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Il Governo approva in via preliminare la riforma: distinzione tra arredi mobili e spazi chiusi, eccezioni per i beni culturali e ruolo dei Comuni.
Nuove regole proposte per i dehors di bar, ristoranti e strutture alberghiere nei centri storici e nelle aree tutelate. Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che riordina l’installazione delle strutture amovibili negli spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico.
Il punto centrale è distinguere gli arredi mobili dalle strutture capaci di creare spazi chiusi, chiarendo anche i rapporti tra tutela culturale, pratica edilizia e occupazione del suolo pubblico. Il via libera preliminare non rende ancora operative le nuove disposizioni: per gli esercenti la notizia è l’avanzamento della riforma, non un’autorizzazione generale a installare un dehors senza verifiche.
Sommario
Il comunicato ufficiale distingue le strutture che possono configurare anche spazi chiusi, definite dehors pesanti, dagli elementi mobili o semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie. In questa seconda categoria sono richiamati tavolini, sedute, ombrelloni, pedane e paratie frangivento.
La distinzione conta perché la possibilità di smontare un elemento non esaurisce la valutazione dell’intervento. Nel progetto di riforma bisogna considerare anche la configurazione degli spazi e la disciplina applicabile alla specifica installazione. Il comunicato mantiene espressamente ferma la normativa sugli interventi di edilizia libera.
Per le strutture amovibili che configurano spazi chiusi, il testo illustrato dal Governo prevede sul piano edilizio la SCIA in alternativa al permesso di costruire. Non è quindi corretto riassumere la novità dicendo che qualsiasi dehors diventerà edilizia libera o che ogni chiusura sarà autorizzabile con una semplice comunicazione.
Lo schema prevede che l’installazione delle strutture amovibili negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico non sia subordinata alle autorizzazioni richiamate dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. È una semplificazione riferita a specifici procedimenti, con eccezioni esplicite.
L’esenzione proposta non riguarda le aree strettamente prospicienti siti archeologici o altri beni culturali immobili di valore eccezionale. Il comunicato richiama, tra gli esempi, monumenti nazionali, edifici religiosi di eccezionale valore culturale, fontane di straordinario rilievo urbano e complessi scultorei.
La riforma affida alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura il compito di individuare i beni e le aree interessate mediante elenchi, previsti entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Questi dovranno essere consultabili anche attraverso un sistema informativo georeferenziato e aggiornati ogni tre anni.
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Richiedi informazioni gratisPer le aree che resteranno soggette ad autorizzazione, la proposta indica parametri come visibilità del bene, distanza adeguata, decoro, omogeneità degli arredi e fruibilità del patrimonio culturale. L’esame dovrebbe quindi poter portare anche a prescrizioni per armonizzare l’installazione con il contesto.
Il termine previsto per pronunciarsi è di quarantacinque giorni, trascorsi i quali l’assenso si intende acquisito secondo il meccanismo descritto nel comunicato. Il parere negativo è ammesso quando non sia possibile formulare specifiche prescrizioni di armonizzazione. Sono contenuti dello schema preliminare: prima di applicarli a una pratica occorrerà verificare il decreto definitivo e la sua entrata in vigore.
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La semplificazione delle autorizzazioni non elimina il titolo per occupare lo spazio pubblico. Il Governo precisa che la relativa disciplina resta ferma: per chi colloca tavoli, pedane o strutture su una strada o una piazza, questo piano deve essere verificato separatamente da quello edilizio e da quello culturale.
I Comuni potranno inoltre recepire nei propri regolamenti o nelle deliberazioni di Giunta accordi con gli uffici territoriali del Ministero della cultura. Questi accordi definiranno in anticipo criteri e prescrizioni: le installazioni conformi potranno essere considerate autorizzate o seguire una procedura semplificata, secondo la disciplina prevista.
Tra i contenuti dei regolamenti comunali, il comunicato richiama anche il passaggio dei mezzi di soccorso e la disponibilità di spazi adeguati sui marciapiedi per i pedoni e per le persone con mobilità limitata. L’organizzazione degli arredi esterni dovrà dunque tenere conto anche dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi.
Per un esercente o un progettista il primo passo rimane individuare il tipo di allestimento e il luogo in cui si intende installarlo. Occorre poi distinguere disponibilità del suolo, configurazione edilizia e presenza delle tutele che interessano l’area. Per la parte progettuale è utile chiarire le competenze del professionista che firma le pratiche edilizie.
Il nuovo passaggio del 28 ottobre offre un quadro più definito della proposta, ma richiede ancora il completamento dell’iter. Prima di acquistare una struttura o modificare un’installazione esistente è quindi opportuno verificare con il Comune e con il tecnico incaricato quali regole siano effettivamente applicabili al momento della pratica.
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