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Quando si applicano i CAM Edilizia 2025, quali criteri inserire nel progetto e nella gara e come verificare materiali, Relazione CAM e lavori in cantiere.
Un progettista incaricato di riqualificare una scuola e il proprietario che ristruttura il proprio appartamento possono scegliere materiali simili, ma non hanno gli stessi obblighi documentali. I CAM Edilizia sono i criteri ambientali minimi da integrare negli affidamenti pubblici di progettazione e lavori: incidono sul progetto, sui prodotti, sul cantiere e sulle verifiche durante l’esecuzione. Non sono, invece, un elenco di requisiti automaticamente imposto a ogni intervento edilizio privato.
Il riferimento vigente è il decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 novembre 2025, applicabile dal 2 febbraio 2026 secondo la pagina ufficiale MASE. Il decreto ha sostituito quello del 2022 e il correttivo del 2024, salvo le procedure transitorie espressamente previste. Per capire quale versione usare non basta dunque leggere la data del cantiere: occorre esaminare l’affidamento e la validazione del progetto.
Sommario
I criteri ambientali minimi fanno parte degli acquisti pubblici verdi. L’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici chiede alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali del CAM pertinente. I criteri premianti sono un piano diverso: entrano nella valutazione delle offerte quando previsti nei documenti di gara, soprattutto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Non bisogna presentare ogni voce dell’allegato come una soglia obbligatoria identica per ogni opera.
Il decreto 2025 comprende servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di manutenzione ed esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. L’allegato tecnico ufficiale estende il campo anche alle opere di ingegneria civile, finché non esiste un CAM specifico per la tipologia: per esempio, richiama il CAM Strade per le infrastrutture stradali. Se l’intervento riguarda soltanto una parte dell’opera, i criteri si applicano alla porzione interessata e quelli pertinenti all’oggetto dell’affidamento.
Una normale ristrutturazione commissionata da un privato non diventa un appalto pubblico perché impiega prodotti riciclati o perché il cliente desidera un edificio sostenibile. I CAM possono essere adottati volontariamente nel capitolato privato, oppure richiamati da una specifica convenzione o disciplina dell’intervento. L’allegato 2025 include espressamente anche i soggetti privati che eseguono opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, direttamente o in convenzione: è una fattispecie da distinguere dal rifacimento della propria casa.
Per gli immobili tutelati o di valore storico i CAM non scompaiono in blocco. L’allegato esclude i singoli criteri incompatibili con la conservazione da realizzare. La motivazione va quindi riferita al criterio e all’intervento, non alla sola etichetta di “bene vincolato”.
Il nuovo decreto distingue la data di avvio delle procedure per i servizi dalla data di validazione del progetto posto a base di gara per i lavori. L’articolo 1 riguarda i servizi di progettazione e direzione lavori con bando pubblicato, o invito inviato, dall’entrata in vigore; per i lavori e gli affidamenti congiunti considera il progetto validato durante la vigenza del nuovo decreto. Anche la progettazione interna non ancora validata ricade nel nuovo regime, pur se l’incarico era precedente.
L’articolo 2 conserva invece i CAM 2022, come modificati nel 2024, per determinate gare basate su PFTE o progetto esecutivo già validati nel vecchio regime, purché bando o invito intervengano entro tre mesi dalla validazione. È una regola transitoria circoscritta, non una facoltà generale di scegliere il testo più comodo. Il RUP dovrebbe registrare nel fascicolo la data di validazione, il tipo di contratto e la data di pubblicazione o invio prima di fissare le prescrizioni.
Su schermi piccoli, scorri la tabella lateralmente.
| Situazione | Controllo decisivo | Esito operativo |
|---|---|---|
| Servizio di progettazione o direzione lavori | Data di bando o invito | Se avviato dal 2 febbraio 2026, verificare i CAM 2025. |
| Lavori o affidamento congiunto | Data di validazione del progetto a base di gara | Progetto validato nel nuovo regime: CAM 2025; se validato prima, verificare la transizione dell’articolo 2. |
| Progettazione interna non ancora validata | Stato della validazione all’entrata in vigore | Il precedente conferimento dell’incarico non esclude da solo i CAM 2025. |
| Manutenzione parziale o bene tutelato | Oggetto concreto e compatibilità dei singoli criteri | Applicare le prescrizioni pertinenti e motivare le eventuali esclusioni puntuali. |
Il punto di partenza non è chiedere genericamente all’impresa “materiali CAM”. La stazione appaltante definisce fabbisogno, contesto e prestazioni nel documento di indirizzo alla progettazione, seleziona i criteri pertinenti e stabilisce come saranno verificati. Il progettista traduce i requisiti in elaborati, specifiche, capitolato e Relazione CAM di progetto, prevista dal criterio 2.1.1. Il modello MASE della relazione è un riferimento da adattare all’opera, non un modulo da compilare senza analisi.
Nella relazione si può partire da una matrice: criterio dell’allegato, sua pertinenza, soluzione progettuale, elaborato che la mostra, mezzo di prova previsto e soggetto che controllerà in cantiere. Se un criterio è inapplicabile, serve spiegare perché. Nel caso di un intervento limitato al rifacimento della copertura di una scuola, ad esempio, la documentazione deve concentrarsi sulle parti di copertura interessate, sui prodotti previsti, sulla gestione del cantiere e sulle prestazioni coinvolte; non può promettere prestazioni di ambienti non modificati solo per riempire la relazione.
Una specifica tecnica definisce la prestazione ambientale che il progetto o il prodotto deve possedere. Una clausola contrattuale impone comportamenti e documenti durante la prestazione. Un criterio premiante attribuisce un vantaggio all’offerta che supera o dimostra una qualità ulteriore, se la gara lo prevede. Separarli nel capitolato evita due errori opposti: lasciare obblighi senza verifica oppure trattare un elemento premiante come condizione d’accesso non dichiarata.
La verifica non termina con l’aggiudicazione. L’allegato indica controlli in progettazione e in esecuzione: la direzione lavori confronta ciò che arriva in cantiere con le specifiche e le prove previste, mentre la stazione appaltante verifica gli impegni assunti nell’offerta. Questo passaggio è essenziale quando un prodotto viene sostituito in corso d’opera.
Il capitolo 2 dell’allegato 2025 organizza i criteri per territorio e sito, edifici e altre opere, prodotti da costruzione e cantiere. Non tutti si applicano a ogni affidamento: la scelta dipende da tipo di opera, scala e lavorazioni. Nella progettazione di un edificio nuovo, per esempio, si esaminano prestazioni estive, comfort, ventilazione, luce naturale, acustica, risparmio idrico e piano di manutenzione. La guida sui requisiti acustici passivi approfondisce quel singolo requisito, ma non sostituisce il controllo CAM del progetto pubblico.
Per un intervento sull’esistente sono particolarmente importanti la diagnosi del problema e la compatibilità della soluzione: isolamento, umidità, serramenti e impianti non si scelgono solo in base alla scheda commerciale. Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e la gestione dei rifiuti di cantiere traducono inoltre l’obiettivo di circolarità in documenti verificabili. Per classificazione, deposito e formulari resta utile la guida specifica allo smaltimento delle macerie edili.
Il testo del 2019 citava una quota generale del 15% di materiali recuperabili: usarla oggi come requisito universale sarebbe fuorviante. Il CAM 2025 contiene criteri diversi per famiglie di prodotti, tra cui calcestruzzo, acciaio, laterizi, legno, isolanti, sistemi a secco, pavimenti, serramenti e pitture. Per alcune famiglie sono richiesti contenuti minimi di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti; per altre contano emissioni, provenienza o caratteristiche differenti. La quota va letta nel criterio del prodotto effettivamente previsto, con la sua modalità di verifica, e non trasferita a un altro materiale.
Neppure “riciclato” equivale automaticamente a “rifiuto che si può usare”. Per gli aggregati ottenuti da rifiuti inerti occorre distinguere la cessazione della qualifica di rifiuto e l’idoneità all’uso specifico: il percorso è spiegato nell’approfondimento su End of Waste in edilizia. In gara, progetto e fornitura vanno allineati sia alle prestazioni tecniche sia ai mezzi di prova ambientali.
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Richiedi informazioni gratisL’allegato specifica per ciascun criterio una voce di verifica. A seconda del requisito, il fascicolo può comprendere etichette ambientali, certificati, rapporti di prova, dichiarazioni ambientali di prodotto o documentazione tecnica idonea. Il progettista deve indicare quale evidenza soddisfa quale prescrizione; la direzione lavori deve confrontare il documento con il prodotto e il lotto effettivamente impiegati. Un’immagine di catalogo o una dichiarazione commerciale generica non dimostra da sola la conformità.
Il MASE mette esplicitamente in guardia dalle formule “certificato CAM” e “attestato di conformità ai CAM” usate come se esistesse un marchio unico valido per tutti i prodotti. La conformità va provata rispetto ai singoli requisiti pertinenti e ai mezzi ammessi dal relativo criterio. Anche le prove equivalenti devono essere valutate dalla stazione appaltante; in cantiere la direzione lavori verifica l’equivalenza prima dell’accettazione. Per una sostituzione di materiale è prudente acquisire la documentazione prima della posa, non quando il prodotto è già incorporato.
Un esempio pratico: il capitolato prescrive un isolante con determinate prestazioni e requisiti ambientali. L’impresa propone un prodotto diverso. La verifica corretta confronta prestazioni, criterio CAM applicabile, documenti di prova e lotto di fornitura; non si risolve leggendo sul dépliant “eco” o “CAM compliant”. Se manca una prova richiesta, occorre chiedere integrazione o scegliere una soluzione dimostrabile prima dell’accettazione.
La conformità CAM non è confinata agli elaborati. Il capitolo 2.5 disciplina prestazioni ambientali del cantiere, conservazione dello strato superficiale del terreno, rinterri e riempimenti e piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il capitolo 3 prevede clausole per i lavori, fra cui la relazione CAM dell’impresa appaltatrice, il personale di cantiere, le macchine operatrici e alcuni lubrificanti. I criteri premianti per i lavori sono separati da queste clausole.
In pratica, il direttore dei lavori deve poter rintracciare i prodotti approvati, le prove e le eventuali sostituzioni; l’impresa deve organizzare le evidenze di esecuzione richieste dal contratto. Il piano dei rifiuti non elimina gli obblighi ordinari di classificazione e tracciabilità, né il possesso di una EPD sostituisce una prova strutturale o antincendio necessaria. CAM e altre norme tecniche si sommano dove pertinenti, senza annullarsi a vicenda.
La checklist è un metodo di controllo, non sostituisce l’allegato ufficiale né il giudizio del progettista sul singolo intervento. Un requisito dichiarato nel capitolato ma privo di prova e di responsabile della verifica rischia di restare soltanto una formula.
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La fase più delicata è spesso raccordare capitolato, scelta dei prodotti e controlli in cantiere. Se stai preparando un affidamento o devi proporre una soluzione equivalente, descrivi opera, materiale o lavorazione e il dubbio documentale: un tecnico può aiutare a individuare il criterio pertinente e le prove da acquisire. Per un intervento privato, invece, puoi usare i CAM come riferimento di qualità volontaria, chiarendo nel contratto quali prestazioni e documenti vuoi davvero ottenere.
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No. Il loro obbligo generale nasce negli affidamenti pubblici disciplinati dal Codice dei contratti. Un committente privato può adottare requisiti ambientali volontariamente; alcune opere di urbanizzazione eseguite da privati a scomputo sono invece espressamente comprese nell’allegato 2025.
Non basta l’anno. Dal 2 febbraio 2026 opera il decreto del 24 novembre 2025, ma l’articolo 2 conserva i CAM 2022/2024 per specifiche gare su progetti validati nel regime precedente, con bando o invito entro tre mesi dalla validazione. Vanno controllati tipo di affidamento e date documentate.
No. È un elaborato di progetto che rende verificabili i criteri applicabili e le scelte adottate. Un protocollo volontario di certificazione dell’edificio può affiancarla, ma non la sostituisce automaticamente.
No. Non esiste una certificazione CAM unica per tutti i prodotti. Occorre identificare il criterio pertinente e acquisire le prove previste, come etichette, certificati, rapporti di prova o altra documentazione ammessa.
No. Le prescrizioni cambiano per famiglia di prodotti e per criterio; alcune riguardano contenuto di materia recuperata, altre emissioni o caratteristiche differenti. La quota generale del vecchio articolo non va usata come regola universale.
Il CAM 2025 limita l’applicazione alla porzione oggetto dell’intervento e ai criteri pertinenti. Le impossibilità tecniche o incompatibilità con la conservazione vanno motivate puntualmente, non dichiarate in modo generico.
La direzione lavori verifica la coerenza fra progetto, documenti di prova e forniture effettive; la stazione appaltante controlla anche gli impegni assunti in gara. Le sostituzioni richiedono nuova verifica prima dell’accettazione del prodotto.
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