Un sostegno al costo dell’elettricità, accompagnato dall’obbligo di investire in nuovi impianti e nella riduzione dei consumi: è il meccanismo proposto dall’articolo 83 del disegno di legge di Bilancio 2027 per micro, piccole e medie imprese non energivore. La proposta non è ancora legge e la sua efficacia viene subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

La misura interessa anche aziende della filiera edilizia che intendono intervenire su autoproduzione, accumulo o processi produttivi. Il contributo, però, non può essere letto come un rimborso libero dalle condizioni: il collegamento con gli investimenti è parte essenziale del progetto.

Le imprese cui si rivolge il DDL

Il regime temporaneo è destinato alle micro, piccole e medie imprese che non risultano iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il riferimento è quindi a una condizione definita attraverso l’elenco, non soltanto alla percezione di avere bollette elevate.

Un laboratorio o una piccola azienda di produzione dovrebbero verificare la propria posizione prima di considerarsi destinatari. L’appartenenza alla categoria dimensionale e il requisito di non iscrizione andranno letti insieme alle ulteriori condizioni che il decreto attuativo dovrà definire.

Due limiti per il calcolo del sostegno

Il testo indica un sostegno non superiore al 50% del prezzo medio all’ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta, riferito a non più del 50% del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.

Sono due limiti diversi: uno riguarda il prezzo di riferimento, l’altro la quantità di energia considerata. Non corrispondono alla promessa di dimezzare l’intera bolletta, che comprende componenti diverse e non coincide con il solo prezzo medio all’ingrosso.

La metodologia concreta, i periodi di riferimento e i massimali per dimensione d’impresa sono rinviati al decreto. Senza questi elementi non è ancora possibile trasformare i consumi di una singola azienda in un contributo personale certo.

Investimenti almeno pari all’aiuto ricevuto

Il beneficiario dovrebbe destinare risorse almeno pari al 100% dell’aiuto a investimenti aggiuntivi. Il DDL elenca autoproduzione da fonti rinnovabili, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore, gestione intelligente dei consumi e altre misure di riduzione delle emissioni.

Se l’aiuto fosse, in un esempio ipotetico, di 10.000 euro, l’impegno minimo indicato sarebbe quello di destinare almeno 10.000 euro agli investimenti previsti. Ciò non stabilisce che ogni progetto venga finanziato integralmente né consente di considerare ammissibile qualsiasi spesa aziendale.

I progetti devono essere avviati dopo la domanda e completati entro 36 mesi dalla concessione, salvo un diverso termine stabilito dalla Commissione. La sequenza domanda–avvio è quindi un punto da verificare prima di assumere impegni che si vorrebbero far rientrare nella futura misura.

Risorse dal 2027 e consumi richiamati dal 2028

La proposta indica massimali di un miliardo di euro nel 2027, 1,43 miliardi nel 2028, 600 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030. Per gli ultimi due anni la copertura viene collegata alla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata alle rinnovabili.

Il testo affianca dunque uno stanziamento dal 2027 a un riferimento ai consumi annui del 2028–2030. Il coordinamento dei periodi dovrà essere chiarito nell’attuazione: questa formulazione non giustifica l’annuncio di uno sconto già disponibile sulle bollette del 2027.

Controlli, cumulo e provvedimenti necessari

Il GSE, anche avvalendosi delle camere di commercio, dovrebbe verificare gli obblighi e disporre riduzione o recupero dell’aiuto, con interessi, in caso di inosservanza. Il cumulo con altri aiuti è consentito entro i massimali applicabili, evitando doppio finanziamento e sovracompensazione.

Il DDL prevede un decreto del Ministero dell’Ambiente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, oltre all’autorizzazione europea. Dovranno essere definiti accesso, assegnazione, monitoraggio, recuperi e coordinamento con gli incentivi esistenti.

Per un’impresa il lavoro utile oggi è ricostruire consumi e fabbisogni e valutare quali investimenti ridurrebbero davvero la dipendenza dall’energia acquistata. Il piano tecnico può preparare una scelta consapevole; domanda, requisiti e disponibilità dell’aiuto dovranno seguire i testi e le procedure effettivamente approvati.

Fonti e riferimenti