Mattonella drenante da giardino
Mattonella drenante da giardino in PP, colore verde Per utilizzi alternativi di...
Il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 stabilisce delle novità riguardo le prestazioni energetiche in edilizia. Il Decreto è entrato in vigore il giorno stesso (10 giugno) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Legislativo n. 48 del 10 giugno 2020 stabilisce delle novità riguardo le prestazioni energetiche in edilizia. Il Decreto è entrato in vigore il giorno stesso (10 giugno) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo DL comprende 18 articoli, in cui sono stati introdotti aggiornamenti e modifiche al precedente Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.
Vediamo quali sono le novità.
Il DL n. 48 del 10 giugno 2020 ha come oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo provvedimento sono i seguenti:
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratisAl fine di rendere possibili i progetti sopra citati, era necessario modificare alcuni punti riguardanti la fase di progettazione degli edifici e l’installazione degli impianti.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Il DL 10 giugno impone che:
Il provvedimento stabilisce che tutti i Comuni appartenenti al territorio italiano, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovranno adeguare ai nuovi termini il proprio regolamento edilizio.
Se ciò non dovesse avvenire, le Regioni saranno legittimate ad applicare i poteri inibitori e di annullamento nei confronti degli edifici non conformi alle regole. Ciò avverrà secondo le leggi regionali disposte a riguardo o, qualora queste fossero assenti, secondo il d.P.R. n. 380/2001 art.38.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.