianto antincendio non dimostra la conformità dell’attività. Il progetto deve considerare anche compartimentazione, esodo, resistenza e reazione al fuoco, controllo dell’incendio, rivelazione, sicurezza degli impianti tecnologici e gestione dell’emergenza.
Advertisement - PubblicitàIl Comando verifica la completezza formale della SCIA e rilascia una ricevuta. Questa ricevuta costituisce il titolo abilitativo all’esercizio ai soli fini antincendio. In linea generale, quindi, non è necessario attendere il sopralluogo per iniziare l’attività, neppure in categoria C.
La regola presuppone però una segnalazione valida, completa e veritiera e un’attività effettivamente conforme. La ricevuta antincendio non sostituisce l’agibilità, i titoli edilizi, le autorizzazioni commerciali, sanitarie o ambientali e gli altri atti necessari all’apertura.
Se la verifica formale rileva carenze tali da rendere irricevibile la segnalazione, gli effetti possono essere sospesi fino alla regolarizzazione. È quindi prudente controllare la ricevuta e ogni comunicazione dello sportello o del Comando prima dell’avvio.
Entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, il Comando effettua i controlli previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 151/2011. Per la categoria C la visita tecnica è obbligatoria; per le categorie A e B può avvenire anche a campione o in base a programmi settoriali.
Il sopralluogo verifica che l’attività realizzata corrisponda alla documentazione presentata e che sussistano i requisiti di sicurezza. Devono essere disponibili e funzionanti impianti, dispositivi, compartimentazioni, vie di esodo e misure organizzative indicate nella pratica.
Se mancano i requisiti o i presupposti, il Comando può adottare il divieto di prosecuzione dell’attività e richiedere la rimozione degli effetti dannosi. Quando è possibile ripristinare la conformità, può essere assegnato un termine non superiore a 45 giorni per eseguire gli adeguamenti.
Per la categoria C, in caso di esito positivo, il CPI viene rilasciato entro 15 giorni dalla visita. Il certificato non è un’autorizzazione destinata a “scadere” dopo cinque anni: resta l’attestazione del controllo eseguito, mentre ciò che deve essere ripresentato periodicamente è il rinnovo di conformità antincendio.
Advertisement - PubblicitàIl titolare di ogni attività soggetta, appartenente alle categorie A, B o C, deve inviare al Comando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Non si ripete automaticamente l’intera SCIA e non si chiede un nuovo CPI: si dichiara che non sono intervenute variazioni delle condizioni di sicurezza e si allega la documentazione prevista.
La cadenza ordinaria è di cinque anni, calcolati dalla data di presentazione della prima SCIA o del precedente rinnovo. Per le attività contraddistinte nell’Allegato I dai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, il termine è elevato a dieci anni.
Il rinnovo viene presentato con il modello ministeriale vigente. Quando sono presenti impianti di protezione attiva, la pratica comprende l’asseverazione sulla loro efficienza e funzionalità resa dal professionista antincendio nei casi previsti. Manutenzioni e controlli devono essere documentati per tutta la vita dell’attività, non soltanto in prossimità della scadenza.
Non esiste un periodo generale di tolleranza che prolunghi automaticamente la conformità. Il titolare deve far verificare la situazione e regolarizzare la posizione con il Comando o tramite il SUAP, ricostruendo anche le eventuali modifiche intervenute. Continuare l’esercizio senza gli adempimenti richiesti può comportare provvedimenti e responsabilità.
Il rinnovo periodico presuppone che le condizioni di sicurezza non siano cambiate. Se vengono modificate strutture, lavorazioni, destinazione dei locali, quantitativi di sostanze pericolose, affollamento, vie di esodo o impianti, il tecnico deve valutare gli effetti prima dell’esecuzione.
Quando la modifica comporta un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, per le categorie B e C è necessaria una nuova valutazione del progetto e, a opere concluse, una nuova SCIA. L’obbligo di riavviare la procedura ricorre anche negli altri casi indicati dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. 151/2011.
Per modifiche senza aggravio si applicano gli adempimenti e la documentazione previsti dal D.M. 7 agosto 2012, compresa, nei casi pertinenti, la dichiarazione di non aggravio. Non è corretto attendere il successivo rinnovo per comunicare una trasformazione sostanziale già realizzata.
Advertisement - PubblicitàUn CPI rilasciato prima o dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 non deve essere semplicemente sostituito perché oggi la procedura utilizza la SCIA. Bisogna verificare la storia della pratica, l’ultima scadenza, i rinnovi presentati e la corrispondenza tra documenti e attività esercitata.
Il passaggio al sistema attuale avviene attraverso gli adempimenti previsti per l’attività e, in assenza di modifiche, mediante il rinnovo periodico alle scadenze applicabili. Se lo stato dei luoghi o le condizioni di esercizio sono cambiati, il professionista deve stabilire se sia sufficiente documentare l’assenza di aggravio oppure se occorrano una nuova valutazione progetto e una nuova SCIA.
La presenza di un vecchio certificato non copre ampliamenti, cambi di destinazione, aumenti di affollamento o nuovi impianti realizzati successivamente. Prima di una compravendita, di un subentro o di lavori sull’immobile è opportuno ricostruire il fascicolo antincendio insieme ai titoli edilizi e alle certificazioni impiantistiche.
Il titolare dell’attività è responsabile della presentazione della SCIA e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. La documentazione tecnica coinvolge professionisti con qualifiche diverse in funzione degli atti da sottoscrivere.
La pratica deve essere costruita durante il progetto e il cantiere. Cercare certificazioni mancanti soltanto al momento della SCIA può rendere necessario eseguire prove, sostituire prodotti o rifare lavorazioni non documentabili.
Advertisement - PubblicitàLa conformità non si esaurisce con la presentazione della SCIA o con il rilascio del CPI. Il titolare deve mantenere efficienti sistemi, impianti e dispositivi antincendio, rispettare le limitazioni dichiarate e attuare le misure di gestione della sicurezza previste dal progetto e dalla normativa.
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Controlli e manutenzioni devono essere eseguiti con la periodicità applicabile e annotati nella documentazione dell’attività. Vie di esodo, porte resistenti al fuoco, illuminazione di sicurezza, rivelazione, spegnimento e altri presidi non possono essere modificati, ostruiti o lasciati senza manutenzione.
Nei luoghi di lavoro si aggiungono gli obblighi del D.Lgs. 81/2008: valutazione del rischio incendio, gestione dell’emergenza, designazione e formazione degli addetti. La presenza della SCIA antincendio non sostituisce questi adempimenti.
Omissioni, false dichiarazioni e prosecuzione dell’attività in assenza dei requisiti possono comportare provvedimenti di sospensione o divieto e le sanzioni previste dal D.Lgs. 139/2006 e dalle altre norme applicabili. Le responsabilità possono riguardare il titolare e, per le dichiarazioni di competenza, i professionisti e gli altri soggetti che le hanno sottoscritte.
Non esiste un costo unico. L’importo complessivo dipende dal numero e dalla categoria delle attività soggette, dai servizi richiesti al Comando e dalla complessità dell’immobile.
Le principali voci sono:
Le tariffe dei servizi dei Vigili del Fuoco sono pubbliche e vengono calcolate sulla base delle attività e delle categorie presenti. Quando la pratica comprende più voci dell’Allegato I, il corrispettivo può essere la somma delle tariffe applicabili. Il preventivo professionale richiede quindi una prima classificazione dell’attività.
Advertisement - PubblicitàPer le procedure del D.P.R. 151/2011 la classificazione corretta è A, B e C. I livelli numerici utilizzati in altri ambiti della sicurezza sul lavoro o in precedenti schemi non determinano il procedimento di prevenzione incendi.
La prima operazione è individuare numero, soglia e categoria dell’Allegato I. Senza questa classificazione non si può stabilire se servano valutazione del progetto, SCIA, controlli o rinnovo.
Il parere favorevole per una categoria B o C non abilita all’esercizio. Dopo i lavori devono essere raccolte le certificazioni e presentata la SCIA antincendio.
La ricevuta consente l’esercizio ai soli fini antincendio, ma si fonda sulle dichiarazioni e asseverazioni presentate. Il Comando può controllare l’attività e intervenire se accerta carenze.
L’attestazione periodica dichiara l’assenza di variazioni. Ampliamenti, nuovi impianti, maggior affollamento o cambi di lavorazione devono essere analizzati prima e possono richiedere una nuova procedura.
No. Tutte le attività soggette presentano la SCIA antincendio, ma il CPI viene rilasciato dopo il sopralluogo con esito positivo delle attività di categoria C. Per A e B può essere rilasciata, su richiesta, copia del verbale positivo della visita tecnica.
La SCIA è oggi l’adempimento che consente l’esercizio ai soli fini antincendio per tutte le categorie. Il CPI conserva una funzione specifica: attesta l’esito positivo del controllo obbligatorio svolto sulle attività di categoria C.
No. La valutazione preventiva del progetto è prevista per le categorie B e C. Anche in categoria A, però, il progetto deve rispettare la regola tecnica e la SCIA deve essere corredata dalla documentazione richiesta.
In linea generale no: la ricevuta della SCIA completa costituisce titolo per l’esercizio ai soli fini antincendio. Devono comunque essere presenti tutti gli altri titoli necessari e l’attività deve essere realmente conforme a quanto asseverato.
Il CPI attesta l’esito del controllo e non ha una propria validità temporale. Ogni cinque anni, o ogni dieci per le specifiche attività indicate dalla legge, il titolare deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
È soggetta al D.P.R. 151/2011 quando la superficie coperta supera 300 metri quadrati. La categoria dipende dalla superficie indicata nell’Allegato I. Devono essere considerate anche eventuali altre attività presenti nello stesso edificio.
Gli impianti per la produzione di calore rientrano nell’attività n. 74 quando la potenza complessiva supera 116 kW. La classificazione e la documentazione dipendono dalla potenza, dal combustibile e dalle caratteristiche dell’impianto.
Il subentro non richiede automaticamente una nuova progettazione se le condizioni di sicurezza restano invariate, ma deve essere presentata la voltura con il modello ministeriale e secondo le modalità dello sportello competente. Il nuovo titolare assume gli obblighi di esercizio, manutenzione e rinnovo.
La firma dipende dal documento. La normativa distingue il tecnico abilitato dal professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno. L’incarico deve essere affidato a un professionista che possieda la qualifica richiesta per le specifiche certificazioni.
Possono incidere sulle condizioni di sicurezza di un’attività soggetta e devono essere valutati prima dell’installazione. La guida su fotovoltaico e prevenzione incendi approfondisce distanze, sezionamento, coperture e possibili modifiche del rischio.
Advertisement - PubblicitàL’individuazione dell’attività soggetta e della categoria richiede l’esame dell’Allegato I, delle regole tecniche applicabili e delle condizioni effettive dell’immobile. Prima di realizzare opere, modificare l’attività o superare una soglia è necessario coinvolgere un tecnico competente in prevenzione incendi.
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