Sitol Silicon Basso Modulo
Caratteristiche SITOL SILICON BASSO MODULO è un sigillante siliconico a reticolazione neutra,...
Compensazioni fiscali: il DDL abbassa da 50.000 a 30.000 euro la soglia di specifici carichi scaduti. Restano condizioni, rateazioni ed eccezioni.
Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di abbassare da 50.000 a 30.000 euro la soglia di specifici debiti fiscali oltre la quale scatta l’esclusione dalla compensazione prevista dal Testo unico dei versamenti. La modifica è nell’articolo 36: non è ancora legge e non va confusa con un blocco automatico per ogni contribuente che abbia debiti superiori a quella cifra.
Per imprese e professionisti il tema riguarda la possibilità di utilizzare crediti nel modello F24. Avere un credito disponibile e poterlo impiegare in una determinata compensazione sono verifiche distinte: prima del versamento conta anche la posizione dei carichi affidati alla riscossione.
Sommario
L’articolo 36 modifica soltanto l’importo contenuto nell’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 33/2025: al posto della soglia di 50.000 euro viene indicata quella di 30.000 euro. Per capire l’effetto occorre quindi leggere anche le condizioni e le eccezioni della disposizione richiamata.
Il limite si riferisce a importi complessivamente superiori alla soglia. Non è il tetto del singolo credito utilizzato né un nuovo limite generale di fatturato dell’impresa. Un credito piccolo non rende irrilevante la verifica dei debiti; allo stesso modo, un credito consistente non dimostra da solo che esista il blocco.
Il comma 7 riguarda iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oltre a iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero richiamati dalla norma.
Devono essere scaduti i termini di pagamento e non devono essere in essere provvedimenti di sospensione. Il richiamo a questi presupposti impedisce di leggere i 30.000 euro come un generico saldo di qualsiasi pendenza, includendo indistintamente debiti di natura e stato diversi.
Per un’impresa edile il controllo va quindi organizzato per tipologia di carico, importo rilevante, scadenza e presenza di provvedimenti. La sola somma riportata in un riepilogo contabile interno può non ricostruire correttamente la situazione richiesta dalla disposizione.
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratisIl testo richiamato stabilisce che il divieto non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Occorre verificare lo stato effettivo del piano: avere chiesto una rateazione e avere un piano in essere non sono informazioni intercambiabili.
Restano inoltre le eccezioni per i crediti indicati dall’articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h), relativi all’ambito previdenziale, assistenziale e assicurativo. Il loro utilizzo conserva comunque i propri requisiti: l’eccezione a questo divieto non elimina tutti i controlli previsti per compensare.
La disposizione fa salve anche altre regole, fra cui quelle dell’articolo 6 richiamato nel comma 7. L’assenza di questo specifico ostacolo non equivale perciò a una certificazione generale di compensabilità.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Immaginiamo una posizione con 38.000 euro di carichi che rispettano tutti i presupposti del comma 7, con termini scaduti, senza sospensione e non coperti da una rateazione non decaduta. Il valore è inferiore a 50.000 euro ma superiore ai 30.000 proposti: è in questo intervallo che l’abbassamento della soglia può produrre un effetto aggiuntivo.
Se invece la stessa cifra comprende somme che non rientrano nel perimetro o hanno uno stato diverso, il risultato non si può dedurre dall’importo totale. L’esempio serve a isolare l’effetto della soglia, non a sostituire l’esame della posizione fiscale.
È utile ricostruire con il consulente i crediti che si vorrebbero utilizzare e i carichi rilevanti, conservando la documentazione di sospensioni e piani di pagamento. Questo permette di programmare i versamenti sulla base della liquidità effettivamente necessaria, senza considerare il credito come denaro sempre immediatamente spendibile.
Al 4 novembre 2026 la riduzione a 30.000 euro rimane nel disegno di legge. L’approvazione parlamentare e il testo definitivo dovranno confermare importo e decorrenza; l’articolo 36, nella versione esaminata, non riscrive le condizioni del comma 7 né le relative eccezioni.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.